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Ordinanza — n. 5984/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of litigation between parties under civil procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5984/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following a mutual withdrawal of litigation by both parties. Dino Zazzarino had previously sought to overturn a lower court ruling against Santander Consumer Bank regarding loan repayment disputes, but both parties subsequently signed a joint act of renunciation. The court applied Article 391 of the Civil Procedure Code to dismiss the case without further pronouncement on costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When parties mutually withdraw a cassation appeal, the judgment is extinguished without ruling on costs or the merits of the dispute.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeal extinction of cassation proceedings Article 391 Civil Procedure Code joint act of renunciation no ruling on costs restituzione dei sussidi statali azione di contestazione compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
9-11-2023 -3- muniti dei relativi poteri, sicché dev’essere applicato l'art. 391 cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
e non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese; - in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 391 cod. proc. civ
9-11-2023 -3- muniti dei relativi poteri, sicché dev’essere applicato l'art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12362 –2018 proposto da: ZAZZARINO DINO, elettivamente domiciliato in Alife (CE) , presso lo studio dell'avv. Paolino Natale dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro SANTANDER CONSUMER BANK s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viaCarlo Mirabello 23, presso lo studio dell'avv. Michela Natale dalla quale è rappresentat a e difes a con l’avv. Miriam Ric. 2018n. 12362 sez.

S2 -ud. 9-11-2023 -2- Bosurgi, giusta procura allegata al controricorso , con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - avverso la sentenza n. 577/2018 del TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, pubblicatail 13/2/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2023dal consigliere PATRIZIA PAPA; rilevato che: - con ricorso del 1 3 / 4 /2018, Dino Zazzarino ha chiesto la cassazione della sentenza n. 577/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 13/2/2018e notificata in data 15 febbraio, che, in accoglimento dell’appello proposto da Santander Consumer Bank s.p.a. avverso la sentenza n. 549/2016 del Giudice di pace di Piedimonte Matese,ha rigettato la sua domanda di restituzione delle somme versate, in occasione dell’estinzione anticipata del finanziamento in precedenza ottenuto, in un importo asseritamente superiore a quello dovuto per contratto a titolo di interessi e costi residui; - Santander Consumer Bank s.p.a. ha resistito con controricorso; -con atto del 13/10/2023 il ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controricorrente ha sottoscritto per adesione l’atto di rinuncia; - la rinuncia e l’accettazione sono rituali, poiché formulate in atto univoco in tal senso e sottoscritto dalle parti e dai difensori Ric. 2018n. 12362 sez.

S2 -ud. 9-11-2023 -3- muniti dei relativi poteri, sicché dev’essere applicato l'art. 391 cod. proc. civ. e non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese; - in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018); p.q.m. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda se