Cassation appeal dismissed by decree due to formal withdrawal of the lawsuit by the appellants.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following a formal withdrawal by the appellants. The appellants voluntarily relinquished their right to pursue the cassation against the second-instance judgment, a procedural act accepted by the respondents. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary and the case was terminated without addressing the merits or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceedings, rendering any further adjudication on the merits or costs unnecessary.
Parole chiave
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DECRETO sul ricorso proposto da: IMPEDOVO ANNA, IMPEDOVO ELENA, DE RAFFAELE MARIA TERESA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LUIGI PIGORINI 6, presso lo studio dell’avvocato ANGELA SAULLE, rappresentate e difese dall’avvocato LORENZO DE FELICE; -ricorrenti - contro TATEO ANNA, IMPEDOVO STEFANO, MAGGIPINTO ANTONIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SABOTINO 12, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PUGLIERE, rappresentati e difesi dall’avvocato SANDRO D’ALENA; -controricorrenti – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bari n.2245/2019pubblicata in data 25 ottobre 2019 ;
IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto daIMPEDOVO ANNA, IMPEDOVO ELENA, DE RAFFAELE MARIA TERESA, accettata da i controricorrenti; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che s