Italian Supreme Court dismisses appeal on property damage claim, ruling base structure not an 'building' under Civil Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed Salvatore Talarico's appeal against a lower court ruling that rejected his claim for damages regarding a mobile tower installed on his land. Talarico argued the tower constituted an 'abusive building' under Article 938 of the Civil Code, while the appellate court correctly identified it as a non-murary structure falling under Article 936. The Court upheld this distinction, ruling that the specific legal definition of 'building' excludes the radio base station, thereby absorbing the remaining arguments and dismissing the entire appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 936 c.c.; Art. 938 c.c.: The court establishes that a radio base station does not qualify as a 'building' under Article 936 of the Civil Code, excluding it from the abusive construction regime of Article 938.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15868/2021 R.G. proposto da: TALARICO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 4, presso lo studio dell’avvocato SALERNI ARTURO, rappresentato e difeso dall'avvocato TALARICO MARCO VINCENZO (TLRMCV68B20F537F), giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS ITALIA S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’avvocato BELVINI GENNARO (BLVGNR59C02G964I), giusta procura speciale in atti -controricorrente- nonchè contro WIND TRE S.P.A (già WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA VIA MONTESANTO 52, presso lo studio STUDIO LEGALE BACCARI, rappresentata e difes a dall'avvocato BIFULCO GIOACCHINO (BFLGCH67B23G190W), giusta procura speciale in atti -controricorrente- nonchè contro NOKIA SIEMENS NETWORKS ITALIA SPA -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D I APPELLO DI CATANZARO n. 271/2020 depositata il 25/02/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Consigliere DIANORA POLETTI FATTI DI CAUSA 1.Nell’anno 2005 Salvatore Talarico citava in giudizio innanzi al Tribunale di Vibo Valentia la Wind Telecomunicazioni Spa e la Siemens Networks Spa.
Asserendo che le convenute avevano installato abusivamente su un terreno di sua proprietà sito in Sant’Onofrio una stazione radio base Wind, che ricadeva per 55 mq sul terreno di sua proprietà e per 12 m q sul terreno confinante, chiedevano la condanna la rimozione della stessae il ripristino dello stato dei luoghi o, in subordine, la condanna al pagamento di un canone annuo a titolo di concessione e locazione del terreno.
2. Wind T elecomunicazioni SPA si costituiva in giudizio eccependo innanzitutto la carenza di responsabilità della medesima e deducendo la mancata dimostrazione da parte dell'attore del titolo di proprietà. Siemens Information and Communication Networks SPA si costituiva successivamente per dedurre la nullità della notifica dell'atto di citazione. 3.Con sentenza n. 63/2012 il Tribunale di Vibo Valentia rigettava la domanda.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello Salvatore Talarico. Si sono costituite in giudizio entrambele società appellate.
5. Con sentenza n. 271/2020 la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato l'appello confermando la sentenza di primo grado, e, più precisamente: -ha accolto,solo in punto di diritto, il primo motivo di gravame, affermando che la fattispecie in esame non può che ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 936 c.c. e non già nell'art . 938 c.c., posto che l'opera che si ritiene abusivamente installata non è riconducibile alla nozione di edificio, ossia di struttura muraria complessa idonea alla permanenza al suo interno di persone e cose; -ha rigettato il secondo motivo di gravame con il quale si contestava che tutte le domande proposte da parte attrice presupponevano l'accertamento del diritto di proprietà dell'attore sul terreno di causa, ritenendo che nel caso di specie tale prova non fosse stata data poiché i documenti allegati sono insufficienti e tardivamente prodotti in giudizio a tal fine e comunque permanevano indimostrate l'esistenza e l'estensione dello sconfinamento denunciato,non apparendo le perizie allegate dall'appellante idonee a sufficienti allo scopo; -ha rigettatoanche il terzo motivo volto ad ottenere il pagamento dei canoni per la concessione in locazione del terreno,visto il rigetto della precedente doglianza in considerazione della mancata prova dello sconfinamento.
6. Avverso tale decisione Salvatore Talarico ha proposto ricorso per cassazionearticolato in tre motivi . 7.Hanno resistito con separati controricorsi Wind Tre Spa. ( già Wind Telecomunicazioni Spa ) e Nokia Solutions and N etworks Italia Spa.
8. A seguito di proposta di definizione accelerata formulata dal Consigliere delegato per inammissibilità/infondatezza del ricorso, il ricorrenteha chiesto la decisione del giudizio ex art. 380 bis c.p.c.
9. In prossimità dell’adunanza camerale h anno depositato memorie il ricorrente e la controricorrente Nokia Solutions and Networks Italia SPA. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Con il primo motivo Salvatore Talarico deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.,degli artt. 936 , 2697 e 2729 c.c. p er non avere ritenuto provata la qualità di proprietario,la quale costituisce non un presupposto processuale ma una condizione dell'azione, in ordine a lla quale non vi era alcun ostacolo processuale nel fornire la prova anche tardiva.
Nel caso di specie ciò che viene in rilievo è l'occupazione in sé, con contestuale richiesta di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi,senza che vi sia stata contestazione sui titoli di proprietà del Talarico. 2.-Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge, ai sensi dell'art . 360 comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.c. , con riferimento agli artt. 2729 , 2967 c.c. e 116 c.p.c. Il r icorrente lamenta che la Corte di Appello di Catanzaro avrebbe erroneamente valutato il materiale istruttorio e accertato la mancata prova da parte del ricorrente dello sconfinamento dell'opera realizzata, asserendo che le perizie private da lui prodotte sono insufficienti a provare l'occupazione. 3.-Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi del l’art. 360 comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione degli artt.2729, 2967 c.c. e degli artt.61 e 116 c.p.c. in ordine al la richiesta CTU e al l'omesso esame di un fatto decisivo dedotto in giudizio , con riguardo alla necessità di accertamenti tecnici circa i confini delle porzioni di terreno interessate , da compiere mediante apposita consulenza tecnica di ufficio, dolendosi della mancata ammissione della consulenza tecnica di ufficio, richiestasin dal primo grado di giudizio. 4. -Il primo motivo è infondato e non merita accoglimento.
Secondo la Corte di Appello di Catanzaro l’odierno ricorrente non ha dimostrato né la proprietà dell’area oggetto di causa, né l’estensione elo sconfinamento dell’opera realizzata. Sotto il primo profilo, la Corte distrettuale ha concordato con le valutazioni compiute dal giudice di prime cure, che ha considerato tardiva la produzione del titolo di proprietà (transazione del 17.5.2021) soltanto in uno alla comparsa conclusionale in prime cure. L’attuale ricorrente non ha contesta to la circostanza, ma ha richiamatol’orientamento di questa Corte, secondo cui la condizione di proprietario dell’area oggetto di rivendicazione, costituendo condizione dell’azione, deve sussistere al momento della decisione.
Tuttavia, questo non esime, comunque, la parte dall’onere di rispettare le preclusioni processuali in tema di prova, considerando per un verso che la domanda era fondata – come si legge nella sentenza impugnata - sull’occupazione “del fondo identificato al fg. 21 part.lla 24 NCEU Comune di Sant’Onofrio loc. Palombaro di proprietà del dott. Talarico” e, per l’altro verso, la contestazione della mancata prova della proprietà del Talarico da parte della convenuta Wind Tre. Poiché nella specie il documento asseritamente attestante la proprietà dell’area controversa era stato prodotto solo con la memoria conclusionale, e dunque oltre i termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c., il giudice di merito ha correttamente rilevato la tardività della produzione e non ne ha tenuto conto ai fini della decisione.
Questo Giudice ha avuto modo di precisare al riguardo che “La prova mediante documenti delle condizioni dell'azione, nonostante queste, in caso di controversia sulle relative circostanze, siano verificabili fino al momento della decisione, da non limitarsi restrittivamente a quella di primo grado, è soggetta alle regole preclusive proprie di ciascun grado di giudizio; di conseguenza, essendo inammissibile, ex art. 372 cod. proc. civ., nella sede di legittimità, qualsiasi attività istruttoria, sia pure documentale, sono irricevibili i documenti volti a provare la condizione dell'azione esercitata” (Cass. n. 4863/2010). 5.-In ragione del rigetto del primo motivo di ricorso, il secondo e il terzo motivo perdono di immediata rilevanza decisoria che ne rende vana la trattazionee devono essere dichiarati assorbiti. 6.-In conclusione, va rigettato il primo motivo di ricorso e vanno dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo.
In ragione dell’esito, parte ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. Essendo la decisione resa in tema di procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380 bis c.p.c. novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere inoltre condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende:
Cass. S.U. 27195/2023). 7.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: - in favore di parte controricorrente Wind Tre in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento a favore della stessa parte controricorrente di una somma ulteriore di Euro 1.000,00 equitativamente determinata, nonché –ai sensi dell’art. 96 comma 4 c.p.c. - al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. - in favore di parte controricorrente Nokia Solutions and Networks Italia S.p.A. in Euro 2. 8 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore Avv.
Gennaro Belvini che ne ha fatto richiesta in memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento a favore della stessa parte controricorrente di una somma ulteriore di Euro 1.200,00 equitativamente determinata, nonché –ai sensi dell’art. 96 comma 4 c.p.c. - al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif