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Ordinanza — n. 5545/2024 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation reverses lower court, restoring jurisdiction to the issuing judge for revoking an injunction decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5545/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the opposing party's attempt to declare the issuing judge incompetent and restored jurisdiction to the Tribunal of Bergamo. The lower court had incorrectly followed a prior ruling that assigned exclusive competence to Milan, ignoring the functional authority of the judge who issued the injunction. The court held that when a territorial defect is found, the judge who originally issued the decree retains the functional power to revoke it.

Regesto Legislator

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Art. 42 e segg. c.p.c.; Art. 645 c.p.c.: When a territorial defect in an injunction proceeding is declared, the judge who issued the decree retains functional competence to rule on its nullity or revocation, overriding exclusive jurisdiction clauses.

Parole chiave

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injunction decree revocation functional jurisdiction territorial incompetence exclusive jurisdiction clause judicial competence transfer vigilanza dell'autorità competente conflitto di giurisdizioni categorie di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 28 c.p.c.
Art. 38 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 645 c.p.c.
Art. 42 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 4494/2022
Cass., n. 1121/2022
Cass., n. 7955/2023
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 15997/2023R.G. proposto da: PREALUX SRL UNIPERSONALE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI N. 268/A, presso lo studio dell’avvocato REGGIO D'ACI ANDREA (RGGNDR74R20L378M), che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati DOSI BARNABY (DSOBNB75C25A794F), DELL'ORTO STEFANO (DLLSFN68M01F205A); -ricorrente- contro FALLIMENTO R D SICUREZZA S.R.L. -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE BERGAMO n. 1383/2023 , depositata il28/06/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale Giovanni Battista Nardecchia, che ha chiesto alla Corte di accogliere il ricorso. PREMESSO CHE La società Prealux s.r.l. ricorre per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1383/2023 del Tribunale di Bergamo. La ricorrente aveva proposto opposizione al decreto del Tribunale di Bergamo che le aveva ingiunto il pagamento di euro 156.895,08 in favore della società R D Sicurezza s.r.l., lamentando anzitutto l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo in favore di quello di Milano in forza di una clausola contrattuale.

L'adito Tribunale di Bergamo – con ordinanza del 22 luglio 2021 – aveva ritenuto nulla la clausola derogatoria della competenza e aveva quindi rigettato l'eccezione di incompetenza, disponendo la prosecuzione del processo di opposizione. La ricorrente aveva proposto ricorso per regolamento di competenza avverso la suddetta ordinanza. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4494 del 2022, ha reputato fondato il regolamento, ritenendo la validità della clausola di competenza esclusiva. Questa Corte ha quindi accolto il ricorso e ha così disposto:

“la Corte individua la competenza del Tribunale di Milano davanti al quale le parti riassumeranno la causa nei termini di legge”. L'opponente ha riassunto il procedimento davanti al Tribunale di Bergamo, chiedendo di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, perché emesso da un giudice incompetente, e comunque di revocarlo. Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza sopra citata, ha invece ritenuto di essere vincolato dal dictum della Suprema Corte, che ha espressamente dichiarato la competenza del Tribunale di Milano, spogliandolo di ogni facoltà decisoria, in modo che non potrà che essere il Tribunale di Milano a decidere in ordine alle questioni inerenti la sorte del decreto ingiuntivo, con la conseguenza – ha concluso il Tribunale di Bergamo – di non potere emettere “alcuna altra pronuncia che quella ossequiosa della pronuncia della Suprema Corte”, ossia dichiarare la competenza del Tribunale di Milano.

La controparte Fallimento R D Sicurezza s.r.l. non ha proposto difese. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta “l'illegittimità della sentenza impugnata per travisamento e falsa applicazione del giudicato di cui all'ordinanza della Suprema Corte di cassazione n. 4494/2022, nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 38, 112 e 645 c.p.c. in relazione alla corretta individuazione del giudice competente ex artt. 42 e segg. c.p.c.”. Il ricorso è fondato. Come sottolinea il pubblico ministero nelle sue conclusioni, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando all’esito del regolamento di competenza è dichiarato il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito in sede monitoria, come è accaduto nel caso in esame, questo giudice è quello funzionalmente competente ad emanare la dichiarazione di nullità e/o di revoca del decreto ingiuntivo, che ha già reso quale giudice territorialmente non competente (cfr.

Cass., n. 1121/2022). La situazione non muta se a dichiarare l’incompetenza territoriale del giudice è la Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza. Anche in tal caso rimane la competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha reso il decreto, in quanto quella che viene rimessa innanzi al giudice individuato come territorialmente competente non è una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente nello specifico l’accertamento del credito dedotto nella fase monitoria (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. n. 7955/2023).

Il Tribunale di Bergamo, preso atto della decisione di questa Corte, avrebbe quindi dovuto revocare il decreto ingiuntivo perché emesso da un giudice incompetente.

2. La sentenza impugnata va pertanto cassata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Bergamo a pronunciare la revoca del decreto ingiuntivo. Non vi è pronuncia sulle spese, non avendo il Fallimento R D Sicurezza s.r.l. proposto difese nel presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Bergamo a pronunciare in relazione alla revoca del decreto ingiunti