Cassation court dismisses appeal due to late filing after equating appeal notification to original order notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the respondent bank failed to notify the extraordinary cassation petition within the required 60-day period. The court established that the notification of the second appeal, which was deemed inadmissible, legally equates to the notification of the original order for the purpose of calculating time limits. Consequently, the bank's late notification rendered the cassation petition untimely, resulting in a dismissal and an order for the bank to pay the appellant's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 326 c.p.c.; Art. 325 c.p.c.: The notification of an inadmissible appeal is legally equivalent to the notification of the original order for the purpose of calculating the brief time limit for filing a subsequent cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14064/2018 R.G. proposto da : BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del Presidente e legale rappresentante ing. Pietro Ferrari, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SANDULLI (SNDFRC76B48A489B), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO NARDONE (NRDNTN65M21Z133D) per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro IACOVIELLO LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI, 278, presso lo studio dell’avvocato MARINA MEUCCI (MCCMRN68L71H501I), rappresentato e difeso da sé medesimo (CVLLCN56E21G243H), -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di NAPOLI n. 19756/2014 depositata il9.11. 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.3.2024 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA 1) Con decreto del 18/28.4.2014 il Tribunale di Napoli, su ricorso dell'avvocato Luciano Iacoviello, corredato da parere di congruità dell'Ordine degli Avvocati di Benevento, ingiungeva alla Banca della Campania S.P.A. (poi BPER Banca S.P.A.) il pagamento in favore del professionista di € 199.428,75 oltre interessi legali, accessori e spese, a titolo di compenso per l'attività di patrocinio svolta a favore della banca, per avere esercitato l'azione di responsabilità sociale contro gli ex amministratori e sindaci della Banca di Credito Cooperativo di Paternopoli Società Cooperativa a r.l., fusa per incorporazione nella Banca Popolare dell'Irpinia Società Cooperativa a r.l. il 9.5.1997, a sua volta incorporata insieme alla Banca Popolare di Salerno SPA dalla Banca della Campania SPA con atto del 19.6.2003, definita con la sentenza n. 358/2005 del Tribunale di Ariano Irpino, che l'aveva dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva per la mancata autorizzazione all'azione da parte della Banca d'Italia, per la difesa prestata nel procedimento per sequestro conservativo in corso di causa e relativo reclamo e nel procedimento per la declaratoria di inefficacia del sequestro medesimo.
2) Avverso il suddetto decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n.2690/2014, notificatole il 27.5.2014, proponeva opposizione al Tribunale di Napoli la Banca della Campania S.P.A. con atto di citazione notificato all'avvocato Luciano Iacoviello il 4.7.2014, contestando la duplicazione di alcune voci dei diritti e degli onorari di avvocato, l'applicazione ai compensi dei massimi tariffari anziché dei minimi, e l'impropria applicazione della maggiorazione del 20% prevista dal DM n. 127/2004 per i giudizi contro più parti per assenza di questioni di particolare complessità e per essersi la difesa del legale concentrata sulla questione preliminare del difetto di legittimazione attiva della banca.
Si costituiva nel giudizio di opposizione Iacoviello Luciano, che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta con atto di citazione non depositato in cancelleria entro quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto, anziché con la forma del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. imposta dall'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 per le cause in materia di onorari di avvocato introdotte dopo l'entrata in vigore di quel decreto, ed in quanto l'iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione era avvenuta l'11.7.2014, ossia 45 giorni dopo la notifica del ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo, avvenuta il 27.5.2014, e nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione.
3) Il Tribunale di Napoli, disattese le eccezioni preliminari del professionista in quanto riteneva applicabili le decadenze e preclusioni proprie del rito prescelto (nella specie il rito civile ordinario) prima che fosse mutato il rito da ordinario a sommario collegiale in base alla previsione dell'art. 4 del D. Lgs. n. 150/2011, disposto il mutamento del rito in tal senso e fissata l'udienza camerale collegiale, con ordinanza collegiale ex art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 del 9.11.2017 accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannava la Banca della Campania SPA al pagamento in favore dell'avvocato Luciano Iacoviello della minor somma di € 144.609,59, oltre IVA, CPA ed interessi ex art. 5 del D.
Lgs. n. 231/2002 dal 31° giorno successivo alla trasmissione/ricevimento degli avvisi di parcella al saldo, compensava per ¼ le spese processuali e condannava la banca al pagamento dei residui ¾ delle spese, liquidate in €7.415,00 per compensi oltre accessori. A tale decisione l'impugnata sentenza perveniva , in quanto , eliminate alcune duplicazioni di voci di diritti ed onorari, applicava la tariffa forense nella misura media e non massima, ritenendo che non fossero state trattate questioni di particolare complessità e che la difesa del professionista si fosse concentrata sulla questione del difetto di legittimazione attiva, che aveva portato alla dichiarazione di inammissibilità dell'azione sociale di responsabilità, ed escludeva l'aumento discrezionale previsto dall'art. 5 comma 4° del DM n.127/2004 per la difesa prestata contro più parti, in quanto le cause non avevano comportato l'esame di particolari questioni di fatto o di diritto.
4) Avverso l'ordinanza collegiale del Tribunale di Napoli ex art. 14 del D. Lgs. n.150/2011 del 9.11.2017, proponeva appello alla Corte d'Appello di Napoli la BPER Banca S.P.A. (già Banca della Campania SPA), con atto di citazione ex art. 702 quater c.p.c. notificato a Iacoviello Luciano l'11.12.2017, e quest'ultimo si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'appello. La Corte d'Appello di Napoli con la sentenza n. 5706/2018 del 12.12.2018 dichiarava inammissibile l'appello della BPER Banca SPA, in quanto in base al D. Lgs. n. 150/2011 avverso l'ordinanza in materia di liquidazione dei compensi di avvocato per prestazioni giudiziali civili trattata col rito sommario ex art. 14 di quel decreto, perfino nelle ipotesi in cui fosse contestato l'an debeatur e non solo il quantum , non era consentito l'appello, ma solo il ricorso straordinario per cassazione, e condannava la BPER Banca SPA alle spese processuali in favore dell'avvocato Luciano Iacoviello.
5) Nelle more del giudizio di appello la BPER Banca SPA, contro la stessa ordinanza del Tribunale di Napoli, ha notificato a Iacoviello Luciano, in data 2.5.2018, ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 della Costituzione, affidandosi a quattro motivi, e resiste Iacoviello Luciano con controricorso con ricorso incidentale condizionato, notificato l'8.6.2018, affidandosi a tre motivi. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del 5.3.2024. RAGIONI DELLA DECISIONE 6) Ritiene la Corte di dovere affrontare preliminarmente d'ufficio la questione della tempestività del ricorso straordinario proposto dalla BPER Banca SPA, non in relazione al profilo prospettato da Iacoviello Luciano, col ricorso incidentale condizionato, della decorrenza del termine breve di 60 giorni dalla comunicazione fatta dalla cancelleria dell'ordinanza impugnata, che non può essere equiparata ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione alla notificazione ad istanza di parte del provvedimento impugnato, ma in relazione all'avvenuta notificazione, preventiva al ricorso introduttivo di questo giudizio, da parte della BPER Banca SPA, dell'atto di citazione in appello davanti alla Corte d'Appello di Napoli in data 11.12.2017, essa sì paragonabile alla notifica del provvedimento impugnato ad istanza di parte.
Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, infatti, la proposizione della prima impugnazione contro la decisione impugnata è sintomatica della piena conoscenza legale della stessa, ed è, pertanto, equiparabile alla notificazione della decisione, di cui all'art. 326 c.p.c. (Cass. ord. 13.7.2017 n.17310; Cass. 29.1.2010 n. 2055, secondo cui la notificazione dell'impugnazione equivale - agli effetti della scienza legale - alla notificazione della sentenza oggetto di impugnazione, per cui, ove il soccombente in primo grado proponga, avverso la relativa sentenza non notificata, una prima impugnazione davanti al giudice di appello e, successivamente, ritenendo la medesima sentenza ricorribile soltanto per cassazione, una seconda impugnazione mediante ricorso in sede di legittimità, quest'ultimo, in tanto può essere ritenuto ammissibile e tempestivo, in quanto sia proposto entro il termine breve decorrente dalla notificazione dell'originario atto di appello).
A conferma del carattere generale del principio, può ricordarsi, inoltre, l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte secondo cui nell'ipotesi in cui la stessa parte abbia proposto, avverso la medesima sentenza, due successivi appelli, il primo dei quali inammissibile, senza tuttavia che, alla data di proposizione del secondo, l'inammissibilità sia stata dichiarata e senza che si sia verificata, quindi, la consumazione del potere d'impugnazione, il termine per la proposizione della seconda impugnazione è quello breve decorrente dalla notificazione della prima impugnazione, atteso che essa al fine della conoscenza legale deve ritenersi equipollente alla notificazione della sentenza (vedi Cass. sez. lav. 8.2.2016 n. 2478).
Dovendosi quindi equiparare la notificazione avvenuta l'11.12.2017 da parte della BPER Banca S.P.A. nei confronti di Iacoviello Luciano della citazione in appello contro l'ordinanza impugnata in questa sede, alla notifica ad istanza di parte della medesima ordinanza, la BPER Banca S.P.A., pur non potendole essere opposta la consumazione del potere d'impugnazione in quanto sull'appello la Corte d'Appello di Napoli si è pronunciata dichiarandone l'inammissibilità solo con la successiva sentenza n. 5706/2018 del 12.12.2018, era tenuta,in base al combinato disposto degli articoli 326 e 325 comma 2° c.p.c., a notificare a Iacoviello Luciano il ricorso straordinario per cassazione a pena di decadenza entro 60 giorni dalla notifica dell’appello , ossia entro il 9.2.2018, mentre la notifica è avvenuta il 2.5.2018 e quindi tardivamente.
In base al principio della soccombenza la BPER Banca S.P.A. va condannata al pagamento in favore di Iacoviello Luciano delle spese processuali del giudizio di legittimità, che si liquidano in €200,00 per spese ed € 4.500,00 per compensi oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore di Iacoviello Luciano delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in €200,00 per spese vive ed € 4.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%. Visto l'art. 13 com