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Ordinanza — n. 5634/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to conflicting interests of co-plaintiffs represented by a single lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5634/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the co-plaintiffs, Corrado and Giorgio Ragazzini, were represented by a single lawyer despite holding conflicting legal positions. The court found that one plaintiff argued for the nullity of a contract while the other sought compensation based on that same contract, violating the principle of contradictory proceedings. Consequently, the procedural defect rendered the joint representation invalid, leading to the dismissal of the entire appeal.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002; The representation of multiple parties by a single lawyer is inadmissible when their interests are conflicting, as this violates the constitutional guarantees of the right of defense and the principle of contradictory proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
conflicting interests single lawyer representation right of defense contradictory proceedings inadmissible appeal joint representation procedural defect controprestazione contrattuale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 132, comma 2, n.
artt. 2909 c.c
il primo motivo lamenta violazione degli artt. 2909 c.c.
art. 111 Cost
il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 111 Cost.
artt. 654 c.p
il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 654 c.p.p.
art. 1418 c.c
il sesto motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c., in relazione alla dichiarazione di nullità dell’asserito contratto dissimulato tra Giorgio Ragazzini e Stefano Tondini, asseritamente concluso in violazione di norma imperativa e, segnatamente, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 7363/2018
Cass. n. 6247/2021
pure Cass. n. 6247/2021 e Cass.
Cass. n. 28427/2023
6247/2021 e Cass. n. 28427/2023).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18344/2018 R.G. proposto da : RAGAZZINI CORRADO, RAGAZZINI GIORGIO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato POTTINO GUIDO MARIA (PTTGMR43R25H501C), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato POTTINO SIMONE MARIA (PTTSNM75D20H501I); - ricorrenti- contro TONDINI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato DI PIERRO NICOLA (DPRNCL57S02H501M), rappresentato e difeso dall'avvocato COLAFIGLIO LEONARDO (CLFLRD60M02F023A); - controricorrente- nonchè contro FALLIMENTO NUOVA EDILIZIA DI URBANO ALESSANDRO C SNC - intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1095/2017,depositata il 15/05/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/11/2023dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. L’ingegnere Corrado Ragazzini ha chiamato in giudizio Stefano Tondini, chiedendo che fosse condannato a pagare euro 29.494,93, quale compenso per l’attività professionale espletata in suo favore in relazione alla costruzione di una villa in Brisighella. Si è costituito Tondini, asserendo che nulla era dovuto all’attore, mero interposto del fratello Giorgio Ragazzini, impossibilitato ad assumere l’incarico in quanto dipendente del Comune di Brisighella, e deducendo l’inadempimento del progettista-direttore dei lavori e dell’impresa appaltatrice; il convenuto ha quindi domandato di accertare la nullità e comunque l’inefficacia del contratto di incarico professionale stipulato con Corrado Ragazzini e l’interposizione fittizia di quest’ultimo nel contratto d’opera dissimulato tra Tondini e Giorgio Ragazzini, dichiarando l’illiceità e la nullità del contratto dissimulato; ha chiamato in causa Giorgio Ragazzini e l’impresa Nuova Edilizia s.n.c. e ha chiesto che i chiamati fossero condannati in solido con l’attore a risarcirgli i danni.

Si sono costituiti Giorgio Ragazzini, che ha chiesto di rigettare la domanda riconvenzionale del convenuto, e Nuova Edilizia, che ha domandato anch’essa di rigettare la domanda di Tondini e, in via riconvenzionale, di condannare quest’ultimo al pagamento del saldo dei lavori. Il Tribunale di Ravenna, con la sentenza n. 69/2008, accoglieva la domanda di Corrado Ragazzini e condannava Tondini a pagare euro 27.620,47 a titolo di compenso; accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale di Tondini e condannava Corrado Ragazzini e Nuova Edilizia a pagargli euro 2.000 a titolo di risarcimento del danno per vizio dell’opera; accoglieva la domanda riconvenzionale dell’impresa e condannava Tondini al pagamento del saldo dei lavori, pari a euro 22.881,11, oltre alla somma di euro 797,21 a titolo di rimborso.

2. La sentenza è stata impugnata da Tondini, che ha chiesto l’integrale riforma della pronuncia. Si sono costituiti con distinti atti Corrado Ragazzini, Giorgio Ragazzini e Nuova Edilizia. Con sentenza n. 1095 del 2017, la Corte d’appello di Bologna ha parzialmente accolto il gravame di Tondini. In accoglimento del primo motivo di gravame, il giudice d’appello ha dichiarato la simulazione del contratto di incarico professionale conferito da Tondini a Corrado Ragazzini per interposizione di quest’ultimo al fratello Giorgio Ragazzini e la nullità dell’incarico professionale dissimulato conferito a quest’ultimo, che nulla era dovuto da Tondini a Corrado Ragazzini in esecuzione dell’incarico professionale; ha poi dichiarato inammissibile perché generico il secondo motivo e rigettato il terzo motivo, che contestava alla sentenza di primo grado di non avere riconosciuto l’inadempimento di Giorgio (o in subordine di Corrado) Ragazzini nella esecuzione degli incarichi assunti, ritenendo la “correttezza dell’operato del professionista Ragazzini ing. Corrado”.

3. Avverso la sentenza ricorrono, con un unico atto di ricorso e difesi dai medesimi due avvocati, i fratelli Giorgio e Corrado Ragazzini. Resiste con controricorso Stefano Tondini, che anzitutto eccepisce l’inammissibilità del ricorso per conflitto di interessi. L’intimato Fallimento Nuova Edilizia s.n.c. non ha proposto difese. Memoria è stata depositata dai ricorrenti e dal controricorrente. CONSIDERATO CHE Il ricorso è articolato in sei motivi:

1. il primo motivo lamenta violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., poiché la Corte d’appello ha accertato l’interposizione fittizia di Corrado Ragazzini a Giorgio Ragazzini nei rapporti con Tondini in violazione del c.d. giudicato interno, dal momento che il capo della sentenza del Tribunale di Ravenna che aveva condannato l’ing. Corrado Ragazzini a risarcire a Tondini i danni cagionatigli nell’esecuzione dell’incarico di direttore lavori non era stato oggetto di impugnazione; Tondini aveva sì impugnato tale capo di sentenza, ma solo per lamentare il mancato riconoscimento dei danni maggiori;

2. il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per insanabile contraddittorietà della motivazione dove, dopo avere accertato l’asserita interposizione fittizia di Corrado Ragazzini nei confronti di Giorgio Ragazzini (e quindi la simulazione dell’incarico professionale), la Corte d’appello ha confermato la sentenza del Tribunale nel punto in cui aveva accertato, e valutato, l’esecuzione da parte di Corrado Ragazzini dell’incarico professionale affidatogli da Tondini, così di fatto addivenendo a due accertamenti tra di loro incompatibili;

3. il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 345 e 183, comma 6, c.p.c., poiché la Corte ha illegittimamente ammesso la produzione dei documenti esibiti da Tondini all’udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello senza neppure assegnare termini a difesa, in spregio alle preclusioni processuali ed in violazione del diritto al contraddittorio; inoltre, nel caso di specie, non sono comunque ammesse deroghe alle preclusioni processuali, legittime solo nel caso in cui il soggetto sia impossibilitato alla produzione in ragione della cronologia temporale;

4. il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 654 c.p.p. e 24 Cost., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto conclusiva nel giudizio civile la sentenza penale di proscioglimento per intervenuta prescrizione n. 4390/2011 della Suprema Corte, facendo proprie le considerazioni in fatto del giudice penale senza procedere a una valutazione autonoma degli elementi di prova acquisiti in giudizio;

5. il quinto motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e ss. c.c., laddove la sentenza impugnata dichiara la simulazione e l’inefficacia del contratto di prestazione professionale tra Corrado Ragazzini e Stefano Tondini in ragione della sola asserita interposizione di Corrado Ragazzini a Giorgio Ragazzini, e in difetto dell’adesione del terzo contraente all’asserito patto simulatorio;

6. il sesto motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c., in relazione alla dichiarazione di nullità dell’asserito contratto dissimulato tra Giorgio Ragazzini e Stefano Tondini, asseritamente concluso in violazione di norma imperativa e, segnatamente, del d.P.R. n. 3/1957, laddove il divieto per i dipendenti pubblici di svolgere la libera professione è sanzionato diversamente dalla stessa normativa per la cui violazione è stata comminata la nullità. Va esaminata, in via preliminare rispetto ai sei motivi in cui è articolato il ricorso, l’eccezione di inammissibilità proposta dal controricorrente.

L’eccezione è fondata. Come sottolinea il controricorrente, i ricorrenti - che nei gradi di merito erano stati difesi da distinti difensori - fanno valere nei motivi di ricorso censure che sono portatrici di interessi diversi e tra loro confliggenti. In particolare, il secondo motivo contesta la conferma da parte del giudice d’appello della condanna di Corrado Ragazzini a risarcire il danno per difetto dell’opera, contestazione il cui accoglimento comporterebbe la responsabilità di Giorgio Ragazzini. Al riguardo non vale quanto sostengono i ricorrenti in memoria, ossia che non vi sarebbe conflitto in quanto il capo della pronuncia di condanna al risarcimento era ormai passato in giudicato:

Tondini ha infatti appellato il presupposto della condanna al risarcimento dei danni di Corrado Ragazzini, impedendo il formarsi del giudicato interno. Il conflitto tra le posizioni dei ricorrenti emerge anche nel sesto motivo ove si asserisce che il contratto concluso tra Giorgio Ragazzini e Stefano Tondini non sarebbe contratto affetto da nullità, asserzione favorevole al solo Giorgio Ragazzini che si pone come preclusiva rispetto al riconoscimento del compenso a Corrado Ragazzini (e qui non vale il rilievo, svolto anch’esso in memoria dai ricorrenti, che si tratterebbe di un motivo graduato e quindi destinato ad essere assorbito dall’accoglimento dei precedenti).

La costituzione comune dei ricorrenti da parte di due difensori, ai quali è stato conferito mandato con un unico atto, è pertanto inammissibile, “dato che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, investendo siffatta violazione il diritto di difesa e il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti” (così, ex multis, Cass. n. 7363/2018; cfr. pure Cass. n. 6247/2021 e Cass. n. 28427/2023). Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 4.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a tito