Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal interest regarding servitude nullity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gonfalone Immobiliare S.r.l. against the Milan Court of Appeal's decision inadmissible due to a lack of legal interest. The appellant argued that the nullity of a 2004 deed establishing a perpetual exclusive servitude was necessary, but the court noted that the lower court had already confirmed Ficani Alessia's ownership of the roof via acquisitive prescription. Consequently, the court ruled that the servitude's existence was irrelevant because the appellant could not exercise any rights over the roof as a non-owner, rendering the legal question academic and unenforceable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 832, 1418 c.c.: An appeal is inadmissible for lack of legal interest when the nullity of a servitude does not alter the substantive rights of the parties, as the dominant owner retains no rights without the servitude.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8850-2020proposto da: GONFALONE IMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. SARA CALZI e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro FICANI ALESSIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VAL PUSTERIAn. 22/15, nello studio della dott.ssa MERCEDES CORREALE, rappresentata e difesa dagli avv.ti ALESSANDRA TONONI CORREALE e EUGENIO ANTONIO CORREALE -controricorrente - avverso la sentenza n. 237 /20 20 de l la CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/01/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; udito il P.G., nella persona del dott.
ROBERTO MUCCI; uditi l’avv. Sara Calzi per la parte ricorrente e l’avv. Eugenio Antonio Correaleper la parte controricorrente FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato Gonfalone Immobiliare S.r.l. evocava in giudizio Ficani Alessia innanzi il Tribunale di Milano, invocando la declaratoria della nullità o annullabilità dell’atto notarile del 22.3.2004, con il quale le parti avevano costituito a favore della convenuta una servitù di uso esclusivo e perpetuo del lastrico di copertura della proprietà della società attrice, svuotando in tal modo di contenuto il diritto di proprietà di quest’ultima, nonché la condanna della Ficani a restituire nella disponibilità della società attrice il lastrico predetto ed a risarcire il danno derivante dalla sua occupazione e dalle infiltrazioni causate a carico della sottostante proprietà dell’attrice.
Si costituiva in giudizio la convenuta, resistendo alla domanda ed di nullità ed eccependo la prescrizione dell’azione di annullamento del contratto del 2004di cui anzidetto. Con sentenza n. 4897/2016 il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando nullo il contratto costitutivo della servitù oggetto di causa e condannando la convenuta al rilascio del lastrico ed al risarcimento del dannocagionato alla società attrice. Con la sentenza impugnata, n. 237/2020, la Corte di Appello di Milano riformava la decisione di prime cure, rigettando la domanda proposta da Gonfalone Immobiliare S.r.l.
Quest’ultima propone ricorso per la cassazione di detta decisione, affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso Ficani Alessia. Con istanza del 28.6.2023 la parte ricorrente ha invocato la sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del ricorso. Ambo le parti hanno depositato memoria. Sono comparsi all’udienza pubblica del 27.2.2024 l’avv. Sara Calzi per la parte ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, l’avv. Eugenio Antonio Correale per la parte controricorrente, che ha concluso per il rigetto, ed ilP.G., che ha concluso per l ’inammissibilità .
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta laviolazione o falsa applicazione degli artt. 832 e 1418 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto che, per effetto della costituzione della servitù di uso perpetuo ed esclusivo del lastrico oggetto di causa, costituita con l’atto notarile del 22.3.2004, il proprietario del bene non poteva, in concreto, più esercitare alcuna facoltà sullo stesso, con conseguente assoluto e totale svuotamento del contenuto del diritto di proprietà.
Con il secondo motivo, la società ricorrente denunzia lamanifesta illogicità della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe ritenuto insussistente il lamentato totale svuotamento del contenuto del diritto di proprietà di Gonfalone Immobiliare S.r.l. sul lastrico di cui è causa, valorizzando il fatto che quest’ultimo continuava comunque ad assolvere alla funzione di copertura del sottostante locale di proprietà della predetta società. In tal modo, secondo quest’ultima, la Corte distrettuale avrebbe confuso, in sostanza, la proprietà del vano sottostante con quella del lastrico oggetto di causa, entrambi pacificamente appartenenti, per titolo, a Gonfalone Immobiliare S.r.l., apprezzando l’esistenza della residua utilità del lastrico con riferimento al diverso bene ad esso sottostante.
Con il terzo motivo, invece, la parte ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 1027, 1028 e 1418 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello, nel ritenere valida la costituzione della servitù di uso perpetuo ed esclusivo di cui al rogito del 2004, dianzi richiamato, avrebbe in sostanza elevato un diritto reale minore al rango del diritto di proprietà, realizzando una cessione impropria, a favore della Ficani, dei soli diritti tipici inerenti allo statuto del proprietario, lasciando invece alla società ricorrente i correlati oneri, rappresentati da costi, rischi e tasse.
Con il quarto motivo, la società ricorrente lamenta laviolazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare la domanda con la quale Gonfalone Immobiliare S.r.l. aveva eccepito la nullità del rogito del 22.3.2004 anche per carente ed erronea individuazione del bene sul quale incide la servitù. Infine, con il quinto ed ultimo motivo, la parte ricorrente denunzia l’omesso esame di fatto decisivo e la violazione o falsa applicazione dell’art. 1065 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare che la società aveva proposto, in subordine, domanda di accertamento della costituzione del diritto di servitù soltanto su parte del lastrico, e precisamente su quella corrispondente al suo ampliamento realizzato dopo il 1940, e non si sarebbe pronunciata su tale specifica domanda.
I primi due motivi di ricorso, suscettibili di essere trattati congiuntamente, introducono il tema della configurabilità di una servitù di uso perpetuo ed esclusivo di un bene immobile, e la valutazione del suo effetto in termini di “svuotamento” del diritto di proprietà del titolare del bene sul quale il predetto diritto reale minore incide. Tema, questo, il cui esame è preliminare rispetto alla valutazione dei restanti motivi, anche in considerazione del fatto, non irrilevante, che la stessa Corte di Appello afferma che, nel caso di specie, con il rogito del 22.3.2004 sarebbe stata costituita una servitù a contenuto atipico (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata).
Prima di esaminare i motivi di ricorso, tuttavia, occorre evidenziare che all’odierna udienza è chiamato anche il diverso ricorso n. 1552/2022, avente ad oggetto la sentenza n. 3209/2021 della Corte di Appello di Milano, con la quale, a conferma della decisione di primo grado, è stato riconosciuto, a favore di Cassina Stefano e Ficani Alessia, l’acquisto della piena proprietà del lastrico oggetto di causa per usucapione. L’esame di questa distinta impugnazione è preliminare rispetto a quello del presente ricorso, poiché l’eventuale stabilità della statuizione di riconoscimento dell’acquisto per usucapione del diritto di proprietà del lastrico, a favore della Ficani, renderebbe irrilevante, in applicazione del principio generale secondo cui nemini res sua servit, l’esame della questione concernente la configurabilità, a favore della medesima Ficani, di una servitù di uso perpetuo ed esclusivo del predetto bene.
Poiché il ricorso avverso la suindicata sentenza n. 3209/2021 della Corte milanese è rigettato, con conseguente effetto confermativo della statuizione di acquisto del diritto di proprietà del lastrico in favore della Ficani, divieneirrilevante lo scrutinio dei motivi proposti da Gonfalone Immobiliare S.r.l. con il presente, distinto, ricorso, tutti attinenti al riconoscimento, in favore della Ficani, del diritto di servitù di uso perpetuo ed esclusivo del predetto lastrico. Il ricorso va di conseguenza dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in applicazione del principio secondo cui “L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cass.
Sez.3, Sentenza n. del 28/11/2008 ; Rv. 605612; Cass. Sez.3, Ordinanza n. del 28/06/2010 , Rv. 613874; Cass. Sez. 6 - L , Ordinanza n. del 27/01/2011 , Rv. 616029; Cass. Sez.L, Sentenza n. del 04/05/2012 , Rv. 622515). Infatti “... il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass. Sez. L , Sentenza n. del23/12/2009, Rv. 611498). L’eventuale statuizione di nullità della clausola del rogito del 22.3.2004,costitutiva del diritto di servitù di uso perpetuo ed esclusivo oggetto della presente impugnazione, infatti, non precluderebbe comunque alla Ficani il diritto di esercitare, come proprietaria del lastrico di cui è causa, le medesime prerogative che le erano state attribuite per effetto della convenzione costitutiva del diritto reale minoreoggetto della presente impugnazione.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese d el presente giudizio di legittimità , liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, vadato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma d