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Ordinanza Interlocutoria — n. 5655/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court remands case for public hearing to decide if consumer protection laws apply to wholesalers.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5655/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation remitted the case to a public hearing rather than issuing a final judgment. The appellant, a wholesaler, argued that consumer protection laws should not apply to him because he did not sell directly to final consumers. The Court of Appeal had previously ruled that these laws apply to all commercial subjects regardless of their position in the supply chain. The Court decided to remand the matter to ensure a full oral examination of the complex legal and constitutional issues raised.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.lgs. 206/2005; Art. 5 d.lgs. 313/1991: The Court remands the case for public hearing to determine whether consumer protection statutes apply to wholesalers and the extent of their liability.

Parole chiave

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wholesale trade liability consumer protection statutes supply chain obligations Cassation remittal public hearing procedure regolamentazione commerciale prodotti provenienti dai paesi terzi importazione e immissione sul mercato

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.lgs. 206/2005
Rilevato che: - Perulli Antonio Marcello impugnò l’ordinanza di ingiunzione con cui la Camera di Commercio di Pistoia gli contestava la violazione dell’art. 6 d.lgs. 206/2005 e dell’art .
Art. 5 d.lgs. 313/1991
Art. 375, second comma, c.p.c.
49 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea; - attesa la particolare rilevanza della questione, avente rilievo nomofilattico, si rende necessaria la trattazione della causa in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, c.p.c.
art. 6 d.lgs. 206/2005
Rilevato che: - Perulli Antonio Marcello impugnò l’ordinanza di ingiunzione con cui la Camera di Commercio di Pistoia gli contestava la violazione dell’art. 6 d.lgs. 206/2005 e dell’art .
art. 11 d.lgs. 206/2005
nonché l’art. 11 d.lgs.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 969-2020 proposto da: PERULLI ANTONIO MARCELLO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pier Luigi Ciari e Severio Gianni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, Via Marcello Prestinari n. 13; -Ricorrente - Contro CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA (Cod. Fisc. 00332700475) -Intimata - avverso la sentenza n. 680/2019 del Tribunale di Pistoia in funzione di giudice d’appello. Rilevato che: - Perulli Antonio Marcello impugnò l’ordinanza di ingiunzione con cui la Camera di Commercio di Pistoia gli contestava la violazione dell’art. 6 d.lgs. 206/2005 e dell’art . 5 d.lgs. 313/1991, lamentando la carenza dei presupposti per l’applicazione delle sanzioni, posto che lo stesso non aveva esercitato la vendita al consumatore finale, né aveva esposto merce priva di avvertenze, precauzioni e istruzioni d’uso in lingua italiana in quanto rivestiva la qualifica di grossista sicchè la merce era destinata ad essere venduta a terzi, che esercitavano l’attività di vendita al dettaglio; -il Tribunale ha ritenuto che, nonostante Perulli Antonio Marcello non commercializzasse al dettaglio, fossero applicabili gli artt. 6 e 7 Cod.

Cons. nonché l’art. 11 d.lgs. 206/2005 e le relative sanzioni, che dispongono il divieto di commercializzazione sul territorio di qualunque prodotto difforme dalle prescrizioni, senza distinzione tra grossista e venditore al consumatore finale; - con il terzo e quinto motivo di ricorso per cassazione, Antonio Marcello Perulli deduce la violazione e falsa applicazione e interpretazione degli artt. 6 - 7 - 11 - 12 d. lgs. n. 206/2005, nonché la violazione di legge e l’errata interpretazione degli artt. 5 ed 11 del D. Lgs 313/1991 e dell’art. 1, secondo comma della L. 689/1981, per avere il giudice dell’appello ritenuto applicabili le norme del Codice del Consumo a tutti i soggetti della catena commerciale e non solo all’esercente la vendita al dettaglio destinata al consumatore finale, anche alla luce degli artt. 34-35-36 del TFUE, nonché in relazione all’art. 7 Cedu e all’art. 15 del Patto lnternazionale dei Diritti Civili e Politici e all’art. 49 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea; - attesa la particolare rilevanza della questione, avente rilievo nomofilattico, si rende necessaria la trattazione della causa in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, c.p.c.

P.Q.M.

La Suprema Corte di Cassazione, visto l’art. 375, comma secondo c.p.c., dispone la remissione della causa alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Second