Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal of both main and incidental requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the civil proceedings extinguished via decree following the withdrawal of both the main appeal and the incidental counter-appeal. The parties, Condominio Isarco and Podini Spa, mutually accepted the withdrawal, satisfying the procedural requirements of the Civil Code. Consequently, the court ruled that no further action was necessary regarding litigation costs or the merits of the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, Art. 391 c.p.c.; The withdrawal of both the main appeal and the incidental counter-appeal, when accepted by the opposing party, results in the immediate extinction of the judicial proceedings without a need for further adjudication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: CONDOMINIO ISARCO, in persona dell’Amministratore pro tempore, rappresentatoe difeso dall’avvocato STEFANO MENGONI; -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale - contro PODINI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ALBERTO VALENTINI, PAOLA RAMADORI; -controricorrente e ricorrente incidentale– per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Trento n.75/2021pubblicata in data 14 maggio 2021 ; IlPresidente titolare lettol’atto di rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale e le reciproche accettazioni; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che l e rinunc e a i ricors i ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia