Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the settlement proposal within forty days. The appellant, Pasquino Candida, did not respond to the settlement offer submitted by the lower court, while the respondents, Librini Chiara and Matteo, maintained their position. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, dismissing the appeal and ordering the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9121/2022 R.G. proposto da : PASQUINO CANDIDA, elettivamente domiciliata in BRESCIA Via Gezio Calini, presso lo studio dell’avvocato COGOLI GIOVANNI (CGLGNN52P27Z110O) che larappresenta e difende -ricorrente- contro LIBRINI CHIARA, LIBRINI MATTEO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI VEROLI MANLIO 2-4, presso lo studio dell’avvocato GENTILE RUGGERO MARIA (GNTRGR69C11H501L) rappresentati e difesi dall'avvocato GARDONI FRANCESCO (GRDFNC50L13E654U) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.231/2022 depositata il 14/02/2022.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Co