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Ordinanza — n. 5694/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on mandate contract where appellate court correctly distinguished internal and external agency relationships.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5694/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Antonio Giua's appeal against the Second Instance Court's dismissal of his claim for a mandate contract against Francesco Sani. Giua argued that the appellate court failed to distinguish between internal and external agency relationships and improperly rejected testimonial evidence of Sani's authorization. The court held that the appellate court correctly required direct proof of Sani's authorization to Piras, noting that mere testimony from an interested party was insufficient and that appeals to the Cassation cannot request a re-evaluation of evidentiary weight.

Regesto Legislator

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Art. 1703 c.c.; Art. 2697 c.c.; The appellate court's evaluation of evidence regarding the existence of a mandate contract is binding unless arbitrary, and the Cassation cannot re-evaluate the weight of testimonial or presumptive evidence.

Parole chiave

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mandate contract agency relationship internal vs external testimonial evidence appellate review contumacy legal representation garanzia di un'attività irreprensibile

Disposizioni normative citate

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Art. 1703 c.c.
Art. 1388 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 2730 c.c.
Art. 2727 c.c.
Art. 2630 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
Il quinto motivo denuncia nullità della sentenza in relazione all’art. 132 c.p.c. in quanto la motivazione della sentenza impugnata viola il limite del “minimo costituzionale” richiesto dall’art.
Art. 13 DPR 115/2002
Il quinto motivo denuncia nullità della sentenza in relazione all’art. 132 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20553/2021
I successivi motivi, pur richiamando il secondo e il quarto la violazione di disposizioni di legge, si sostanziano in una richiesta di rivalutazione delle prove indiziarie e testimoniali, rivalutazione che non può essere chiesta a questa Corte di legittimità (cfr., per tutte, Cass. n. 20553/2021).
Cass. Sez. Un. n. 8038/2018
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36782/2018 R.G. proposto da : GIUA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 29, INT.16/A, presso lo studio dell’avvocato PACIFICI CHIARA (PCFCHR72M52H501R) che lo rappresenta e difende unitamente a sé medesimo (GIUNTN39H04E441I) e all’avvocato GIUA PIETRO ANGELO (GIUPTR70R16I452X) ; -ricorrente- contro SANI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, V IA LAZIO 20/C, presso lo studio dell’avvocato LADDAGA FRANCESCO (LDDFNC82M02E155D), rappresentato e difeso dall'avvocato ZANI ENNIO (ZNANNE60A10A944W); -controricorrente- nonchè contro GIMAGEL SRL -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, SEZ.DIST.

DI SASSARI, n. 233/2018 , depositata i l 23/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/11/2023dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. L’avvocato Antonio Giua ha convenuto in giudizio la società Gimagel s.r.l. e Francesco Sani, deducendo di avere ricevuto un incarico congiunto per la definizione dei rapporti di Gimagel con i suoi creditori per ottenere la liberazione di un capannone industriale da trascrizioni e iscrizioni, capannone che sarebbe poi stato acquistato da Sani, che quest’ultimo gli aveva conferito l’incarico tramite Mario Piras e di essere già stato legale di fiducia della Gimagel, di Sani e di Piras in relazione ad altre vicende, ragione per la quale l’incarico non gli era stato conferito per iscritto.

La società Gimagel è rimasta contumace; si è costituito Sani che, pur riconoscendo l’attività svolta dall’attore e pur confermando il suo interesse all’affare, ha negato il conferimento dell’incarico da parte sua. Il Tribunale di Sassari, con la sentenza n. 1097/2015, ha accolto la domanda dell’attore nei confronti della società Gimagel, che è stata condannata a pagare euro 26.000, ma l’ha rigettata nei confronti di Sani, avendo ritenuto non provato il conferimento dell’incarico da parte di quest’ultimo.

2. La sentenza è stata impugnata da Giua. Con la sentenza n. 233/2018, la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha rigettato il gravame.

3. Avverso la sentenza Antonio Giua ricorre per Cassazione. Resiste con controricorso Francesco Sani. L’intimata Gimagel s.r.l. non ha proposto difese. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in cinque motivi:

1. Il primo motivo contesta violazione o falsa applicazione degli artt. 1703 e segg., 1388 e segg., 2697 e 2730 c.c. in quanto, nel ritenere “non sufficientemente integrative” le prove testimoniali, la Corte d’appello ha violato le norme che disciplinano il mandato e la rappresentanza, in quanto non ha considerato la distinzione tra rapporto interno (tra mandante e mandatario) e rapporto esterno (tra mandante e terzo), rapporto esterno caratterizzato dalla contemplatio domini e per non avere, in ogni caso, considerato che il ricorrente ha fornito piena prova del conferimento dell’incarico da parte di Piras, con la spendita del nome di Sani.

2. Il secondo motivo contesta violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 segg., 2733, 2697 c.c. per essersi la Corte d’appello limitata a dire che “la documentazione prodotta analiticamente e complessivamente valutata non è sufficiente per dimostrare l’incarico all’avvocato Guia”, il tutto sotto forma di mera affermazione e senza considerare il valore indiziario delle dichiarazioni rese dal rappresentante legale della Gimagel.

3. Il terzo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione agli artt. 2727 e segg., 2697 e segg., 2630 c.c. in quanto la motivazione “è del tutto inconsistente e costituita dal solo fatto che la fitta corrispondenza e le numerose, gravi, precise e concordanti presunzioni sono contestate da controparte”.

4. Il quarto motivo fa valere violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in quanto “il negato – del tutto immotivato – valore indiziario delle numerose presunzioni rientra nell’ipotesi dei fatti storici secondari impugnabili” con “la grave anomalia motivazionale”, denunciata da tutti i motivi del ricorso.

5. Il quinto motivo denuncia nullità della sentenza in relazione all’art. 132 c.p.c. in quanto la motivazione della sentenza impugnata viola il limite del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 della Costituzione, anche a causa dei “ripetuti travisamenti delle prove ad opera del giudice di merito”. I motivi non possono essere accolti. Il primo motivo contesta alla Corte di non avere distinto il rapporto interno tra mandante e mandatario dal rapporto esterno, caratterizzato dalla contemplatio domini e di non avere considerato come il ricorrente avesse fornito piena prova del conferimento dell’incarico da parte di Piras con la spendita del nome di Sani, ma non si confronta con l’argomento della Corte d’appello secondo cui non è stataprovata, a fronte della contestazione di Sani, la sussistenza del conferimento dell’incarico da parte di Sani a Piras, non essendo al riguardo sufficiente la mera dichiarazione dello stesso Piras, che aveva interesse a tale dichiarazione, potendo altrimenti lo stesso essere chiamato a rispondere dell’incarico professionale a lui conferito a Giua.

I successivi motivi, pur richiamando il secondo e il quarto la violazione di disposizioni di legge, si sostanziano in una richiesta di rivalutazione delle prove indiziarie e testimoniali, rivalutazione che non può essere chiesta a questa Corte di legittimità (cfr., per tutte, Cass. n. 20553/2021). Non sussiste poi il vizio di apparenza o mancanza della motivazione, avendo il giudice d’appello argomentato la valutazione delle prove, rispettando il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 della Costituzione (v. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 8038/2018).

II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 2.400, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricors