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Ordinanza — n. 6252/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against state lawyer fee order, ruling lack of notification does not invalidate proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6252/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the appeal, quashing the Taranto Tribunal's order regarding state lawyer fees. The lower court had granted a higher fee despite the Ministry of Justice never being notified, which the appellant argued violated due process. The Court held that the notification deadline is not mandatory and that the judge must verify fee calculations ex officio regardless of the client's request, thus upholding the lower court's substantive decision while correcting the procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 170 d.P.R. 115/2002; Art. 15 D.Lgs 150/2011: The deadline for notification of an appeal against state lawyer fees is not peremptory but ordinatorio, and the judge must verify the fee calculation ex officio even if the opposing party was not notified.

Parole chiave

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state lawyer fees lack of notification contradictory proceedings ex officio verification procedural defect fee liquidation civil procedure indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 170 d.P.R. 115/2002
Con ordinanza del 1/10/2022, il Tribunale di Taranto ha accolto l’opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 dell’avv.
Art. 15 D.Lgs 150/2011
A ciò deve aggiungersi cheil termine fissato nel decreto di comparizione ex art. 15 d.lgs 150/2011 non è perentorio, ma ordinatorio, come già stabilito da questa Corte nella vigenza del rito precedente di cui al l’art.
Art. 111 Cost.
3 e 4, per violazione degli art. 111 Cost e 101 cod.
Art. 101 cod. proc. civ.
Il motivo è ammissibile ex art. 101 e 161 comma I cod.
Art. 360 cod. proc. civ.
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Filomena D’Addario ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 92 cod. proc. civ.
5, con cui la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ.proprio perché la statuizione di compensazione si è fondata sul presupposto erroneo che il Ministero restando contumace non si fosse opposto alla domanda.
Art. 112 cod. proc. civ.
art. 170 d.P.R. 115/2002
Con ordinanza del 1/10/2022, il Tribunale di Taranto ha accolto l’opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 dell’avv.
art. 360 cod. proc. civ
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Filomena D’Addario ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art.
art. 157 cod. proc. civ
civ., non ostandovi il terzo comma dell’art. 157 cod. proc. civ., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa.

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile, sez. III, 07/06/2023, n. 16137
Cassazione civile, sez. III, 07/06/2023, n. 16137, in ipotesi di litisconsorzio).
Cassazione civile, Sez. 2, Sentenza n. 28420 del 19/12/2013
Cassazione civile, Sez. 6, n. 1470 del 22/01/2018
Sezioni Unite n. 8516 del 2012
Sezioni Unite n. 8516 del 2012).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29244– 20 22 proposto da: avv. D’ADDARIO FILOMENA,elettivamente domiciliata presso il suo in Grottaglie , rappresentat a e difes a da sé stessa , con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore -intimato - Ric. 2022n.29244 sez. S2 - ud. 9 - 11 - 20 23 -2- avverso l’ordinanza n. repert. 3517/2022 del 4/10/2022, resa dal TRIBUNALE DI TARANTO IN DATA 1/10/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2023dal consigliere PATRIZIA PAPA; lette le memorie dellaricorrente.

FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza del 1/10/2022, il Tribunale di Taranto ha accolto l’opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 dell’avv. Filomena D’Addario avverso il decreto dell’8/11/2021 con cui le erano stati liquidati Euro 700,00 per le prestazioni rese nello svolgimento di patrocinio a carico dello Statoe in favore di Clara Pugliese, relativo agiudizio di separazione personale; il Giudice delegato ha compensato le spese in considerazione della mancata opposizione del Ministero – non costituitosi - alla domanda.

2. Il Tribunale, tuttavia, ha statuito in merito, provvedendo al riconoscimento di un maggior importo, sebbene il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti non fossero mai stati notificati al Ministero della Giustizia dall’opponente e quest’ultima avesse richiesto, depositando tempestiva memoria, un nuovo termine per provvedere all’instaurazione corretta del contraddittorio.

3. Avverso quest’ordinanza Filomena D’Addario ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2022n.29244 sez. S2 - ud. 9 - 11 - 20 23 -3- 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Filomena D’Addario ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 170 d.P.R. 115/2002 e 15 d.lgs 150/2011, e, in riferimento ai n. 3 e 4, per violazione degli art. 111 Cost e 101 cod. proc. civ.,per avere il Tribunale pronunciato l’ordinanza in difetto di instaurazione del contraddittorio, nonostante la sua domanda di concessione di un nuovo termine per provvedere alla rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto di comparizione. 1.1.

Il motivo è ammissibile ex art. 101 e 161 comma I cod. proc. civ., non ostandovi il terzo comma dell’art. 157 cod. proc. civ., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa. La norma, infatti, si riferisce soltanto ai casi nei quali la nullità non possa pronunciarsi che su istanza di parte e non riguarda le ipotesi in cui, invece, questa debba essere rilevata d'ufficio; conseguentemente, non trova applicazione quando, come nel caso di mancata instaurazione del contraddittorio, la nullità si ricolleghi ad un difetto di attività del giudice, cui incombeva l'obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare svolgimentonel processo. (cfr.

Cassazione civile, sez. III, 07/06/2023, n. 16137, in ipotesi di litisconsorzio). A ciò deve aggiungersi cheil termine fissato nel decreto di comparizione ex art. 15 d.lgs 150/2011 non è perentorio, ma ordinatorio, come già stabilito da questa Corte nella vigenza del rito precedente di cui al l’art. 1 70 d.p.r. n. 115/2002 (Sez. 2, Ric. 2022n.29244 sez. S2 - ud. 9 - 11 - 20 23 -4- Sentenza n. 28420 del 19/12/2013), sicché la richiesta di concessione di un nuovo termine è accoglibile, pur in ipotesi di notifica omessa, perché il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso nel regime introdotto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - come già nella vigenza della l. n. 319 del 1980 -, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso: il giudice adito, infatti, ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza(Cass.

Sez. 6 - 2, n. 1470 del 22/01/2018; cfr. Sezioni Unite n. 8516 del 2012). Ciò precisato, al motivo la ricorrente hainteresse perché il Ministero, trattandosi di inesistenza della notifica, la potrebbe far valere con impugnazione ex art. 327 II comma cod. proc. civ.; l’ interesse è, inoltre, esistente anche ai fini della statuizione sulle speseprocessuali.

2. Dall’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimentodel secondo motivo, articolato in relazione al n. 5, con cui la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ.proprio perché la statuizione di compensazione si è fondata sul presupposto erroneo che il Ministero restando contumace non si fosse opposto alla domanda. Ric. 2022n.29244 sez. S2 - ud. 9 - 11 - 20 23 -5- 3. Il ricorso è, perciò, accolto e l’ordinanza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Presidente del Tribunale di Taranto, anche per le spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglieil ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Taranto anche per le spese di legittimità. Così deciso in Ro