Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to double conformity of fact-finding and missing specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the lower court confirmed the first-instance facts without distinguishing them from the appellate decision. The appellant argued the contract was an agreement rather than a sale, citing a witness statement about design plans, while the appellate court applied sale law due to the lack of a specific agreement. The court ruled that since the appellate court confirmed the factual findings of the first instance, the appeal violates the double conformity rule and lacks the required distinction of facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348-ter c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: An appeal against an appellate judgment confirming the first-instance decision on factual grounds is inadmissible if the appellant fails to demonstrate a distinct factual basis for the first and appellate decisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.461/2019 R.G. proposto da : LANZI SETTIMIO, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA ISOLE DEL CAPO VERDE 26 -OSTIA, presso lo studio dell’avvocato DI BENEDETTO ALFONSO (DBNLNS58R12H501C) che lo rappresenta e difende ; -ricorrente- contro VALLESI ARREDAMENTI CASA CONTRACT SRL IN LIQUIDAZIONE -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1493/2018depositata il 21/06/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/11/2023dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO CHE 1. Settimio Lanzi, titolare del Nuovo Albergo Lady Godiva, aveva proposto opposizione contro il decreto che gli aveva ingiunto il pagamento di euro 42.000, a saldo di fatture inevase, eccependo anzitutto l’incompetenza dell’adito Tribunale di Montepulciano in favore di quello di Arezzo e poi di avere pagato in contanti euro 35.000, facendo valere domanda riconvenzionale in relazione a vizi dei beni forniti dalla Vallesi Arredamenti Casa Contract s.r.l. Con sentenza n. 238/2010, il Tribunale di Montepulciano, respinta l’eccezione di incompetenza, rigettava l’opposizione: riteneva che trattandosi di un contratto di compravendita andasse applicato l’art. 1495 c.c. e che fosse quindi maturata la decadenza per la denuncia dei vizi e che non fosse stato provato il pagamento in contanti della somma di euro 35.000.
2. La sentenza è stata impugnata da Lanzi. La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza 21 giugno 2018, n. 1493, ha respinto il gravame: ha anzitutto ritenuto che, trattandosi di fornitura di mobili d’arredo per l’albergo dell’appellante, le norme applicabili siano quelle relative al contratto di compravendita; ha poi respinto l’eccezione di incompetenza per territorio, ritenendo che l’obbligazione dovesse essere adempiuta nel luogo dove ha sede la Vallesi Arredamenti; che, trattandosi di compravendita, sia applicabile l’art. 1495 c.c. invece dell’art. 1667 c.c., con decadenza di Lanzi dall’azione di garanzia per i presunti vizi, essendo la denuncia intervenuta a distanza di quasi due mesi dalla consegna dei beni; ha poi escluso l’applicabilità delle norme del codice del consumo, avendo Lanzi acquistato i mobili per l’arredo dell’hotel di cui era proprietario.
Quanto alle testimonianze escusse, la Corte d’appello ha confermato il giudizio di attendibilità dei testimoni di parte appellata, mentre ha ritenuto non credibili le dichiarazioni dei testimoni di parte appellante.
3. Avverso la sentenza Settimio Lanzi, già titolare della ditta individuale Nuovo Albergo Lady Godiva, ricorre per Cassazione. L’intimata Vallesi Arredamenti Casa Contract s.r.l. in liquidazione non si è costituita. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è basato su un motivo, che denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1470, 1495, 1655 e 1667 c.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: la sentenza d’appello è viziata dalla violazione e/o falsa applicazione delle norme rubricate e da un omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che concerne la qualificazione del contratto posto in essere tra le parti; la Corte d’appello ha infatti omesso di esaminare un fatto decisivo che si evince dalle dichiarazioni rese dalla testimone di controparte, arch.
Serena Tufo, nel corso del giudizio di primo grado; la testimone ha dichiarato di avere scritto “la proposta di commissione firmata da Lanzi che visionò e firmò tutti i campioni, foto e disegni” e che “con la commissione sono stati consegnati a Lanzi tutti i progetti, planimetrie, prospetti sulla cui base gli impianti avrebbero dovuto essere realizzati”; dalle affermazioni della testimone risulta quindi che il contratto non poteva avere ad oggetto la mera fornitura e posa in opera di mobili d’arredo realizzati in modo seriale; conseguentemente, trattandosi di contratto d’appalto, doveva trovare applicazione l’art. 1667 c.c., che prevede il termine di sessanta giorni per la denuncia dei vizi.
Il ricorso è inammissibile. Si denuncia, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo, la violazione di norme di legge, ma in realtà il vizio denunciato è solo quello dell’omesso esame del fatto decisivo, essendo le violazioni di legge solo prospettate quali conseguenze del suddetto omesso esame (vedere le pagg. da 11 a 13 del ricorso). Quanto all’omesso esame del fatto decisivo si tratta di vizio non denunciabile davanti a questa Corte, a fronte della conferma da parte della Corte d’appello della decisione delle questioni di fatto posta in essere dal primo giudice.
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348-ter c.p.c., infatti, il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado fondandosi sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto non può essere proposto ai sensi del n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. Questa Corte ha poi specificato che nell’ipotesi di “doppiaconforme”, il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v.
Cass. n. 26774/2016 e Cass. n. 5947/2023), indicazione che manca nel motivo fatto valere dal ricorrente.
2. Non vi è pronuncia sulle spese, non avendo l’intimata proposto difese nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.