Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5642/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on simulated sale restitution, citing double conformity and lack of omitted fact examination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5642/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal against the Second Instance Court's dismissal of a restitution claim based on simulated property sales. The appellants argued that the lower courts failed to properly evaluate evidence regarding their status as heirs, but the court found the appellate decision logically consistent with the first instance ruling. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible due to the principle of double conformity and infounded because the lower courts had correctly applied specific evidentiary limitations for heirs in simulated transaction cases.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 348-ter c.p.c.: The cassation court cannot substitute its own fact-finding when the lower court has not omitted the interpretative investigation of the claim but has instead motivated its conviction, and the second-instance decision is substantially identical to the first-instance decision in its logical reasoning regarding the main facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
simulated sale restitution double conformity principle omitted fact examination heir status evidence appellate review limits legittimazione attiva degli eredi legato di cosa altrui prova della proprietà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.c.
il tutto in relazione all’art. 360, comma primo, n.
Art. 348-ter c.p.c.
Art. 179 c.c.
D.P.R. n. 115/2002, Art. 13
– Violazione e falsa applicazione delle norme in tema di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ex art. 132 primo comma n.
art. 112 c.p
il primo motivo del ricorso – “ V iolazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento al combinato disposto dell’art. 112 c.p.c.
art. 111 Cost
per motivazione apparente, in violazione dell’art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 13/08/2018, n. 20718
Cass., ordinanza 19 luglio 2022, n. 22601
Cass., ordinanza 9 marzo 2022, n. 7724
Cass., ordinanza 9 marzo 2022, n. 7724; Cass., sentenza 22 dicembre 2016, n.
Cass., sentenza 22 dicembre 2016, n. 26774
7724; Cass., sentenza 22 dicembre 2016, n. 26774);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.25684/2019 proposto da: DI SARNO VINCENZA, TAMMARO MARIA, TAMMARO FRANCESCO, elettivamente domiciliati in Roma Via Francesco Saverio Nitti 3, presso lo studio dell’avvocato Sara Dima (DMISRA73T55H501G) rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Giuseppe Alberto Aievola (VLANTN45H13G812C). -Ricorrenti – Contro TAMMARO PASQUALINA, RACCIOPPOLI FRANCESCO, domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difes i dall ’ avvocato Michele Coppola (CPPMHL63B14F839J). -Controricorrenti – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2639/2019 depositata il 16/05/2019. Vendita Simulazione Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del28 febbraio 202 4 . Rilevato che:

1. Vincenzina Di Sarno ed i figli Maria Tammaro, Antonio Tammaro e Francesco Tammaro, nella qualità di coeredi di Salvatore Tammaro, marito della sig.ra Di S arno e padre degli altri attori, hanno convenuto in giudizio , davanti al Tribunale di Nola, i coniugi Pasqualina Tammaro e Francesco Raccioppoli affinché, accertata la simulazione assoluta degli atti di compravendita di beni immobili (del 15/04/2004 e del 10/10/2006) stipulati da Salvatore Tammaro con la sorella Pasqualina Tammaro, con la partecipazione agli atti ex art. 179(“Beni personali”) , cod. civ., del coniuge dell ’ acquirente, venisse ordinata la restituzione dei beni a loro favore con le rendite nel frattempo percepite dalla convenuta. Nel contraddittorio dei convenuti, il Tribunale di Nola, con sentenza n. 1803/2014, ha rigettato la domanda degli attori;

2. sull’impugnazione dei soccombenti, la Corte d’appello di Napoli, nel contraddittorio degli appellati, ha dichiarato inammissibile e rigettato l’appello, così illustrando la propria decisione: (a) i motivi di appello non privano di fondament o il percorso argomentativo del Tribunale di Nola che, nella sostanza, ha rimarcato che la domanda di restituzione degli attori metteva in luce il loro intento di ritornare nella disponibilità dei beni quali eredi e, quindi, come proprietari degli immobili solo fittiziamente ceduti dal loro congiunto alla sorella Pasqualina Tammaro, non già lo scopo di ricostituire l’asse ereditario e di tutelare la quota ad essi riservata come legittimari; (b) gli attori non hanno censurato il dictum del primo giudice secondo cui, nel proporre la domanda, essi non solo non avevano fatto cenno alla qualità di legittimari, ma anzi avevano dichiarato espressamente di agire quali eredi legittimi del de cuius; (c) non sussiste nemmeno il prospettato vizio della sentenza di primo grado in punto di mancata valutazione delle risultanze istruttorie in ragione del fatto che, accertato che gli attori agivano quali eredi del loro dante causa, trovano applicazione anche nei loro confronti le limitazioni in tema di prova della simulazione previste per la parte, il che comporta la necessità di produrre la controdichiarazione, trattandosi di atti (compravendite immobiliari) per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam;

3. Vincenzina Di Sarno, Maria Tammaro e Francesco Tammaro hanno propostoricorso per cassazione, con tre motivi. Pasqualina Tammaro e Francesco Raccioppoli hanno resistito con controricorso; Consideratoche:

1. il primo motivo del ricorso – “ V iolazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento al combinato disposto dell’art. 112 c.p.c. nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 553, 556, 1344, 1345, 1414, 1415, 1417, 2721, 2722, 2724 e 2729 c.c. il tutto in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. ” – censura la sentenza impugnata che ha omesso di pronunciare sulle domande, proposte dagli attori in via gradata, di declaratoria di inefficacia degli atti di vendita e di revocatoria, le quali presupponevano che gli attori agissero non in qualità di eredi ben sì nella veste di legittimari, ossia come soggetti terzi rispetto alle parti degli atti di compravendita contestati, con le necessarie implicazioni in tema di valutazione delle risultanze della prova testimoniale e per presunzioni;2. il secondo motivo –“Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento al combinato disposto dell’art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 553e ss., 1344, 1345, 1414, 1415, 1417, 2721, 2722, 2724 e 2729 c.c. il tutto in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

Omesso esame circa un fatto decisivo exart. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.”– censura la sentenza che ha rilevato d’ufficio l’ina mmissibilità delle prove (per testi e per presunzioni ) , ammess e ed espl etat e in primo grado, senza considerare chedetti limiti sono sottratti al rilievo d’ufficio e che è necessario che la parte interessata sollevi la relativa eccezione. Da una diversa angolazione giuridica, si addebita al giudice d’appello di non avere considerato che le risultanze istruttorie e documentali consentivano di dare ingresso alla prova per testi: sia perché vi era un principio di prova scritta (art. 2724, n. 1, cod. civ.) della simulazione, in quanto era documentalmente provato che i convenuti non avevano mai corrisposto alcuna somma come prezzo delle compravendite; sia perché l’improvvis o decesso del venditore Salvatore Tammaro, abitante nell’immobile simulatamente alienato alla germana, aveva materialmente impedito ai ricorrenti di reperire eventuali controdichiarazioni intercorse tra le parti, non avendo i convenuti consentito l’accesso al detto immobile (art. 2724, n. 2, cod. civ.);

3. il terzo motivo - “Nullità della sentenza impugnata ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per motivazione apparente, in violazione dell’art. 111 Cost. e per violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione delle norme in tema di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ex art. 132 primo comma n. 4 e 156 c.p.c. in riferimento alla inesistenza di motivazione relativa al rigetto del gravame ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ” – lamenta la carenza argomentativa della sentenza in quanto i giudici di appello avrebbero dovuto valutare le risultanze istruttorie e documentali e affermare la simulazione assoluta posta in essere dai convenuti attesa la ferma intenzione del de cuius di frustrare le aspettative creditorie, presenti e future, della moglie e dei figli, apparendo impossidente;

4. il terzo motivo, il cui esame è prioritario, è inammissibile; 4.1. i l vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (ex multis, Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639, che, in motivazione [punto 3.], richiama Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022, Rv. 664061; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019, Rv. 654145). Nella specie, la sentenza d’appello - la cui motivazione è chiara – ha il proprio nucleo argomentativo nella qualificazione della domanda di simulazione assoluta come proposta dagli attori in qualità di eredi legittimi del venditore,con le conseguenti limitazioni all’ingresso della prova oralee per presunzioni, essendo necessaria la produzione della controdichiarazione scritta al fine di porre nel nulla atti di compravendita che richiedono la forma scritta ad substantiam;

5. il primo motivo è in parte infondatoe in parte inammissibile; 5.1. in primo luogo, è priva di fondamento la censura di omessa pronuncia (art. 112, cod. proc. civ.) sulle diverse domande, principali e subordinate, degli attori in quanto, in realtà, i giudici di merito hanno disatteso tutte le domande di questi ultimi, sia quella principale diretta alla declaratoria di simulazione assoluta degli atti di compravendita, sia quella gradat a di inefficacia , sia, infine, la revocatoria dei medesimi atti; 5.2. in secondo luogo, va richiamato il condiviso principio di diritto, (ex plurimis, Cass. 19/09/2023, n. 26848, in connessione con Cass. 11/03/2011, n. 5876) secondo cui «[l]’interpretazione della domanda giudiziale, consistendo in un giudizio di fatto, è incensurabile in sede di legittimità e, pertanto, la Corte di cassazione è abilitata all’espletamento di indagini dirette al riguardo soltanto allorché il giudice di merito abbia omesso l’indagine interpretativa della domanda, ma non se l’abbia compiuta ed abbia motivatamente espresso il suo convincimento in ordine all’esito dell’indagine» (in termini, ex multis, Cass. 13/08/2018, n. 20718, che chiarisce che, in tal caso, l’ipotizzato errore di motivazione del giudice non si configura come “error in procedendo”, ma attiene al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte). 5.3. in terzo luogo, in tema di ricorso per cassazione, si verifica l’ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell’articolo 348-ter, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex articolo 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando (ed è il caso in esame) le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico - argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass., ordinanza 19 luglio 2022 , n. 22601;

Cass., ordinanza 9 marzo 2022, n. 7724; Cass., sentenza 22 dicembre 2016, n. 26774);

6. il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato;6.1. il vizio di “omesso esame” (art. 360, n.

5) soggiace al limite della c.d. doppia conforme (cfr. punto 5.3.); 6.2. per il resto il motivo è infondato: al contrario di quanto affermano i ricorrenti (cfr. pag. 19 del ricorso per cassazione) , il giudice d’appello non ha rilevato d’ufficio la inammissibilità delle prove orali assunte in primo grado. Invero, la sentenza in esame ha escluso la lamentata contraddittorietà della statuizione del Tribunale che, dopo aver e ammesso e svolto le prove per testi, al momento della decisione , senza necessità di attenersi ai precedenti provvedimenti istruttori, che hanno carattere ordinatorioe possono essere sempre revocati, h a ritenuto inammissibil e la prova per testi poiché a gli attori , che agivano come eredi legittimi del de cuius , si applicavano le stesse limitazioni in tema di prova per testi che valgono per le parti del contratto simulato;

7. in conclusione, il ricorso va rigettato;

8. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

9. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in €6.500,00, più € 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo u