Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the cassation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the cassation proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. Montesole Azienda Agricola Colli Irpini S.R.L. voluntarily relinquished the right to contest the lower court's judgment, satisfying the procedural requirements of the Civil Code. Consequently, the court issued a decree dismissing the case without addressing the merits or ordering costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the applicant extinguishes the proceedings, resulting in the dismissal of the case without examination of the substantive issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: MONTESOLE AZIENDA AGRICOLA COLLI IRPINI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati GUIDO BEVILACQUA, NADIA BEVILACQUA, TIZIANA BEVILACQUA; -ricorrente - contro AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell’avvocato, DAMIANO LIPANI, che la rappresenta e difende; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n.1331/2023pubblicata in data 22 febbraio 202 3 ;
IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da MONTESOLE AZIENDA AGRICOLA COLLI IRPINI S.R.L, accettata dalla controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che s