Italian Supreme Court orders correction of cassation order to include omitted co-plaintiff name due to material error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court granted a request to correct a cassation order that erroneously omitted a co-plaintiff's name and legal history. The applicants argued the order contained material errors by listing only one entity despite both parties filing appeals under the same power of attorney. The court confirmed the error existed in the header, factual reconstruction, and reasoning sections, mandating specific textual amendments to accurately reflect both parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; Material errors in court orders regarding party identification or factual narrative must be corrected to ensure procedural accuracy and legal certainty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19512/2023 R.G. proposto da: AZIENDA AGRICOLA CERESOLE DI DARECCHIO ANDREA, ED ELISABETTA CAVAZZINI elettivamente domiciliat i in ROMA , VIA FRANCO MICHELINI TOCCI, n. 50, presso lo studio dell’avvocato MARCO VISCONTI che lirappresenta e difende; -ricorrente - contro AGRIVENDITA SRL, BASF ITALIA SPA; -intimata - avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 25855/2023 depositata il 05/09/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere LUCA VARRONE; Ric. 2023n. 19512 sez. S2 -ud. 20/02/2024 RILEVATO CHE 1. Azienda Agricola Ceresole ed Elisabetta Cavazzini già titolare della Ditta Agrestis Aziende Agricole Agrituristiche di Cavazzini Elisabetta (cessata il 31/12/2016), ha nno proposto ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza 25855/2023 depositata il 05/09/2023 della Seconda Sezione Civile, di questa Corte.
2. Sostengono le ricorrenti di aver proposto entrambe ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 1161, depositata il 3 maggio 2018 che aveva rigettato il loro appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n.1089 del 2012 che a sua volta aveva rigettato lal oro opposizione adecreto ingiuntivo.
3. L’ordinanza di cui si chiede la correzione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, chiamata a decidere anche sulle spese relative alla presente fase di legittimità. La sopra richiamata ordinanza, però, sarebbe affetta da un errore materiale, nella parte in cui è stata pronunciata unicamente nei confronti della Ditta Azienda Agricola Ceresole di Darecchio Andrea e non anche della Dott.ssa Elisabetta Cavazzini, già titolare della Ditta Agrestis Aziende Agricole Agrituristiche di Cavazzini Elisabetta, che pure aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello sulla base del medesimo (e unico) ricorso e in forza della stessa procura speciale conferita al medesimodifensore. L’errore sarebbe rinvenibile:
1) nell’intestazione, dove è indicata come ricorrente solo l’Azienda Agricola Ceresole di Darecchio Andrea e non anche della Dott.ssa Elisabetta Cavazzini, già titolare della Agrestis Aziende Agricole Agrituristiche di Cavazzini Elisabetta (pag. 1);
2) nella ricostruzione della vicenda riportata al punto 2 delle premesse, dove è stato affermato che solo l’Azienda Agricola Ceresole di Darecchio Andrea avrebbe proposto appello avverso la sentenza di Ric. 2023n. 19512 sez. S2 -ud. 20/02/2024 primo grado resa dal Tribunale di Parma, che era stata, in realtà, impugnata anche dalla Agrestis Aziende Agricole Agrituristiche di Cavazzini Elisabetta (pag. 2);
3) nella ulteriore ricostruzione della vicenda riportata al punto 3 delle premesse, dove è stato affermato che solo l’Azienda Agricola Ceresole di Darecchio Andrea aveva proposto per Cassazione avverso la sentenza d’appello, che era stata, però, impugnata anche dalla Dott.ssa Elisabetta Cavazzini RITENUTO CHE l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale, in quanto Elisabetta Cavazzini non compare come parte ricorrente pur avendo regolarmente proposto ricorso unitamente alla Azienda Agricola Ceresole sulla base della medesima procura; ritenuto che, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza aggiungendo, 1) alla pagina 1, nell’intestazione dell’ordinanza, laddove è menzionato il ricorrente, accanto alla Azienda Agricola Ceresole di Darecchio Andrea, le seguenti parole “ed Elisabetta Cavazzini, già titolare della Agrestis Aziende Agricole Agrituristiche di Cavazzini Elisabetta”;
2) alla pagina 2, punto 2 delle premesse, «dopo le parole avverso la pronuncia di primo grado l’Azienda Agricola Ceresole di Darecchio Andrea” le parole “ e la Agrestis Aziende Agricole Agrituristiche di Cavazzini Elisabetta”;
3) alla pagina 4, punto 3 delle premesse, dopo le parole “l’Azienda Agricola Ceresole di Darecchio Andrea” le parole “ e la Dott.ssa Dott.ssa Elisabetta Cavazzini già titolare della Agrestis Aziende Agricole Agrituristiche di Cavazzini Elisabetta”. Visto l’art. 391-bis c.p.c.;
P.Q.M.
Ric. 2023n. 19512 sez. S2 -ud. 20/02/2024 La Corte dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 25855/2023 pubblicata il 05/09/2023, venga corretta aggiungendo:
1) alla pagina 1, nell’intestazione dell’ordinanza, laddove è menzionato il ricorrente, accanto alla Azienda Agricola Ceresole di Darecchio Andrea, le seguenti parole «ed Elisabetta Cavazzini, già titolare della Agrestis Aziende Agricole Agrituristiche di Cavazzini Elisabetta»;
2) alla pagina 2, punto 2 delle premesse, «dopo le parole avverso la pronuncia di primo grado l’Azienda Agricola Ceresole di Darecchio Andrea» le parole «e la Agrestis Aziende Agricole Agrituristiche di Cavazzini Elisabetta»;
3) alla pagina 4, punto 3 delle premesse, dopo le parole «l’Azienda Agricola Ceresole di Darecchio Andrea» le parole « e la Dott.ssa Dott.ssa Elisabetta Cavazzini già titolare della Agrestis Aziende Agricole Agrituristiche di Cavazzini Elisabetta». Dispone che la presente ordinanza sia annotata a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza. C