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Ordinanza — n. 5954/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows opposition to injunction decree for extrajudicial fees by converting summary procedure to ordinary.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5954/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's dismissal of an opposition to an injunction decree filed by a lawyer seeking fees for extrajudicial work. The lower court had declared the opposition inadmissible because it was filed under the wrong summary procedure, arguing it was late. The Court ruled that while the initial filing used the incorrect summary form, the opposition was timely under the ordinary procedure rules applicable to extrajudicial fee disputes, and the case was remanded for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 14 d.lgs n. 150/2011; Art. 702-bis c.p.c.: When an opposition to an injunction decree for extrajudicial fees is filed under the wrong summary procedure but within the time limits for the ordinary procedure, the court must qualify the action according to the ordinary procedure rules and deem the opposition timely.

Parole chiave

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injunction decree opposition extrajudicial fees summary procedure conversion procedural timeliness Cassation quashing professioni giudiziarie mercede del perito negligenza professionale dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 14 d.lgs n. 150/2011
Allorché, come nel caso in esame, l’opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati in relazione ad attività stragiudiziale sia proposta mediante deposito di ricorso, recante l’indicazione sia dell’art. 14 d.lgs n. 150/2011 che dell’art.
Art. 702-bis c.p.c.
l’art. 702-bis c.p.c., il giudice adito deve procedere a una esatta qualificazione dell’azione in funzione della situazione dedotta in causa, facendo applicazione del rito previsto dalla legge e verificando alla stregua di tale rito altresì la tempestività dell’opposizione.
Art. 156 c.p.c.
Art. 641 c.p.c.
Art. 101 c.p.c.
art. 702-bis c.p
150 del 2011 e dell’art. 702-bis c.p.c.
art 156 c.p
150, né invocando il principio generale di conversione degli atti processuali nulli di cui all'art 156 c.p.c.
art 101 c.p
art. 641 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 34501/2022
ed applicabile in tutte le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica (in tal senso Cass. n. 34501/2022).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1523/2021 R.G. proposto da : DRAGO ANDREA, rappresentato e difeso dall'avvocato FERRARA LAMBERTO (FRRLBR64L13D969S); -ricorrente- contro GALLI PAOLO, SANGUINETI LUIGI; -intimati- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di GENOVA depositata i l 10/12/2020,r.g.n. 51/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Gli avvocati Luigi Sanguineti e Paolo Galli hanno ottenuto un decreto con il quale il Tribunale di Genova ha ingiunto ad Andrea Drago il pagamento della complessiva somma di euro 11.473,77, a titolo di compensi per l’attività professionale svolta.

Contro il decreto Drago ha proposto opposizione nelle forme di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell’art. 702-bis c.p.c. Il Tribunale di Genova, con ordinanza depositata il 10 dicembre 2020, ha rilevato: che le prestazioni oggetto di causa avevano natura strettamente stragiudiziale e che si poneva pertanto un problema di ammissibilità del rito prescelto, in quanto il rito sommario di cognizione di cui agli artt. 28 della legge n. 794 del 1942 e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 è previsto soltanto per le domande di liquidazione dei compensi per prestazioni giudiziali in ambito civile; che la possibilità di convertire il rito da sommario speciale a ordinario non era predicabile, né invocando l'art. 4 del citato d.lgs. n. 150, né invocando il principio generale di conversione degli atti processuali nulli di cui all'art 156 c.p.c.

Il Tribunale ha quindi concluso per l'inammissibilità della opposizione, in quanto tardivamente proposta, essendo il ricorso introduttivo stato tempestivamente depositato, ma notificato tardivamente.

2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione con ricorso straordinario Andrea Drago. Gli intimati Luigi Sanguineti e Paolo Galli non si sono costituiti. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1) Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1 del d.lgs n. 150/2011, errata declaratoria di non mutabilità del rito da speciale a ordinario”: il primo comma del citato art. 4 non impedisce in alcun modo la conversione del rito da speciale ad ordinario, limitandosi a prevedere che quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza.

2) Il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 641, 645 c.p.c., 4 comma 1 e 14 del d.lgs n. 150/2011, errata dichiarazione di inammissibilità per tardività dell’opposizione”: non può ritenersi tardiva l’opposizione al decreto ingiuntivo che sia stata tempestivamente seppure erroneamente radicata nelle forme del ricorso e successivamente notificata insieme al decreto di fissazione dell’udienza nei termini ritualmente concessi.

3) Il terzo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art 101 c.p.c., decisione fondata su questione non oggetto di discussione tra le parti”: il giudice poteva rilevare d’ufficio la questione della tardività della opposizione, ma doveva indicarla alle parti, dando alle medesime la possibilità di interloquire al riguardo. I motivi sono fondati là dove contestano la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione in quanto tardivamente proposta. Come ha affermato questa Corte in tema di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale, anch’essa non soggetta - come la liquidazione dei compensi per l’attività stragiudiziale - alla disciplina del procedimento sommario di cui all’art 14 del d.lgs.n. 150/2011, l’opposizione a decreto ingiuntivo può svolgersi nelle forme del processo ordinario ex art. 163 e ss. c.p.c. ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 - bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica (avendosi riguardo, ai fini della verifica del rispetto del termine di cui all’art. 641 c.p.c., nel primo caso alla data della notificazione della citazione e nel secondo caso alla data del deposito del ricorso), in quanto la scelta delle forme del procedimento monitorio da parte dell’avvocato, creditore di compensi non soggetti al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, non comporta che l'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo vada proposta necessariamente nelle forme del rito ordinario di cognizione, rimanendo in facoltà dell’opponente optare per il procedimento sommario, previsto dagli artt. 702-bis e segg. c.p.c. ed applicabile in tutte le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica (in tal senso Cass. n. 34501/2022).

Allorché, come nel caso in esame, l’opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati in relazione ad attività stragiudiziale sia proposta mediante deposito di ricorso, recante l’indicazione sia dell’art. 14 d.lgs n. 150/2011 che dell’art. l’art. 702-bis c.p.c., il giudice adito deve procedere a una esatta qualificazione dell’azione in funzione della situazione dedotta in causa, facendo applicazione del rito previsto dalla legge e verificando alla stregua di tale rito altresì la tempestività dell’opposizione.

Il Tribunale doveva quindi considerare che la domanda era stata proposta non secondo il rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, ma secondo le forme del rito sommario ordinario di cui all’art. 702- bis c.p.c. ed era quindi stata correttamente introdotta con ricorso, ricorso rispetto al cui deposito andava qualificata la tempestività dell’opposizione. II. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato e la causa va rinviata al Tribunale di Genova, che provvederà, in composizione monocratica, all’esame dell’opposizione; il giudice di rinvio deciderà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Genov