Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case settlement within the statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within forty days. The appellant, represented by two lawyers, had not requested a decision on the proposal despite the court's communication. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for settlement within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18291/2023 R.G. proposto da : RABITTE SILVIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BAIAMONTI N. 4., presso lo studio dell’avvocato AMODEO ROBERTO (MDARRT57C20M208A) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GROSSO ORAZIO (GRSRZO67M23F217T) -ricorrente- contro MC CORMACK PAUL, PAOLOZZI RINALDO DOMENICO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI 20, presso lo studio dell’avvocato CALABRESE MARCO (CLBMRC58L28F839C) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOTTINO CARLO (BTTCRL66B17E290I) -controricorrenti- nonchè contro SENEZIO VINCENZO, SENEZIO LINDA, SENEZIO ATTILIO, PAOLOZZI STELLA MARINA, PAOLOZZI ROBERT FRANCESCO, PAOLOZZI GIOVANNA MARISA, RABITTE MARISA, MARGEY NIKKI-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4108/2023 depositata il 07/06/2023.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di