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Ordinanza — n. 5709/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses late appeal against appeal inadmissibility order citing procedural time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5709/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Claudio Conti's cassation appeal inadmissible for being filed late against an appellate order dismissing his appeal. Conti argued for a longer filing period, but the Court held that the 60-day deadline applies strictly when the appeal was declared inadmissible under Article 348-bis of the Civil Procedure Code. Consequently, the Court rejected the claim and ordered Conti to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 348-bis, 348-ter, 360 c.p.c.; The appeal against an order declaring an appeal inadmissible must be filed within 60 days of notification, failing which it is procedurally barred.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility order procedural time limits Civil Procedure Code notification deadline titolo esecutivo per i crediti non contestati debito insoddisfatto azione creditoria

Disposizioni normative citate

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Art. 348-bis c.p.c.
con ordinanza pubblicata il 12/11/2018 la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile ex art. 348 - bis , cod.
Art. 348-ter c.p.c.
con ordinanza pubblicata il 12/11/2018 la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile ex art. 348 - bis , cod.
Art. 360 c.p.c.
il ricorso è altresì inammissibile perché deduce un error in iudicando(art. 360, primo comma, n.
Art. 13 DPR 115/2002
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 327 cod. proc. civ
lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ.;

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. n. 25513/2016
Cass. Sez. U. n. 11850/2018
Cass. Sez. U. n. 1914/2016
Cass. Sez. 2 n. 1/2019
Cass. Sez. 3 n. 30759/2023
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.14954/2019 proposto da: CONTI CLAUDIO, rappresentato e difeso da se stesso, elettivamente domiciliatonel proprio studio in Roma Via Stimigliano 5 , -Ricorrente – Contro WOLTERS KLUWER ITALIA SRL, elettivamente domiciliata in Milano Piazza Della Repubblica 9, presso lo studio dell’avvocato Marco Petrucci (PTRMRC62D22F205C) che larappresenta e difende. -Controricorrente– Avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Milano r.g. n. 1487/2018 depositata il 12/11/2018. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del28 febbraio 202 4 .

Rilevato che: Vendita di cose mobili 1. con ordinanza pubblicata il 12/11/2018 la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile ex art. 348 - bis , cod. proc. civ. , l’appello proposto da Claudio Conti nei confronti della Wolters Kluwer Italia Srl (in seguito “WKI”) avverso la sentenza n. 12690/2017 del Tribunale di Milano che aveva respinto l’opposi zione della parte avverso il decreto ingiuntivo n. 34722/2014 ottenuto da WKI per omesso pagamento di libri e riviste;

2. avverso l’ordinanza della Corte d’appello, Claudio Conti ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo. WKI ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato una memoria; Consideratoche:

1. il ricorso è inammissibile perché tardivo;

2. a norma del terzo comma dell’art. 348-ter, cod. proc. civ. , «Quando è pronunciata l’inammissibilità [dell’appello], contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile»;

3. insegnano le Sezioni Unite di questa C orte (Cass. S ez. U n. 25513/2016 e n. 11850 del 15/05/2018) che il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348 - ter , terzo comma, cod. proc. civ., avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello, resa ai sensi dell’art. 348-bis, cod. proc. civ., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all’art. 369, secondo comma, cod. proc. civ., ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta sia, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l’onere di richiedere il fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice a quo , la C orte, nell’esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l’impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell’una e dell’altra, entro il termine cd. lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ.;

4. il termine di sessanta giorni vale anche quando il ricorso censuri l’ordinanza della corte d’appello per vizi propri. Se è vero, infatti, che le Sezioni Unite, componendo contrasto di giurisprudenza (v. Cass. Sez. U. n. 1914 del 02/02/2016), hanno ammesso che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 - ter , cod. proc. civ.,sia ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale, è anche vero che la giurisprudenza ha altresì chiarito (Sez. 2, Ordinanza n. 1 del 03/01/2019, Rv. 652349 – 01 , che menziona Cass. n. 3067 del 06/02/2017 e n. 20662 del 13/10/2016) che il termine previsto dall’art. 348-ter, cod. proc. civ., è applicabile anche all’impugnazione autonoma dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 - bis , cod. proc. civ. , nei casi in cui questa risulti consentita;

5. nella specie, a fronte di dichiarazione, in ricorso (cfr. pag. 10), della mancanza di notificazione della “sentenza” ( recte , ordinanza) della Corte di Milano, la controcorrente ha eccepito la tardività del ricorso facendo rilevare che l’ordinanza della Corte d’appello è stata comunicata alle parti, dalla cancelleria, in data 12/ 11/2018 , e che il ricorso per cassazione le è stato notificato, in ritardo, soltanto il 10/05/2019.Il ricorrente, nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, non ha disconosciuto le asserzioni della controparte, alle quali ha opposto – errando , come si desume dai princìpi di diritto sopra enunciati -che l’ordinanza della Corte d’appello ex art. 348 - ter , cod. proc. civ., non sarebbe impugnabile entro il termine breve di due mesi, ma in quello lungo di sei mesi, e ha aggiunto di avere rispettato detto termine;

6. il ricorso è altresì inammissibile perché deduce un error in iudicando(art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. ) del giudice d’appello,sebbene, per pacifico orientamento di legittimità (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 30759 del 06/11/2023, Rv. 669332 - 01) , l’ordinanza in esame sia ricorribile per cassazione, ex art. 111, settimo comma, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (si pensi all’inosservanza degli artt. 348-bis, secondo comma, e 348 - ter , primo comm a , primo periodo , e secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso;

7. il ricorso è pertanto inammissibile;

8. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

9. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain € 3.000,00, più € 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali, e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis