Italian Court dismisses material error correction request because the original ruling already decided the merits and rejected the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the request for material error correction inadmissible after reviewing the procedural history of the case. The applicants argued that the 2022 ruling contained a factual error by failing to recognize their prior withdrawal of the appeal, which they claimed necessitated an additional unified contribution payment. The court determined that the original decision explicitly ruled on the merits and rejected the appeal, meaning no material error existed regarding the withdrawal. Consequently, the request for correction was dismissed because the situation constituted a ground for ordinary revocation based on factual perception errors, which requires a separate and timely revocation action rather than a material error correction procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: A request for correction of material error is inadmissible when the contested decision already resolved the merits of the appeal, as the absence of a recognized withdrawal constitutes a factual perception error subject to revocation, not a material clerical mistake.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sull’istanza di correzione di errore materiale (iscritta al N.R.G. 20153/2023) relativa al procedimento (iscritto al N.R.G. 6995/2017) proposto da: PINTUS Aurella (C.F.: PNT RLL 50T51 I452R), FUNDONI Carla (C.F.: FND CRL 77E46 I452D) e FUNDONI Claudio (C.F.: FND CLD 80T10 I452A), anche in qualità di eredi di Fundoni Antonio, rappresentati, giusta procura a margine dell’istanza di segnalazione per la correzione di errore materiale, dall’Avv. Agostino Giordo, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore; -ricorrenti - contro INGEMAN S.r.l. (P.IVA: 01578580902), in persona del suo legale rappresentante pro –tempore; -intimata - avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 24312/2022, pubblicata il 5 agosto 2022;
Correzione errore materiale – Rinuncia ricorso – Condanna doppio contributo unificato R.G.N. 20153/23 C.C.20/02/2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano. RILEVATO CHE Con istanza del 6 ottobre 2023, i ricorrenti hanno segnalato l’errore materiale di cui alla decisione di questa Corte Sez. 2, Ordinanza n. 24312/2022, pubblicata il 5 agosto 2022, per aver dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nonostante il 4 marzo 2022 i ricorrenti avessero rinunciato al ricorso.
All’istanza è stato allegato il deposito della copia autentica dell’ordinanza, di cui è stata sollecitata l’emenda. Alla proposizione di tale istanza ha fatto seguito l’iscrizione a ruolo d’ufficio, come da provvedimento presidenziale del 19 ottobre 2023. CONSIDERATO CHE Si evidenzia che non è stato presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, ma èstata avanzata un’istanza sollecitatoria del potere della Corte di emendare, anche d’ufficio, gli errori materiali, come appunto previsto dalla novellata previsione di cui all’art. 391-bis, primo comma, c.p.c., secondo cui la correzione del provvedimento della Corte di cassazione può essere chiesta e può essere anche rilevata d’ufficio dalla Corte in qualsiasi tempo.
Per effetto dell’iscrizione a ruolo d’ufficio, la predetta istanza si è convertita nel procedimento officioso di correzione, previsto dalla stessa disposizione (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 4353 del 13/02/2023; Sez. 1, Sentenza n. 17565 del 31/05/2022; Sez. 6- 2, Ordinanza n. 30651 del 25/11/2019). Infatti, all’esito della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380-bis c.p.c., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all’art. 380-bis.1. c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. c.p.c., ai sensi dell’art. 375, secondo comma, n. 4-bis, c.p.c. (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 21759 del 20/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 13923 del 22/05/2023). Nondimeno, non sussistono le condizioni per disporre l’invocata correzione, ossia l’integrazione di omissioni o errori materiali o di calcolo. Gli istanti hanno addotto che, nonostante la rinuncia al ricorso debitamente inoltrata, sia stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. Senonché l’ordinanza di questa Corte n. 24312/2022, pubblicata il 5 agosto 2022, non ha affatto dato atto della rinuncia al ricorso per cassazione, ma ha deciso il ricorso nel merito, rigettandolo e conseguentemente dichiarando la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Pertanto, secondo la prospettazione dei ricorrenti, l’ordinanza sarebbe l’effetto di un errore di fatto a monte, risultante dagli atti o documenti di causa, poiché la decisione si sarebbe fondata sulla supposizione dell’inesistenza di un fatto – la rinuncia al ricorso – , la cui verità sarebbe stata positivamente stabilita dagli atti prodotti. Con l’effetto che non ricorrono, nell’assunto degli istanti, le condizioni per l’attivazione del procedimento di correzione, bensì è integrato un caso di revocazione ordinaria per errore di percezione, ossia di fatto ex artt. 391-bise 395, n. 4, c.p.c., non costituendo il fatto in tesi omesso un punto controverso sul quale l’ordinanza abbia pronunciato.
Ed invero l’errore materiale, che colpisce la manifestazione della volontà – di tipo ostativo – espressa dal comando giudiziale alla stregua di una svista o disattenzione – e che, come tale, può essere percepito e rilevato ictu oculi, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza –, va distinto dall’errore revocatorio di percezione, che incide sulla formazione del giudizio di fatto contenuto nella decisione e che va dedotto dalla parte con ricorso per revocazione entro l’ordinario termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento ovvero di sei mesi dalla sua pubblicazione (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 12962 del 24/07/2012; Sez. 2, Sentenza n. 7647 del 13/04/2005; Sez. 2, Sentenza n. 17392 del 30/08/2004; Sez. 3, Ordinanza n. 14799 del 02/08/2004; Sez. 1, Sentenza n. 657 del 17/01/2003). Ne deriva che, pur essendo ammissibile la conversione del ricorso per revocazione in quello per correzione dell’errore materiale, che implica l’esattezza della decisione, nonostante l’erronea indicazione dei dati documentali, per contro, il ricorso per correzione di errore materiale non può essere convertito in un ricorso per revocazione, per il quale, assumendosi l’erroneità del deciso per effetto di un’errata percezione delle risultanze di fatto, vi è necessità di impugnazione (Cass.
Sez. U, Ordinanza n. 12210 del 14/04/2022). All’esito, la richiesta di sollecitazione della correzione di errore materiale è inammissibile. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’inammissibilità della istanza di sollecitazione della correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 24312/2022