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Decreto — n. 6674/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 6674/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because neither the main appellant nor the incidental appellant requested a decision within the mandatory 40-day period. The procedural silence triggered the automatic application of Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment was issued to terminate the proceedings and allocate costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the automatic extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction forty day period procedural silence Code of Civil Procedure costs allocation ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
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Testo completo

CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 14461/2020R.G., relativo al ricorso proposto da: LATELA CATERINA ED ALTRI,difesi come in atti ; contro BORGOGNONI GIUSEPPE + 1,difesi come in atti ( controricorrent i e ricorrenti incidentali); MORRONE ACHILLE + 2,(controricorrenti); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale, né la parte ricorrente incidentaleabbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; compensa le spese del giudizio di legittimità tra la parte ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale; condanna la parte ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma,