Cassation court annuls appeal judgment for denying oral evidence access, violating procedural code article 345.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the Bologna Court of Appeal's judgment regarding a property dispute over a forest tract and rural building. The appellants argued the lower court violated procedural rules by refusing oral evidence and document production requests that had been made in the first instance. The court found the denial of these specific evidentiary requests to be a clear violation of Article 345 of the Civil Procedure Code, as the requests were not new to the appeal stage. Consequently, the judgment was quashed and the case remitted to the Court of Appeal for a new trial on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 345 cod. proc. civ.; The denial of oral evidence and document production requests previously made in the first instance constitutes a violation of the principle of equality of arms and procedural fairness, warranting the annulment of the appellate judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 29256/2018 R.G. proposto da: PUGLIA ELVIRA e PIGOZZI GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E. ALBANESE 61/C, presso Gelodi-Amoroso, rappresentati e difesi dall’avvocato FERNANDO AMOROSO; –ricorrenti – contro ROSTI MAURIZIO; BUSSI GIUSEPPE; BECCARI GIUSEPPE; –intimati – avverso la sentenza n. 1738/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata in data 25/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27.02.2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale ROBERTO MUCCI, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Udito l’avvocato FERNANDO AMOROSO per i ricorrenti. Svolgimento del processo 1. La vicenda al vaglio può riassumersi, per quel che ancora rileva, nei termini seguenti. Elvira Puglia e Giovanni Pigozzi citarono in giudizio Maurizio Rosti e Giuseppe Bussi, chiedendo, che venisse riconosciuto, rispettivamente, il diritto d’usufruttuaria della prima e quello di nudo proprietario del secondo su un bene immobile, costituito da un tratto di bosco, al cui interno esisteva un piccolo fabbricato rurale. Maurizio Rosti dedusse di avere acquistato il bosco nel 1982 con l’annesso fabbricato e d’allora d’averlo posseduto in forma continuativa e pacifica, concedendo in uso gratuito il fabbricato a Francesco Locicero e il terreno a Lionello Cosmi; -che nel 2004 il padre del convenuto Giuseppe Bussi gli aveva proposto d’acquistare l’immobile; - che a ciò si addivenne in favore del figlio del Bussi, nonostante non risultasse dai registri immobiliari il titolo vantato dal Rosti, poiché quest’ultimo riteneva esserne divenuto proprietario per usucapione, circostanza, quest’ultima dichiarata nell’atto di compravendita.
Ciò affermato concluse, in via principale, chiedendo il rigetto della domanda e, in subordinata via riconvenzionale, chiedendo di essere dichiarato proprietario per usucapione; in via ulteriormente gradata chiese chiamarsi in “manleva” il notaio Giuseppe Beccari, che gli aveva consigliata di dichiarare l’acquisto per usucapione.
2. Il Tribunale rigettò le domande attoree, reputando non provato il vantato diritto, ex art. 948 cod. civ., inoltre disattese del pari la domanda riconvenzionale e quella proposta nei confronti del notaio.
3. la Corte d’appello di Bologna, investita dall’impugnazione di Elvira Puglia e Giovanni Pigozzi, confermò la statuizione di primo grado.
4. Elvira Puglia e Giovanni Pigozzi ricorrono avverso la sentenza della Corte di Bologna sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. Le controparti sono rimaste intimate.
5. All’esito dell’adunanza camerale del 10/2/2023, con ordinanza interlocutoria, pubblicata il 22/3/2023, la causa veniva rimessa alla pubblica udienza, in vista della quale i ricorrenti hanno depositato nuova memoria e il P.G. le sue conclusioni scritte. A seguito d’indisponibilità del relatore la causa veniva rinviata all’odierna pubblica udienza. Ragioni della decisione 6. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenza e del procedimento per avere la Corte d’appello negato l’accesso alla prova orale e al chiesto ordine di esibizione, sull’erroneo presupposto che tali istanze istruttorie fossero state per la prima volta avanzate in grado d’appello, nonostante la ferma contestazione di un tale fallace presupposto durante tutto il corso del giudizio d’appello. Era, così, rimasto violato l’art. 345 cod. proc. civ. Le predette prove erano state, invero, richieste davanti al Tribunale con memoria del 30/1/2012, riportata anche nell’atto d’appello e il cui contenuto viene riprodotto in ricorso. 6.
1. La doglianza è manifestamente fondata. Non è dubbio dalla narrazione e dalla riproduzione della memoria in ricorso, che trova riscontro nel fascicolo di parte di primo grado allegato al ricorso, che la Corte locale ha apertamente violato l’art. 345 cod. proc. civ., non trattandosi di prove richieste per la prima volta in appello. Né la sentenza adduce sopravvenute cause decadenziali (come ad es. l’ipotesi della rinuncia esplicita o implicita al mezzo). Ovviamente, spetterà al Giudice del rinvio apprezzarne l’ammissibilità e rilevanza nel merito delle chieste prove.
7. Restano assorbiti gli altri tre motivi, con i quali i ricorrenti denunciano, rispettivamente: - col secondo, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e omessa motivazione, in relazione alle dichiarazioni del notaio, che aveva escluso l’usucapione del Rosti; -col terzo, l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo e travisamento della prova, per avere la Corte locale affermato, in contrasto con le emergenze di causa, che l’atto di donazione era l’unico documento che menzionava il mappale che qui viene in rilievo, senza considerare che la dicitura “seccatoio”, utilizzata prima della riforma del catasto del 1960, era sinonimo di metato, essicatoio di castagne; -col quarto, violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ., 1158, 1159 e 2697 cod. civ., 3 e 11 Cost., non essendo stata fornita la prova dei requisiti dell’usucapione.
7. Il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa e rinvia, in relazione all’accolto motivo, la sentenza impugnata alla Corte d’appello di Bologna, altra composizione, la quale regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. Così