Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, Roberto Campion, had filed a recourse against a first-instance judgment from the Treviso Court, while the respondent, Christian Favaro, had offered a settlement. The court ruled that the silence on the settlement proposal constituted a formal waiver of the right to pursue the appeal under Italian civil procedure law. Consequently, the case was dismissed, and the appellant was ordered to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27939/2020 R.G. proposto da : CAMPION ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. CALAMATTA 16, presso lo studio dell’avvocato EMILIANI PESCETELLI PIETROPAOLO (MLNPRP52H29H501G) rappresentato e difeso dall'avvocato CAMPION ROBERTO (CMPRRT50B27B128O) -ricorrente- contro FAVARO CHRISTIAN, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BENOZZATI MASSIMO (BNZMSM71S19L407F) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TREVISO n.133/2020 depositata il 27/01/2020.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Co