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Ordinanza — n. 5979/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for failure to deposit the appealed judgment within the statutory 60-day deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5979/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appealed judgment was not deposited with the registry within the required timeframe. Although the parties claimed notification occurred in December 2018, the court found no record of the judgment's deposit, noting the appeal was only sent via PEC in February 2019, exceeding the 60-day limit. Consequently, the court dismissed the request to review the lower court's calculation of the contractor's balance.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the judgment under review is not deposited with the registry within the statutory period, regardless of alleged prior notification.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility judgment deposit deadline 60 days notification period procedural time limit registry deposit requirement esame di cassazione diritto alla riparazione dell'opera spese di ristrutturazione

Disposizioni normative citate

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Art. 369, primo comma, c.p.c.
2.–Deve essere rilevato, in via pregiudiziale, che non risulta depositata, entro il termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c., la sentenza impugnata con la relata di notificazione, ai sensi dell’art.
Art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
369, primo comma, c.p.c., la sentenza impugnata con la relata di notificazione, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., a fronte della dichiarazione dei ricorrenti dell’intervenuta notifica in data 4 dicembre 2018 della sentenza impugnata pubblicata il 16 luglio 2018.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022
Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021
21349 del 06/07/2022; Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021; Sez.
Sez. L, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020
15832 del 07/06/2021; Sez. L, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020; Sez.
Sez. 6-2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019
3466 del 12/02/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019; Sez.
Sez. 5, Sentenza n. 1295 del 19/01/2018
19695 del 22/07/2019; Sez. 5, Sentenza n. 1295 del 19/01/2018), posto che neanche la controricorrente ha provveduto a tale deposito, né la relata è stata rinvenuta negli atti di causa (come da attestazione della cancelleria).
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019
Cass. Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 5375/2019) proposto da: NETZBERGER Werner (C.F.: NTZ WNR 51T21 Z102Z) e DULNIG Daphne Michaela (C.F.: DLN DHN 59R69 Z102C), rappresentati e difesi, giusta procure in calce al ricorso, dall’Avv. Elena Panato, elettivamente domiciliati – il primo – in Verona, via Valverde n. 47, presso lo studio del suo difensore, e – la seconda – in Roma, via Archimede n. 120, presso lo studio dell’Avv. Angelo Giuseppe Caparello; -ricorrenti - contro EDILBIGNOTTI di BIGNOTTI Mauro C. S.n.c. (P.IVA: 02785720232), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv.

Andrea Alessandro Chiarello, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del suo difensore; -controricorrente - Appalto – Pagamento del compenso appaltatore – Risultanze C.T.U. R.G.N. 5375/19 C.C.20/2/2024 avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2021/2018, pubblicata il 16 luglio 2018, asseritamente notificata a mezzo PEC il 4 dicembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano. FATTI DI CAUSA 1.–Con atto di citazione notificato il 21/28 novembre 2003 e il 1° dicembre 2003, Netzberger Werner e Dulnig Daphne Michaela convenivano, davanti al Tribunale di Verona, le appaltatrici Edilbignotti di Bignotti Mauro C.

S.n.c., Idrotermica B.P. di Bazzoli e Preosti S.n.c. e impresa individuale Cerutti Ivano Impianti elettrici nonché il direttore dei lavori Ferri Giovanni, al fine di sentire accertare le loro rispettive responsabilità nell’esecuzione e direzione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato rurale di proprietà degli attori, sito in Castellaro Lagusello, via Cavriana n. 18, e conseguentemente al fine di condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti in ragione dei gravi difetti delle opere realizzate, con la contestuale declaratoria della risoluzione dei contratti conclusi con ciascuna delle imprese assuntrici e con il direttore dei lavori, in forza degli inadempimenti denunciati.

Si costituivano separatamente in giudizio la Edilbignotti di Bignotti Mauro C. S.n.c. e la Idrotermica B.P. di Bazzoli e Preosti S.n.c., le quali – in via preliminare – eccepivano l’intervenuta decadenza e prescrizione dell’azione spiegata, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, e – in via riconvenzionale – chiedevano la condanna degli attori al pagamento del saldo dei corrispettivi ancora dovuti. Si costituiva in giudizio altresì l’impresa individuale Cerutti Ivano Impianti elettrici, la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva nonché la decadenza e prescrizione dell’azione proposta, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.

Si costituiva infine in giudizio Ferri Giovanni, il quale eccepiva preliminarmente la nullità della procura conferita dagli attori ai propri difensori e chiedeva, nel merito, il rigetto delle avverse domande mentre, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna degli attori al pagamento del saldo delle proprie competenze, oltre al risarcimento dei danni alla propria immagine e reputazione. Nel corso del giudizio erano assunte le prove orali ammesse ed era espletata consulenza tecnica d’ufficio, con la disposizione della rinnovazione delle indagini peritali.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 11/2013, depositata il 9 gennaio 2013, previo rigetto delle eccezioni preliminari sollevate, pronunciava la risoluzione dei contratti di appalto, rigettava le domande riconvenzionali proposte dai convenuti e condannava le imprese appaltatrici e il direttore dei lavori al risarcimento dei danni per i gravi difetti delle opere appaltate. 2.–Con atto di citazione notificato il 9 luglio 2013, proponeva appello avverso la sentenza di primo grado la Idrotermica B.P. di Bazzoli e Preosti S.n.c., riproponendo le eccezioni e domande svolte davanti al Tribunale.

Si costituivano separatamente nel giudizio di impugnazione la Edilbignotti di Bignotti Mauro C. S.n.c. e Ferri Giovanni, i quali impugnavano le statuizioni di rigetto delle eccezioni di decadenza e di prescrizione ed insistevano, con appello incidentale, nella richiesta di accoglimento delle domande riconvenzionali. Si costituiva nel giudizio di gravame anche l’impresa individuale Cerutti Ivano Impianti elettrici, la quale dichiarava di aver concluso con i committenti il 3 giugno 2013 un accordo transattivo, con la conseguente richiesta della declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Avverso l’appello principale e gli appelli incidentali resistevano in giudizio Netzberger Werner e Dulnig Daphne Michaela. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, dichiarava la cessazione della materia del contendere tra Netzberger Werner e Dulnig Daphne Michaela e l’impresa individuale Cerutti Ivano Impianti elettrici e, in accoglimento dell’appello principale proposto dalla Idrotermica B.P. di Bazzoli e Preosti S.n.c. e dell’appello incidentale proposto dalla Edilbignotti di Bignotti Mauro C.

S.n.c., rigettava tutte le domande proposte dai committenti e condannava questi ultimi, in via solidale, al pagamento, in favore della Idrotermica, della somma di euro 50.319,94 e, in favore della Edilbignotti, della somma di euro 40.518,40, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, mentre, in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto da Ferri Giovanni, rigettava le domande proposte nei suoi confronti dai committenti e condannava questi ultimi al pagamento, in favore del direttore dei lavori, della somma di euro 31.236,32, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, rigettando la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dal Ferri.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede:

a) che, in ordine al residuo corrispettivo dovuto alla Edilbignotti, dal rigetto della domanda di risoluzione del contratto d’appalto discendeva l’accoglimento dell’appello incidentale avverso la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento del saldo del prezzo dell’appalto dovuto dai committenti per le opere realizzate;

b) che, all’esito dell’istruttoria espletata, era emersa la rispondenza delle somme indicate nella contabilità redatta dal geometra Ferri, in uno con l’impresa edile, alle opere elencate negli stati di avanzamento dei lavori e nella distinta dei lavori extra-capitolato, atti prodotti in giudizio dall’impresa Edilbignotti;

c) che, pertanto, i committenti dovevano essere condannati al pagamento, in favore della Edilbignotti, della somma di euro 40.518,40 a saldo dei lavori svolti, avendo l’appellante incidentale eseguito opere del valore complessivo di euro 406.273,17, importo da cui doveva essere detratta la somma corrisposta dagli appaltanti di euro 365.754,77. 3.–Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo, Netzberger Werner e Dulnig Daphne Michaela. Ha resistito con controricorso l’intimata Edilbignotti di Bignotti Mauro C.

S.n.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con l’unico motivo svolto i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di merito quantificato il saldo del corrispettivo dovuto all’appaltatore discostandosi dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata, senza alcuna motivazione e/o interpretando erroneamente le sue argomentazioni. Al riguardo, gli istanti obiettano che il risultato finale della contabilità tenuta dal direttore dei lavori, cui si era riferita la consulenza tecnica d’ufficio, per euro 361.375,70, sarebbe stato diverso dall’importo di euro 406.273,17 risultante dalla contabilità della Edilbignotti.

Sicché avendo i committenti già versato la somma di euro 365.754,77, null’altro sarebbe stato dovuto. 2.–Deve essere rilevato, in via pregiudiziale, che non risulta depositata, entro il termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c., la sentenza impugnata con la relata di notificazione, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., a fronte della dichiarazione dei ricorrenti dell’intervenuta notifica in data 4 dicembre 2018 della sentenza impugnata pubblicata il 16 luglio 2018. Sicché il ricorso è improcedibile (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022; Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021; Sez. L, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019; Sez. 5, Sentenza n. 1295 del 19/01/2018), posto che neanche la controricorrente ha provveduto a tale deposito, né la relata è stata rinvenuta negli atti di causa (come da attestazione della cancelleria). Ed invero, a fronte della pubblicazione della pronuncia il 16 luglio 2018, il ricorso di legittimità è stato notificato a mezzo PEC solo il 1° febbraio 2019, ossia oltre il termine breve di 60 giorni dal deposito (Cass.

Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013). 3.– In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato par