Cassation appeal dismissed by decree due to formal withdrawal of the appeal by the appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished via decree following the appellant's formal withdrawal. The appellant, Pellegrino Giuseppe, had previously filed a cassation request against the Second Instance Court of Bari's judgment of December 4, 2020, but subsequently submitted a valid renunciation. The court ruled that the procedural requirements for withdrawal under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure were met, thereby terminating the proceedings without addressing the merits of the underlying dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant, if compliant with statutory requirements, results in the immediate extinction of the proceedings by decree.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: PELLEGRINO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO MUSCI; -ricorrente - contro EUROTECNO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AZUNI 9, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA DE CAMELIS, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURO BERNARDINO ANTONIO LA FORGIA, DONATO DE TULLIO; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bari n . 2084/2020pubblicata in data 4 dicembre 2020 ; IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da PELLEGRINO GIUSEPPE, accettata dalla controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia