Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The appellant, Nuove Iniziative Toscane Srl, voluntarily renounced the recourse against the liquidated cooperative, a move accepted by the respondent and communicated to the parties. The court ruled that the withdrawal met all statutory requirements under the Civil Procedure Code, necessitating no further substantive review or cost allocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings without the need for a substantive judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: NUOVE INIZIATIVE TOSCANE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MASTRO; -ricorrente - contro COOPERATIVA PRIMAVERA 90 IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AVEZZANA 51, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO ZUCCONI, rappresentata e difesa dall’avvocato LEONARDO BONECHI; -controricorrente – per la cassazionedella sentenza della Corte d’Appello di Firenze n . 957/2019pubblicata in data 19 aprile 2019 ;
IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto daNUOVE INIZIATIVE TOSCANE SRL,accettata dalla controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia