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Ordinanza Interlocutoria — n. 6264/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court suspends appeal on Swiss mortgage note classification under Italian cash money rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6264/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the appeal regarding the classification of a Swiss documentary mortgage note under Italian cash money regulations. The appellant argued the note should be treated as cash for sanctioning purposes, while the respondent maintained it does not fit the statutory definition. The court recognized the legal issue's significance due to the lack of prior precedent on this specific Swiss instrument's status.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 195/2008; Art. 3 D.Lgs. n. 195/2008: The Court recognizes the need for a preliminary ruling on the classification of foreign documentary mortgage notes to determine their equivalence to cash under Italian sanctioning regulations.

Parole chiave

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Swiss mortgage note documentary title classification cash money equivalence sanctioning regulations preliminary ruling Italian civil code procedural suspension cartella ipotecaria documentale

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 195 del 2008
Art. 3 D.Lgs. n. 195 del 2008
195 del 2008 al denaro contante quanto alla disciplina sanzionatoria dell'art. 3 dello stesso decreto; ritenuta pertanto la particolare rilevanza della questione di diritto posta dal ricorso; visto l’art.
Art. 375 c.p.c.
3 dello stesso decreto; ritenuta pertanto la particolare rilevanza della questione di diritto posta dal ricorso; visto l’art. 375 cpc
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.31929/2019 R.G. proposto da : BARSOTTI MARCO , elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.P. DA PALESTRINA, 63, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA CONTALDI (CNTSFN71H48H501Y) che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANOn.1225/2019depositata il 20.3.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.2.2024dal Consigliere VINCENZO PICARO. ORDINANZA INTERLOCUTORIA Letti gli atti; rilevato che, in relazione al primo motivo di ricorso, non constano precedenti di legittimità relativi alla natura della cartella ipotecaria documentale al portatore, regolata dal codice civile svizzero, ed all'inquadramento della stessa, dal quale dipende l'inclusione o meno della medesima tra quei titoli che sono equiparati dall'art. 1 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 195 del 2008 al denaro contante quanto alla disciplina sanzionatoria dell'art. 3 dello stesso decreto; ritenuta pertanto la particolare rilevanza della questione di diritto posta dal ricorso; visto l’art. 375 cpc

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rinvia la causa a