Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5672/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal allowing improper offset of EU PAC subsidies against unpaid milk quota fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5672/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the agricultural company's appeal against a lower court ruling that allowed the offset of EU PAC subsidies against unpaid milk quota fees. The appellant argued that PAC contributions lack the certainty and liquidity required for legal compensation, citing specific national and EU regulations. The court dismissed this, affirming that the lower court correctly applied established principles permitting such improper offset when the opposing debt is certain and liquid, viewing the milk quota system as an integral part of the PAC framework.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3, comma 2, legge n. 231 del 2005; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: The court permits the improper offset of EU PAC agricultural contributions against certain and liquid debts for milk quota surcharges, treating the two as connected within the unified PAC system.

Parole chiave

Generato dall'IA
improper offset PAC contributions milk quota fees certain and liquid debt EU agricultural policy compensation rules lower court review pagamenti diretti all'agricoltura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3, comma 2, legge n. 231 del 2005
Poles, con ordinanza ex art. 348 - bis , cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art.
art. 384 c.p
il primo motivo di ricorso - “ Nullità della sentenza per violazione dell’art. 384 c.p.c.
art. 2909 c.c
comma 1° e comma 2° e dell’art. 2909 c.c., per violazione delle norme degli artt.
art. 360 c.p
– nonché nullità della sentenza per consequenziale violazione dell’art.112 c.p.c., in ogni caso in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, Sentenza n. 24325 del 03/11/2020
Sez. 1, Ordinanza n. 16530 del 23/05/2022
659653 – 01 ; in termini, tra le altre, Sez. 1, Ordinanza n. 16530 del 23/05/2022, Rv.
Sez. 2, Ordinanza n. 8230 del 14/03/2022
Sez. 1, Ordinanza n. 12721 del 10/05/2023
664238 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 12721 del 10/05/2023, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.19832/2019 proposto da: AZ AGRICOLA POLES CLAUDIO, domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesadall’avvocato Cesare Tapparo (TPPCSR64R25L483K) . -Ricorrente – Contro AGEA. -Intimata – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 755/2018 depositata il 19/12/2018. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del28 febbraio 202 4 . Rilevato che:

1. con decreto ingiuntivo n. 95/2011 il Tribunale di Pordenone (sez. dist. San Vito al Tagliamento), su ricorso dell’Azienda Agricola Aiuti UE -contributi PAC -quote latte - compensazione Poles Claudio (d’ora in poi, “Az. Poles”) ingiunse ad Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (d’ora in poi, “Agea”)il pagamento di € 18.158,43, a titolo di contributo comunitario PAC (Politica agricola comune) per le stagioni fino al 2008. Acea propose opposizione che, nel contraddittorio dell’Az. Poles, venne rigettata dal Tribunale di Pordenone con sentenza n. 34/2013. La Corte d’appello di Trieste, nel contraddittorio dell’Az. Poles, con ordinanza ex art. 348 - bis , cod. proc. civ., depositata il 10/03/2014, dichiarò inammissibile l’appellodi Agea. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 22046 del 2017, nel contraddittorio delle parti, ha cassato la sentenza di appello, con rinvio al giudice a quo;

2. Agea ha riassunto il giudizio e la Corte d’appello di Trieste, nel contraddittorio dell’appellata, con sentenza n. 755 del 2018, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato l’ Az. Poles alla restituzione di quanto riscosso. Questo, in sintesi, il percorso argomentativo della sentenza della Corte di Trieste: (a) l’ordinanza rescindente n. 22046 del 2017 ha enunciato il principio di diritto secondo cui, con riferimento alle cd. quote latte, è ammessa “la possibilità della riscossione e, se del caso, della compensazione di tali crediti con altri debiti dell’impresa”; alla luce di tale principio vanno esaminati i motivi di gravame che, nella sostanza, ruotano intorno al concetto di compensabilità dei contributi Pac con le somme dovute dall’azienda agricola per prelievi supplementari relativi alle quote latte per annualità pregresse, compensazione eccepita da Agea e disattesa dal Tribunale di Pordenone; (b) posto che la norma di riferimento è l’art. 3, comma 2, legge 11 novembre 2005, n. 231, e che, nella specie , il provvedimento sanzionatorio a carico dell’Az.

Poles non è stato sospeso, in applicazione del principio di diritto articolato ne ll’ordinanza rescindente, si deve affermare che i due crediti contrapposti (quello dell’azienda agricola per contributi comunitari e quello dell’ente pagatore per prelievi supplementari relativi alle quote latte) sono compensabili, anche perché la giurisprudenza di legittimità afferma che l’iscrizione nel registro SIAN è equiparabile all’iscrizione a ruolo delle somme pretese in pagamento, sicché detta iscrizione presuppone un diritto alla riscossione e autorizza la deduzione delle somme dovute dagli agricoltori allo Stato, con compensazione (appunto) degli aiuti Pac con i crediti iscritti nel registro SIAN; (c) i presupposti della compensazione sono la liquidità ed esigibilità dei crediti contrapposti , la quale non è esclusa dalla contestazione e non definitività dei crediti dello Stato, con la precisazione che la certezza del credito deriva dall’automaticità della sanzione amministrativa in caso di omessa trattenuta del versamento.

Inoltre, al contrario di quanto ha affermato il Tribunale di Pordenone, la compensazione non è esclusa dalla successione temporale delle norme di riferimento: infatti, la possibilità della compensazione era già prevista dai regolamenti anteriori a quello del 2008. Si tratta, in definitiva , di compensazione atecnica in quanto il rapporto è unico e le prestazioni non sono legate da vincoli di corrispettività; 3.l’Az. Poles ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi. Agea è rimasta intimata; Consideratoche:

1. il primo motivo di ricorso - “ Nullità della sentenza per violazione dell’art. 384 c.p.c. comma 1° e comma 2° e dell’art. 2909 c.c., per violazione delle norme degli artt. 5 e segg. della L. n.119/2003 e della norma sostanziale dell’art. 1243 e segg. c.c. – nonché nullità della sentenza per consequenziale violazione dell’art.112 c.p.c., in ogni caso in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.” – censura la sentenza impugnata che, per un verso, discostandosi dalla prescrizione dell’ordinanza rescindente, non ha approfondito, mediante ulteriori accertamenti, anche di fatto, l’applicabilità della possibilità di riscossione e l’eventuale compensabilità delle poste creditorie vantate da Agea con il credito certo, liquido ed esigibile della ricorrente; per altro verso, pronunciando ultra petita, si è soffermata sulla disamina dei requisiti oggettivi edei presupposti di ammissibilità, nella fattispecie concreta, della compensazione atecnica operata da Agea rispetto ai contributi Pac spettanti all’Az. Poles;

2. il secondo motivo –“Violazione, falsa applicazione dell’art. 5 ter Reg. CE 1034/2018 recante modifica del Reg. CE 885/2006; errata interpretazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 13279 del 15.4.2016 –errata e falsa applicazione [dell’art.] 1246 3 c.c. e della legge 231/05. Sussistenza del diritto soggettivo del produttore al contributo comunitario Pac – Illegittimità e inammissibilità della compensazione cd. “atecnica” operata da Agea – In ogni caso violazione dell’art. 360 co. 1° n. 3 c.p.c.” –censura la sentenza che si è discostata dai princìpi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla normativa comunitaria, che escludono la compensabilità dei contributi Pac con le multe da superprelievo (cd.

“quote latte”). La ricorrente pone l’accento sulla mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità dei presunti crediti vantati dall’ente pagatore Agea, nonché sull’impignorabilità (e dunque sulla non compensabilità) dei contributi Pac, sancit a dalla normativa interna (art. 3, comma 2, legge n. 231 del 2005) e dalla normativa comunitaria;

3. il primo motivo è infondato;3.1. al contrario di quanto prospetta la ricorrente, l’ordinanza rescindente di questa Corte prescriveva (cfr. pag.

5) che, nel giudizio di rinvio,si valutasse la possibilità della compensazione dei crediti Pac dell’agricoltore con altri debiti dell’impresa. Ed è quanto ha fatto la Corte di Trieste che, stabilito che il credito di Agea per superamento delle quote latte era certo ed esigibile, ha risolto in senso affermativo la questione di diritto, rimessa al suo esame dalla pronuncia rescindente, se il credito Pac dell’Az. Poles e il controcredito di Agea per prelievo supplementare di quote latte fossero o meno compensabili;

4. il secondo motivo è infondato; 4.1. la statuizione del giudice del rinvio è in linea con l’indirizzo di questa Corte, che si è andato definendo di recente, che il Collegio condivide e che pertanto intende seguire, secondo cui , i n tema di rapporti tra il credito dell’agricoltore a titolo di contributi dell’Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l’unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l ’ effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell’agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell’Unione, la cui primazia all’interno degli Stati membri postula l’interpretazione conforme delle norme nazionali (Sez. 1, Sentenza n. 24325 del 03/11/2020, Rv. 659653 – 01 ; in termini, tra le altre, Sez. 1, Ordinanza n. 16530 del 23/05/2022, Rv. 664871 –01;

S ez. 2, Ordinanza n. 8230 del 14/03/2022 , Rv. 664238 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 12721 del 10/05/2023, Rv. 667756 – 01 ) ;

5. in conclusione, il ricorso va rigettato;

6. nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di cassazione, al quale Agea non ha partecipato;

7. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p