Italian Court dismisses appeal as inadmissible because it concerns only procedural costs, not substantive rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gragnana S.R.L. inadmissible because it challenged only the allocation of litigation costs rather than substantive legal rights. The lower court had awarded costs to the opposing religious entities based on a procedural conflict during a review hearing. The Supreme Court ruled that such cost decisions lack the binding force of a final judgment and do not constitute a dispute over autonomous contractual obligations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 CEDU; Art. 91 c.p.c.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they concern solely the allocation of litigation costs in a review proceeding, as such decisions do not affect substantive rights or possess the binding force of a final judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26775/2018 R.G. proposto da : GRAGNANA SRL, in persona del legale rappresentante Paolo Francesco Calmetta, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEL POZZETTO n. 122, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CARBONE (CRBPLA66M18F839S),che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso; -ricorrente- contro PARROCCHIA DI SANT'ANTONIO ABATE IN SANT'ANTONIO A TREBBIA DI PIACENZA, in persona del reverendo padre Joseph Nobin, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato ENRICO DANTE (DNTNRC43H08H501V) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI ALIBRANDI (LBRLGU49R07G535H) per procura in calce al controricorso, -controricorrente- e PICCOLA CASA DIVINA PROVVIDENZA DETTA COTTOLENGO, in persona del procuratore generale Don Elio Mo, domiciliata ex lege presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione e rappresentata e difesa dall'avvocato FAUSTO RAFFONE (RFFFST68A23L219D), per procura in calce al controricorso e con indicazione dell’indirizzo pec: faustoraffone@pec.ordineavvocatitorino.it; -controricorrente- nonchécontro PROVINCIA SANT'ANTONIO DEI FRATI MINORI, in persona del legale rappresentante frate Massimo Toniolo, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA EMANUELE GIANTURCO n 11, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI LAZZARIN (LZZGNN72E16H501Z) , rappresentata e difes a dall'avvocato ANDREA MONTANARI (MNTNDR66M07A944Q) per procura in calce al controricorso ; -controricorrente- e BORLENGHI MARIA CRISTINA quale curatrice dell’eredità giacente di SARTORI ANNA, ed AVENUE CAPITAL LIMITED ; -intimate- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di PIACENZA depositat o i l 9.2.2018in relazione al n. R.G. 1321/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.2.2024dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA 1) Con atto di citazione del 26.9.2006 la Gragnana S.R.L. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano Sartori Anna avanzando, tra le altre , domanda ex art. 2932 cod. civ. per l'adempimento coattivo di un contratto preliminare di vendita immobiliare con la stessa stipulato. Il 13.1.2008 moriva a Piacenza la citata Sartori Anna, nubile e priva di discendenti, che - con testamento pubblico - aveva istituito eredi universali la Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino, gli Ammalati di Lebbra della Missione Francescana della Papua Nuova Guinea e la Chiesa di Culto Cattolico di Sant'Antonio a Trebbia ed aveva disposto di alcuni legati a favore della Provincia Minoritica di Cristo Re dei Frati Minori dell'Emilia.
Nel giudizio intervenivano in prosecuzione la Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino, la Parrocchia di Sant'Antonio Abate e la Provincia Minoritica dei Frati Minori dell'Emilia, che sostenevano di essere eredi e di avere validamente accettato l'eredità di Sartori Anna. La citata Gragnana S.R.L. contestava la qualità di eredi degli intervenuti, osservando che la Provincia Minoritica dei Frati Minori dell'Emilia era solo legataria e che gli altri due enti morali intervenuti, pur avendo accettato l'eredità, non avevano svolto nei termini di legge l'inventario, decadendo dal relativo beneficio e dalla qualità di eredi.
Il Tribunale di Milano, ritenendo l'eccezione fondata, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'erede legittimo di Sartori Anna, da individuarsi a cura della Gragnana S.R.L., che citava in giudizio lo Stato Italiano, il quale, però , costituendosi, eccepiva che non essendo ancora decorsi dieci anni dalla morte di Sartori Anna, non aveva ancora acquisito la qualità di erede della predetta, risultando quindi necessario chiedere la nomina di un curatore dell'eredità giacente della stessa Sartori Anna, ottenendo l'adesione a tale posizione anche della Provincia Minoritica dei Frati Minori dell'Emilia.
Con sentenza n. 11067/2014, poi passata in giudicato per mancata impugnazione, il Tribunale di Milano dichiarava improcedibili le domande proposte dalla Gragnana S.R.L., in quanto la stessa non aveva provato l'inesistenza di ulteriori eredi legittimi di Sartori Anna, indispensabile per poter considerare erede lo Stato ex art. 586 cod. civ., ragion per cui sarebbe stato necessario procedere alla nomina del curatore dell'eredità giacente di Sartori Anna ex art. 528 cod. civ.
2) Con ricorso del 6.9.2016 la Gragnana S.R.L. e la Avenue Capital Limited chiedevano al Tribunale di Piacenza la nomina di un curatore dell'eredità giacente di Sartori Anna ed il Tribunale di Piacenza con decreto del 14.9.2016 accoglieva la richiesta, nominando curatore l'avv. Maria Cristina Borlenghi, che il 27.9.2016 prestava giuramento, con conseguente trascrizione dello stesso decreto nei registri immobiliari.
3) Contro tale decreto proponevano reclamo ex art. 739 c.p.c. al Tribunale di Piacenza il 2.8.2017 la Parrocchia di Sant'Antonio Abate e la Piccola Casa della Divina Provvidenza detta Cottolengo, sostenendo che avevano accettato l'eredità di Sartori Anna con beneficio d'inventario e che, già da tempo , erano nel possesso dei beni della defunta, chiedendo quindi la dichiarazione di cessazione o la revoca dell'eredità giacente e della nomina del curatore della stessa. Integrato il contraddittorio nei confronti della Provincia Minoritica di Cristo Re dei Frati Minori dell'Emilia, che rappresentava di avere promosso un separato giudizio camerale ex art. 742 c.p.c. per ottenere la revoca e la conseguente cessazione dell'eredità giacente ed aderiva alle richieste delle reclamanti, nei confronti della Avenue Capital Limited e della Gragnana S.R.L., quest'ultima eccepiva la tardività del reclamo ex art. 739 c.p.c. e, nel merito, negava la qualità di eredi di Sartori Anna delle reclamanti e della legataria chiamata in causa, invocando anche il giudicato della sentenza del Tribunale di Milano sopra citata.
4) Con decreto depositato il 9.02.2018 il Tribunale di Piacenza in composizione collegiale, disattesa l'eccezione di tardività del reclamo, accoglieva lo stesso, ritenendo che le reclamanti avessero provato di avere accettato con beneficio d'inventario tempestivamente l'eredità di Sartori Anna e di essere già da tempo nel possesso dei beni ereditati e di avere compiuto atti di disposizione degli stessi e, pertanto , revocava la nomina dell'avv. Maria Cristina Borlenghi a curatore dell'eredità giacente di Sartori Anna, dichiarando cessate le sue funzioni; disponeva, quindi, anche la cancellazione delle trascrizioni del decreto di nomina del curatore dell'eredità giacente e compensava tra le parti le spese processuali per giusti motivi, stantela peculiarità delle questioni trattate e per la natura di volontaria giurisdizione del procedimento.
5) Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione - notificato il 10/14.9.2018 alla Provincia Minoritica di Cristo Re dei Frati Minori dell'Emilia, alla Avenue Capital Limited, il 10/17.9.2018 alla Parrocchia di Sant'Antonio Abate ed alla Piccola Casa della Divina Provvidenza detta Cottolengo, e per rifiuto della notifica in data 10/18.9.2018 alla curatela dell'eredità giacente di Sartori Anna- la Gragnana S.R.L., affidandosi a quattro motivi . Hanno resist ito, con distinti controricorsi, la Parrocchia di Sant'Antonio Abate in Sant'Antonio a Trebbia di Piacenza, la Provincia Sant'Antonio dei Frati Minori (nella quale si é fusa la Provincia Minoritica di Cristo Re dei Frati Minori dell'Emilia) e la Piccola Casa della Divina Provvidenza; sono , invece, rimaste intimate la Avenue Capital Limited e la curatela dell'eredità giacente di Sartori Anna.
Ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. la Gragnana S.R.L. La causa é stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 27.2.2024. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Col primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360,comma primo n.
3) c.p.c., la violazione degli articoli 327 e 739 c.p.c., osservando che il Tribunale di Piacenza - a fronte di un decreto che ha dichiarato l'apertura dell'eredità giacente ed ha nominato il curatore della stessa del Tribunale di Piacenza pubblicato il 14.9.2016, e di un reclamo ex art. 739 c.p.c. depositato il 2.8.2017 - ha erroneamente ritenuto tempestivo tale reclamo perché in difetto di notifica ad istanza di parte del decreto reclamato, ha ritenuto applicabile il termine d'impugnazione di un anno dalla pubblicazione previsto dall'art. 327 c.p.c. vecchia formulazione, anziché il termine di sei mesi dalla pubblicazione previsto dallo stesso articolo nel testo modificato dall'art. 46, comma 17, della L. 18.6.2009 n. 69, che avrebbe invece dovuto applicare in base alla disposizione transitoria dell'art. 58 di quella legge in quanto il procedimento camerale di primo grado era stato introdotto dalla Gragnana S.R.L. e dalla Avenue Capital Limited il 6.9.2016 e,quindi, in data successiva al 4.7.2009.
2) Col secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360,comma primo , n.
3) c.p.c., la violazione degli articoli 528 cod. civ., 739 e 747 c.p.c. e dell'art. 105 del D. Lgs. n. 51 del 1998, in quanto in base alla previsione dell'art. 739, comma 2° , c.p.c. il reclamo contro il decreto del Tribunale di Piacenza che aveva dichiarato aperta la procedura di eredità giacente di Sartori Anna e nominato il curatore della stessa doveva essere proposto alla Corte d'Appello di Bologna e non allo stesso Tribunale di Piacenza in composizione collegiale (in tal senso si richiama Cass. 10.3.2006 n. 5274).
3) Col terzo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, comma primo , n.
3) c.p.c., la violazione degli articoli 2909 cod. civ. e dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, dell'art. 324 c.p.c. e dell'art. 528 cod. civ., sostenendo che il decreto impugnato abbia violato il giudicato implicito contenuto nella sentenza del Tribunale di Milano n. 11067/2014, che aveva dichiarato improcedibili le domande avanzate dalla Gragnana S.R.L. nei confronti di Sartori Anna in quanto non era stata convenuta in giudizio la curatela dell'eredità giacente di Sartori Anna, la cui apertura era stata ritenuta indispensabile, con conseguente esclusione della qualità di eredi sia dell'intervenuta Parrocchia di Sant'Antonio Abate, che dell'intervenuta Piccola Casa della Divina Provvidenza detta Cottolengo, che a quel giudizio avevano partecipato.
4) Col quarto motivo la ricorrente prospetta, in relazione all'art. 360,comma primo, n.
3) c.p.c., la violazione degli articoli 473, 485 e 487 cod. civ. e dell'art. 100 c.p.c.. Deduce la ricorrente che, poiché la Parrocchia di Sant'Antonio Abate e la Piccola Casa della Divina Provvidenza detta Cottolengo avevano accettato con beneficio d'inventario l'eredità di Sartori Anna senza far redigere entro tre mesi l'inventario e senza chiedere entro tale termine la proroga, detta accettazione si sarebbe dovuta ritenere divenuta inefficace, non potendo esse accettare l'eredità puramente e semplicemente in quanto enti morali, con conseguente loro difetto di interesse e di legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto del Tribunale di Piacenza che aveva dichiarato aperta la procedura di eredità giacente di Sartori Anna nominandone il curatore, per cui il decreto impugnato aveva errato nel ritenere che le reclamanti avessero provato la loro qualità di eredi di Sartori Anna, come del resto emergente dalla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano n. 11067/2014.
5) In via pregiudiziale, ritiene la Corte, raccogliendo in tal senso anche l'eccezione preliminare sollevata dalla Parrocchia di Sant'Antonio Abate in Sant'Antonio a Trebbia di Piacenza, di dover considerare che il provvedimento impugnato si è limitato a statuire esclusivamente sul reclamo avverso il decreto del Tribunale di Piacenza nella parte in cui aveva dichiarato aperta la procedura di eredità giacente di Sartori Anna e nominato curatore della stessa l'avv. Maria Cristina Borlenghi. Occorre, infatti, ricordare che i provvedimenti giurisdizionali emessi in forma diversa dalla sentenza sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., soltanto quando presentino, per la loro disciplina ed il loro contenuto, i caratteri della definitività e della decisorietà, ossia quando non siano soggetti, per quanto attiene al primo profilo, ad alcun altro rimedio, e siano altresì diretti, con riferimento al secondo requisito, alla risoluzione di una controversia concernente diritti soggettivi o "status", con piena attitudine a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale, così che la loro eventuale ingiustizia comporterebbe per le parti un pregiudizio definitivo ed irreparabile ove non fosse loro consentito quel controllo di legittimità garantito dalla norma costituzionale richiamata (vedi Cass. ord. n. 29841/2023ed in motivazione Cass. sez. un. n. 1914/2016).
Nello stesso senso si é pronunciata ripetutamente questa Corte anche in altre fattispecie analoghe di volontaria giurisdizione (vedi Cass. 27.2.2012, n. 2986 , e Cass. 11.4.2017, n. 9348, in materia di revoca dell'amministratore condominiale; Cass. 23.6.2011, n. 13747, e Cass. 28.9.2017, n. 22693 , in materia di revoca di amministratore di sostegno; Cass. 14.2.2003, n. 2205 , e Cass.6.10.2010 n. 11019,in materia di revoca del tutore). Alla luce di tali principi, appare evidente l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento in questa sede impugnato, che ha deciso un reclamo avverso il provvedimento solamente nella parte relativa alla chiusura della procedura di eredità giacente ed alla revoca della nomina del curatore dell'eredità giacente e cancellazione della trascrizione della relativa nomina dai registri immobiliari.
Il provvedimento in questione si caratterizza, invero , per l'efficacia meno intensa propria dei provvedimenti camerali di volontaria giurisdizione, i quali, come è noto, pur potendo riguardare posizioni di diritto soggettivo, chiudono un procedimento di tipo non contenzioso e sono soggetti a modifica o revoca da parte dello stesso giudice che li ha emessi sia per motivi sopravvenuti che per circostanze preesistenti (vedi in tal senso Cass. n. 29841/2023; Cass. n. 2099/2001). Orbene, come già rilevato dall'ordinanza n. 29841 del 27.10.2023 di questa Corte, se avverso i provvedimenti con i quali si determinino, da parte del giudice che lo ha nominato, i compensi spettanti al curatore dell'eredità giacente, si ritiene possibile che gli stessi siano oggetto, una volta esperiti i rimedi all'uopo previsti dal legislatore, di ricorso per cassazione, investendo la tutela di posizioni di diritto soggettivo, e con carattere di definitività e decisorietà, a diversa conclusione deve invece pervenirsi avverso le statuizioni che invece siano strettamente correlate alla giurisdizione volontaria in materia successoria.
Questa Corte (con altra pronuncia, la n.3942/1994) ha, infatti, affermato che è inammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto camerale che conferma, rigettando l'istanza di revoca ex art. 742 c.p.c., il decreto di cessazione dell'eredità giacente e di consegna del compendio ereditario agli eredi legittimi, in sede di reclamo avverso il provvedimento negativo del(l’allora) pretore, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, insuscettibile come tale di passaggio in cosa giudicata.
Va solo puntualizzato che il provvedimento qui impugnato poteva al più essere suscettibile di ricorso ex art. 111 Cost. unicamente al capo attinente alle spese processuali. Infatti, è stato affermato che (v. Cass. n. 11503/2010) è legittima la condanna alle spese giudiziali nel procedimento promosso in sede di reclamo, ex art. 739 c.p.c., avverso provvedimento reso in camera di consiglio, atteso che ivi si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dall'art. 91 c.p.c., e seguenti (conf.
Cass. n.28331/2017). La ricorribilitàper cassazione , quindi, è consentita solo avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame è stata adottata, e pertanto dotata dei connotati della decisione giurisdizionale con attitudine al giudicato, indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede (conf., ex multis , Cass. n. 2986/2012 , che ha escluso che tale soluzione contrasti con l'art. 13 CEDU, il quale, nello stabilire che ogni persona i cui diritti e libertà riconosciuti nella Convenzione siano violati ha diritto di presentare un ricorso avanti ad una magistratura nazionale, non implica affatto che gli Stati debbano sempre ed in ogni caso accordare la tutela giurisdizionale fino al livello del rimedio di legittimità, la cui funzione ordinamentale non consiste nel tutelare l'"ius litigatoris", attribuendo al singolo ulteriori opportunità di verifica delle condizioni di fondatezza della sua pretesa, ma di garantire l'"ius constitutionis", cioè la nomofilachia e con essa l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale; v. anche Cass. n. 9348/2017).
I motivi proposti però dalla ricorrente La Gragnana s.r.l. non riguardano la statuizione del Tribunale di compensazione delle spese processuali della procedura di reclamo, palesandosi pertanto inammissibili in ragione dell'accoglimento dell'indicata eccezione preliminare di rito.
6) In definitiva, alla stregua delle argomentazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate – come in dispositivo - a favore di ciascuna delle parti controricorrenti. Nulla va, invece,disposto per le parti intimate. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n.228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la Gragnana S.R.L. al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate - a favore di ciascuna delle parti controricorrenti - nella somma di € 200,00 per esborsi e di € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15% ciascuna. Visto l'art. 13