Italian court dismisses late claim for compensation regarding a will contest process due to procedural timeliness errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the claim for compensation was filed after the statutory deadline had expired. The appellants argued that the six-month period for filing the claim had not yet ended due to specific calculations regarding the start date and holiday suspensions. The court rejected these arguments, ruling that the deadline expired on February 11, 2020, based on established principles for computing time limits where the starting day is excluded and holidays are counted as full days.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 L. 89/2001; Art. 380 bis n. 1 c.p.c.: A claim for compensation regarding the duration of a preliminary proceeding is inadmissible if filed after the expiration of the six-month period calculated from the date the preliminary judgment became final, applying standard rules for time computation including the exclusion of the starting day and the inclusion of holiday suspensions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6987/2022 R.G. proposto da FINOZZI FIORELLA GIOVANNINA E BORTOLAN GIUSEPPE LEOPOLDO, rappresentato e difesi dall’avv. Andrea Bettini, con domicilio digitale in atti. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. –CONTRORICORRENTE– avverso il decreto della Corte d’appello di Venezia n. 2563/2021, pubblicato il 26.7.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8.2.20224 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Fiorella Finozzi e Giuseppe Leopoldo Bortolan hanno proposto ricorso monitorio per la liquidazione dell’indennizzo ex L.89/2001 in relazione alla durata di un processo avente ad oggetto l’impugnativa di un testamento olografo. Il Consigliere delegato ha dichiarato la tardività della domanda e, su opposizione dai ricorrenti, la Corte di appello ha confermato la Oggetto: equa riparazione pronuncia, rilevando che la sentenza che aveva definito il processo presupposto era divenuta definitiva in data 11.7.2019 e che la domanda era stata proposta con ricorso depositato in data 12.2.2020, oltre il termine di legge.
Per la cassazione del decreto propongono ricorso Finozzi Fiorella Giovannina e Bortolan Giuseppe Leopoldo, affidato tre motivi, illustrati con memoria. Il Ministero della giustizia resiste con controricorso.
2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 132, comma secondo, 4 c.p.c. per vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza adottata a chiusura del processo presupposto, notificata in data in data 11.6.2019, era passata in giudicato il 12.7.2019 e che l’ulteriore termine di sei mesi veniva a spirare il 12.2.2020, considerata anche la sospensione feriale, apparendo del tutto illogica la contraria conclusione della Corte d’appello. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1 L.742/1969, 155, comma primo, c.p.c., 2963, comma secondo, c.c., per aver la Corte di merito ritenuto che il termine di sospensione feriale fosse pari a 30 gg. e per aver implicitamente computato il dies a quo nel termine complessivo di sei mesi previsto dall’art. 4 L. 89/2001.
Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 4 L. 89/2001, 324 c.p.c. e 124 disp. att. c.p.c., per aver la pronuncia ritenuto che la sentenza fosse passata in giudicato alle ore 0,01 dell’11.7.2019, coincidente con lo spirare dell’ultimo istante dell’ ultimo giorno finale utile, mentre tale giudicato si era formato il giorno successivo, con conseguente tempestività della domanda. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 380 bis n. 1 c.p.c., essendo la pronuncia conforme al costante orientamento di questa Corte, senza che il ricorso offra spunti per un suo superamento.
La sentenza resa a conclusione del giudizio presupposto è stata notificata in data 11.6.2019; quindi il termine, per proporre impugnazione, decorrente dal 12.6.2019, scadeva giovedì 11.7.2019 (giorno feriale) e ciò proprio considerando che, trattandosi di termine a giorni, non si computava il dies a quo. Quindi, il termine semestrale ex L. 89/2001 è spirato il martedì 11 febbraio 2020 (trattandosi di termine a mesi si calcolava secondo il calendario comune; Cass. 2186/2021; Cass. 34715/2023; Cass.22518/2023), ed infine, considerata la sospensione feriale di 31 gg. (con computo ex numeratione dierum:
Cass. 155029/2020) la domanda, proposta il 12.2.2020, era tardiva (considerato che il mese di gennaio è di 31 gg). La Corte d’appello ha fatto, quindi, corretta applicazione dei principi assolutamente consolidati in tema di computo dei termini di impugnazione, al fine di stabilire la definitività della sentenza che ha chiuso il processo presupposto (quale dies a quo del termine ex L. 89/2001), sia del periodo di sospensione feriale. Il ricorso è quindi inammissibile e i ricorrenti vanno condannati al risarcimentodel danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c.,avendo agito senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza o dell'inammissibilità della propria iniziativa processuale.
Le spese seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per l'attestazione prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater, in quanto il processo di cui allaL. n. 89 del 2001 non è soggetto al contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1300,00 per compenso, oltre al rimborsodelle spese prenotate a debito, nonché di ulteriori € 1000,00 ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c.. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile d