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Ordinanza — n. 6487/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for right of first refusal due to lack of specific grounds and failure to prove five-year personal use.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6487/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared Vincenzo Croce's appeal inadmissible, ordering him to pay litigation costs. Croce argued he qualified for a right of first refusal to purchase a railway-owned apartment, but the lower courts rejected this based on revoked concessions and lack of continuous use. The Court ruled the appeal was inadmissible because Croce failed to specifically impugn the reasons for the lower court's rejection and could not prove the required five-year personal utilization of the property.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 6 L. n. 560/1993; The right of first refusal for public housing requires valid leasehold and five years of personal use, with the applicant bearing the burden of proof; failure to specifically challenge the lower court's reasoning renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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right of first refusal public housing acquisition five year personal use inadmissible appeal burden of proof specific impugnation litigation costs locazione abitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 6° della L. n. 560/1993
145/2022, la Corte di Appello di Bari rigettava l’appello e confermava la decisione impugnata, escludendo la sussistenza, nel caso in esame, dei presupposti di cui all'art. 1 comma 6° della L.
Art. 360 bis c.p.c. pc
18494/2007) e perciò il ricorso è inammissibile anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. pc (cfr.
Art. 380 bis c.p.c.
A seguito di proposta di definizione accelerata formulata dal Consigliere delegato per inammissibilità/infondatezza del ricorso, il ricorrente ha chiesto la decisione del giudizio exart. 380 bis c.p.c.
d.lgs. n. 149 del 2022
novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere inoltre condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art.
Art. 96 commi 3 e 4 c.p.c.
Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di Euro 2.500,00 equitativamente determinata, nonché –ai sensi dell’art.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 1594 c.c
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con l’unico motivo di ricorso Vincenzo Croce deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1594 c.c.
art. 1 legge 560/1993
145/2022, la Corte di Appello di Bari rigettava l’appello e confermava la decisione impugnata, escludendo la sussistenza, nel caso in esame, dei presupposti di cui all'art. 1 comma 6° della L.
art. 360 bis c.p
18494/2007) e perciò il ricorso è inammissibile anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.
art. 380 bis c.p
A seguito di proposta di definizione accelerata formulata dal Consigliere delegato per inammissibilità/infondatezza del ricorso, il ricorrente ha chiesto la decisione del giudizio exart. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass.18641/2017
Cass. n. 22753/2011
Cass. n. 14740/2005
Cass. n. 14740/2005; Cass.n.
Cass. n. 13880/2020
Cass. n. 30721/2018
Cass. n. 30721/2018; Cass.
Cass. n. 15380/2016
30721/2018; Cass. n. 15380/2016; Cass.
Cass. n. 18494/2007
15380/2016; Cass. n. 18494/2007) e perciò il ricorso è inammissibile anche ai sensi dell’art.
Cass.SS.UU. sentenza n. 7155/2017
Cass.SS.UU. sentenza n. 7155/2017).
Cass. S.U. 27195/2023
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Testo completo

24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9320/2022 R.G. proposto da: CROCE VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 109, presso lo Studio Legale D'AMICO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO VINCENZO PAPADIA (PPDFNC48M21D862S), giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro FERROVIE DELLO STATO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore e RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA IN ARCIONE, presso lo studio dell’avvocato STEFANO D'ERCOLE (DRCSFN47A15E506G) che l e rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE DI APPELLO DI BARI n. 145/2022 depositata il 28/01/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Consigliere DIANORA POLETTI FATTI DI CAUSA 1.

Vincenzo Croce, dipendente delle Ferrovie dello Stato fino al giorno 01/07/2001, a seguito di riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta, dopo la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 234/2006 che aveva riformato la sentenza di primo grado, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, chiamava in causa Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. (già Ferrovie dello Stato S.p.A.) per sentire riconoscere e dichiarare il proprio ius prelationis, ex l. n. 560 del 1993, di un appartamento sito in Barletta, di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in seguito all’avviamento della dismissione degli immobili da parte di Metropolis S.P.A., quale mandataria della prima società .

Affermando di essere stato assegnatario sin dal 19/06/1978 e conduttore dal 31/07/1978, dietro pagamento regolare del canone pattuito, e di avere richiesto,sin dal 28/01/1998, di potere acquistare l’alloggio assegnatogli,chiedeva di condannare Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. a trasferirgli la proprietà del suddetto appartamento, dietro pagamento della somma individuata come equo prezzo di acquisto.

2. Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. si costituiva in giudizio per contestarequanto ex adverso dedotto. 3.Con sentenza n. 1260/2019 il Tribunale di Trani rigettava la domanda attorea, ritenendolainfondata. 4.Avverso tale decisione Vincenzo Croce interponeva gravame presso la Corte d’Appello di Bari, reiterando le medesime richieste avanzate nel giudizio di primo grado. 5.Si costituivano in giudizio Rete Ferroviaria Italiana S.P.A., che chiedeva di essere estromessa dal giudizio, e Ferrovie Dello Stato Italiane S.P.A. 6.Con sentenza n. 145/2022, la Corte di Appello di Bari rigettava l’appello e confermava la decisione impugnata, escludendo la sussistenza, nel caso in esame, dei presupposti di cui all'art. 1 comma 6° della L. n. 560/1993, posto che non solo l'Ente Ferrovie dello Stato, con provvedimento reso in data 26/10/1989, aveva revocato nei confronti di Vincenzo Croce la concessione dell'alloggio, ma anche che, dagli accertamenti espletati dalla Polizia ferroviaria sia alla fine degli anni ’80, sia nei primi anni ’90, era emerso che l’appellante, in violazione della disciplina di cui al D.M. n. 285/1975, aveva sublocato ad altri soggetti l’alloggio a lui assegnato, che aveva disponibilità di altri due appartamenti e che, in ogni caso, non abitava più l’alloggio oggetto del giudizio, con conseguente insussistenza sia del requisito dell’effettiva e personale utilizzazione del bene, sia di un valido contratto di locazione ad uso abitativo.

Da ultimo, la Corte d’Appello evidenziava che l’appellante non aveva mai allegatoné, tantomeno, dimostrato, di trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 1, comma 7, della l. n. 560/1993, che prevedevai requisiti ai fini del diritto all’assegnazione dell’alloggio.

7. Nei confronti di tale decisione Vincenzo Croce ha proposto ricorso per cassazione, affidando le sue doglianze ad un unico motivo di ricorso. 8.Ferrovie dello Stato Italiane S.P.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. hanno resistito con unico controricorso, chiedendo a questa Corte di dichiarare l’inammissibilità del ricorso e comunque di affermarnel’infondatezza.

9. A seguito di proposta di definizione accelerata formulata dal Consigliere delegato per inammissibilità/infondatezza del ricorso, il ricorrente ha chiesto la decisione del giudizio exart. 380 bis c.p.c.

10. Nei termini previsti prima dell’adunanza camerale, le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con l’unico motivo di ricorso Vincenzo Croce deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1594 c.c. e dell’art. 1, comma 6, della l. n. 560/1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe negato l’acquisto dell’immobile esclusivamente a causa dell’avvenuta sublocazione dello stesso da parte del ricorrente a terzi, in costanza di rapporto di locazione, posta la facoltà di sublocare prevista dalla prima norma.

Inoltre, la Corte di Appello di Bari avrebbe errato per avere violato la seconda norma, che attribuisce il titolo all'acquisto degli alloggi agli assegnatari e ai loro familiari conviventi che conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. 2.-Il motivo è inammissibile. La pronuncia impugnata fonda i suoi esiti su plurime rationes decidendi. Il giudice di merito, infatti, ha ritenuto: - che l’assegnazione al ricorrente dell’alloggio di servizio (disposta con consegna materiale dello stesso in data 31/07/1978) era stata revocatadall’Ente Ferrovie dello Stato con provvedimento del 26/10/1989, a seguito del quale il Croce aveva perso la qualità di assegnatario dell'alloggio, in conseguenza di accertamenti compiuti dalla Polizia ferroviaria di Bari, dai quali risultava il godimento (anche in proprietà) di altri immobili e la stabile abitazione in altro luogo, oltre la circostanza che, in passato, il Croce aveva concesso l’appartamento in proprietà dell’Ente ferrovie dello Stato in sublocazione ad altre persone; -che il rapporto locativo doveva intendersi comunque cessato in data 31/07/1994, giusta ordinanza del 2 /07/1994 del P retore di Trani, sezione distaccata di Barletta e sentenza n . 141 /19 97 del lo stesso giudice, confermata con sentenza del Tribunale di Trani, con la precisazione che l'ordinanza di rilascio dell'immobile per convalida di sfrattoera stata eseguita in data 20/10/1998 con l'assistenza della forza pubblica, di tal ché era venuto a mancare il presupposto dell'effettiva e personale utilizzazione del bene nell'ultimo quinquennio (sull'essenzialità di tale presupposto, cfr.

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30721/2018); -che il ricorrente non avesse né allegato, né provato di trovarsi nelle condizioni prescritte dal comma 7 dell'art. 1 legge 560/1993 al fine di poter presentare la domanda di acquisto dell'alloggio, posto che la domanda era stata intempestivamente presentata nel 1998, più di quattro anni dopo l'entrata in vigore della legge 260/1993, quando oramai li Croce aveva perso da anni la qualità di assegnatario ed era in mora nella restituzione dell'immobile. Le doglianze del ricorrente non riescono ad aggredire la sentenza impugnata sul piano della sua prima ratio decidendi, posto che si appuntano esclusivamente sul rigetto del diritto al trasferimento dell'alloggio ex art. 1, comma 6, legge 560/1993 per violazione dell’art. 1594 c.c., che consente, salvo patto contrario, la sublocazione, trascurando di considerare che il giudice a quo ha escluso tale trasferimento non perché il C roce avesse s u blocato l'immobile, ma perché, a seguito della sublocazione, l’Ente F errovie dello Stato ne aveva revocato l'assegnazione al ricorrente, con provvedimento definitivamente confermato all'esito delle proposte opposizioni, tanto che l'abitazione – come sopra specificato - era stata rilasciata in data 20.10.1998.

Inoltre, le plurime ragioni della decisione non sono state attinte nella loro interezza dalle censur e propo ste dal ricorrente , come dichiara espressamente quest’ultimo, che afferma che vi sarebbero “ulteriori aspetti dell'impugnata sentenza che meriterebbero di essere sottoposti al vaglio di legittimità”. Trova quindi applicazione nel caso di specie il principio per cui, “ove la sentenza sia sorretta da unapluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza ( Cass.18641/2017; n. 22753/2011)”.La mancata, specifica, impugnazione di tutte le ragioni della decisione, idonee a giustificare autonomamente il rigetto della domanda, costituisce pertanto motivo di inammissibilità del ricorso (cfr.

Cass. n. 14740/2005; Cass.n. 13880/2020). La decisione appare inoltre conforme alla giurisprudenza di questa Corte (la quale ha chiarito che “il diritto di prelazione previsto dall'art.1 comma 6 della l. n. 560/1993 per l'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica richiedenon solo che gli assegnatari e i familiari conviventi detengano l'immobile sulla base di un valido contratto di locazione ad uso abitativo, ma anche che sussista l'ulteriore requisito dell'effettiva e personale utilizzazione del bene da oltre un quinquennio,gravando su colui che agisce per far valere tale diritto l'onere di provare i relativi fatti costitutivi”: c fr.

Cass. n. 30721/2018; Cass. n. 15380/2016; Cass. n. 18494/2007) e perciò il ricorso è inammissibile anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. pc (cfr. Cass.SS.UU. sentenza n. 7155/2017). 2.- P er quanto argomentato, il ricorso va dichiarato inammissibilee parte ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. Essendo la decisione resa in tema di procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380 bis c.p.c. novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere inoltre condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo (sulladoverosità del pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende:

Cass. S.U. 27195/2023). Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di Euro 2.500,00 equitativamente determinata, nonché –ai sensi dell’art. 96 comma 4 c.p.c. - al pagamento della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con