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Decreto — n. 6524/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 6524/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing the Municipality of Lamezia Terme, had not responded to the court's proposal for case definition, while the appellee, Battaglia Paolo, sought the appeal's rejection. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the appellee.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to respond deadline waiver of appeal rights case definition proposal civil procedure code liquidazione degli onorari difensivi spese di esecuzione condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19468/2020 R.G. proposto da : COMUNE LAMEZIA TERME, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAMESANA 46, presso lo studio dell’avvocato MIRENZI FRANCESCO (MRNFNC64S22F537C) rappresentato e difeso dall'avvocato CARNOVALE SCALZO FRANCESCO (CRNFNC66D01F888S) -ricorrente- contro BATTAGLIA PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA V. DELLA GIULIANA 58, presso lo studio dell’avvocato TROIANIELLO PIETRO (TRNPTR72A04B963F) rappresentato e difeso dall'avvocato BATTAGLIA ANTONIO (BTTNTN74E29M208G) -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE LAMEZIA TERME n.1630/2018 depositata il 19/05/2020.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. C