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Ordinanza — n. 6751/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6751/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6751/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4536/2018 R.G. proposto da : COMPAGNIA DELLE STELLE IN TOUR SRL, in persona del legale rappresentante Sponsilli Antonio, elettivamente domicilia ta in ROMA VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo studio dell’avvocato CONCETTA MARIA RITA TROVATO (TRVCCT54C42H501O) , rappresentata e difes a dall'avvocato CLAUDIO DE GREGORIO (DGRCLD53H28G906W)per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro ORESTE FULVIO, -resistente- avverso la SENTENZ A d ella CORTE D'APPELLO DEL L'AQUILAn.1199/2017depositata il 27 . 6 . 2017 .

Regesto Legislator

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art. 291 c.p; Ordinanza — n. 6751/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Nonostante la rituale comunicazione dell'ordinanza interlocutoria e della fissazione dell'udienza camerale del 21.12.2023, la ricorrente non ha depositato la notifica in rinnovazione ad Oreste Fulvio, né ha giustificato in alcun modo la sua inerzia, per cui il ricorso va dichiarato inammissibile (vedi in tal senso Cass.8.3.2017 n. 5974; Cass. 20.1.2006 n. 1180). Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

Parole chiave

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ricorso per risarcimento danni rimborso delle spese di viaggio indennizzo per rumore aeroportuale esame di cassazione ricorso per inadempienza assegno turistico

Disposizioni normative citate

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art. 291 c.p
14173/2019), disponeva la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4536/2018 R.G. proposto da : COMPAGNIA DELLE STELLE IN TOUR SRL, in persona del legale rappresentante Sponsilli Antonio, elettivamente domicilia ta in ROMA VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo studio dell’avvocato CONCETTA MARIA RITA TROVATO (TRVCCT54C42H501O) , rappresentata e difes a dall'avvocato CLAUDIO DE GREGORIO (DGRCLD53H28G906W)per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro ORESTE FULVIO, -resistente- avverso la SENTENZ A d ella CORTE D'APPELLO DEL L'AQUILAn.1199/2017depositata il 27 . 6 . 2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.3.2024 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA 1) Con la sentenza n. 1767/2016 il Tribunale di Pescara, in accoglimento della domanda avanzata dall'ingegner Fulvio Oreste nei confronti della Compagnia delle Stelle in Tour S.R.L., sulla base del contratto d'opera professionale concluso dalle parti il 30.7.2007, condannava quest'ultima al pagamento in favore del professionista del compenso di € 108.134,96 oltre interessi legali e spese, per avere dimostrato di avere adempiuto la prestazione di stima dei danni subiti dalla struttura turistica di Cagnano Varano (FG) di proprietà della convenuta a seguito dei furti ed atti vandalici verificatisi il 2.4.2007 e di invio della perizia all'istituto assicuratore della convenuta, la Milano Assicurazioni SPA, ai fini del pagamento dell'indennizzo spettante.

2) Impugnata la sentenza di primo grado dalla Stelle in Tour S.R.L., la Corte d'Appello dell'Aquila, nella contumacia di Fulvio Oreste, con la sentenza n.1199/2017 del 27.6.2017, dichiarava inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi d'impugnazione.

3) Avverso tale sentenza ha proposto ricorso alla Suprema Corte la Stelle in Tour S.R.L. con un unico motivo, notificandolo a mezzo pec all'avvocato Valentina Bellini, legale domiciliatario nel giudizio di primo grado di Oreste Fulvio in data 11.2.2018, e tentandone la notifica a mezzo posta ad Oreste Fulvio personalmente all'indirizzo di Pescara, via Marino da Caramanico n. 6.

4) Con ordinanza interlocutoria del 10.1/18.8.2023 la Corte, avendo ritenuto che in ragione della contumacia di Oreste Fulvio nel giudizio di appello la notifica del ricorso in cassazione dovesse essergli effettuata personalmente e non presso il legale domiciliatario del giudizio di primo grado, prendeva atto della contraddittorietà della documentazione prodotta dalla ricorrente in ordine alla notificazione a mezzo posta tentata al suddetto indirizzo il 26.1.2018, in quanto da un lato il plico non risultava consegnato “per irreperibilità del destinatario” e dall'altro invece sembrava che il plico stesso fosse stato depositato il 31.1.2018 presso l'ufficio postale, pur mancando la comunicazione di avvenuto deposito, per cui non era dato comprendere se ricorresse l'ipotesi dell'art. 9 della L. n. 890/1982 (restituzione del plico al mittente in raccomandazione con indicazione del motivo del mancato recapito e quindi con notifica negativa), o dell'art. 8 della stessa legge (mancata consegna del plico per assenza solo temporanea del destinatario con deposito del piego presso il più vicino ufficio postale, con notizia al destinatario del tentativo di notifica compiuto da parte dell'operatore postale mediante avviso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con notifica perfezionata al momento del ritiro del plico presso l'ufficio postale da parte del destinatario, o se successivo col decorso di dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale), e ritenendo di dover privilegiare il diritto di azione della ricorrente e considerando mancante solo l'avviso con raccomandata con ricevuta di ritorno di giacenza del piego presso l'ufficio postale, con conseguente mera nullità e non inesistenza della notifica (Cass. n. 14173/2019), disponeva la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. a cura della ricorrente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e rinviava la causa a nuovo ruolo.

5) Nonostante la rituale comunicazione dell'ordinanza interlocutoria e della fissazione dell'udienza camerale del 21.12.2023, la ricorrente non ha depositato la notifica in rinnovazione ad Oreste Fulvio, né ha giustificato in alcun modo la sua inerzia, per cui il ricorso va dichiarato inammissibile (vedi in tal senso Cass.8.3.2017 n. 5974; Cass. 20.1.2006 n. 1180). Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Visto l'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 dà atto che sussistono i presupposti per imporre un ulteriore contributo unificato