Cassation court dismisses appeal regarding property dispute and mediation costs without specific party defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Anna Maria Berziga's appeal against the lower court's ruling in a condominium property dispute. The first ground was dismissed for lack of specificity as the appellant failed to provide evidence supporting her exclusive ownership claim. The second ground regarding mediation costs was rejected because the law mandates that such expenses are automatically borne by the losing party regardless of whether the opposing side formally requested them. Consequently, the appeal was dismissed entirely, and the appellant was ordered to pay the additional unified contribution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 13 D.Lgs. 28/2010: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds and evidence; mediation costs are automatically assigned to the losing party under the principle of succumbence without requiring a specific claim by the winning party.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4579/2020 R.G. proposto da : BERZIGA ANNA MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G ANTONELLI 49, presso lo studio dell’avvocato COLARIZI MASSIMO (CLRMSM46R05F257Y) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COFFRINI MARCELLO (CFFMCL71C01B156R), COFFRINI ERMES (CFFRMS47E25B156H) -ricorrente- contro CONDOMINIO FRATELLI BERZIGA -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PARMA n. 1593/2019 depositata i l 03/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.
FATTI DI CAUSA Il giudizio trae origine dalla domanda proposta innanzi al Giudice di Pace di Parma dalCondominio Fratelli Berziga nei confronti di Berziga Anna Maria, con la quale aveva chiesto la rimozione di due fioriere poste nell’area comune in corrispondenza della proprietà esclusiva della convenuta. Il Giudice di Pace accolse la domanda e il Tribunale di Parma confermò la decisionerigettando l’appello della convenuta. Il Tribunale accertò, attraverso l’esame dei titoli, che l’area occupata dalle fioriere non era di proprietà esclusiva dell’attrice e che l’occupazione ditale area aveva impedito agli altri condomini di farne pari uso.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Berziga Anna Maria sulla base di quattro motivi. Il Condominio non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLE DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’artt. 112 c.p.c nonché dei principi in materia di onere della prova della carenza di legittimazione attiva del Condominio.
La ricorrente asserisce di essere proprietaria esclusiva dell’area in cui aveva apposto le due fioriere, per averla acquistata per successione mortis causa dal padre, lamentando che i giudici di merito non avessero esaminato compiutamente i titoli di proprietà. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità in quanto la ricorrente si limita, in modo apodittico, ad affermare di essere esclusiva proprietaria della porzione dell’area in questione, senza allegare gli atti ed i documenti su cui il ricorso si fonda e senza chiarire neppure quale fosse il rapporto del padre con i beni di cui discute.
Il Tribunale ha accertato la natura condominiale dell’area, attraverso l’esame dei titoli, da cui risultava che Anna Maria Berziga era divenuta proprietaria di un’unità del compendio immobiliare del Condominio Berziga ed aveva acquistato un diritto di passaggio pedonale sulle aree circostanti ed un diritto d’uso limitato alla metà della porzione cortiliziaantistante. L’accertamento di fatto sulla natura condominiale dell’area è avvenuto sulla base delle prove acquisite in giudizio, consistite nei titoli prodotti dalle parti, senza che si sia verificata alcuna violazione dell’onere probatorio.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.1102 c.p.c. , in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.5 c.p.c., perché il Giudice di Pace avrebbe accertato la sussistenza di un diritto d’uso sull’area antistante il negozio e su tale accertamento si sarebbe formato il giudicato, per assenza di contestazione da parte del Condominio; la decisione del Tribunale sulla natura condominiale dell’area sarebbe in contrasto con l’uso esclusivo della medesima accertato dal Giudice di Pace.
Il motivo è inammissibile sotto diversi profili. Va preliminarmente evidenziato che il vizio diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio è precluso dall’esistenza di una “doppia conforme”, ai sensi dell’art.348 ter comma V c.p.c. in quanto il giudizio d’appello è stato introdotto in data successiva all’11.9.2012. In secondo luogo, risulta dalla sentenza impugnata che il Giudice di Pace non ha affatto riconosciuto l’uso esclusivo da parte della ricorrente dell’area cortilizia, avendo, invece, accertato che Anna Maria Berziga aveva acquistato un diritto di passaggio pedonale sulle aree circostanti la sua unità immobiliare ed un diritto d’uso limitato alla metà della porzione cortilizia antistante.
In ogni caso, il giudice d’appello può qualificare la domanda in modo diverso rispetto alla qualificazione attribuita dal giudice di primo grado quando i fatti dedotti in giudizio dalle parti siano rimasti pacificamente acclarati e non modificati (ex multis Cassazione civile sez. VI, 01/06/2018, n.14077). La censura quindi non coglie nel segno Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di prescrizione del diritto del Condominio di promuovere l’azione ex art.1102 c.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l’azione proposta avesse natura reale e fosse imprescrittibile mentre l’occupazione abusiva dell’area avrebbe natura personale.
Il motivo è infondato. Come correttamente affermato dal Tribunale, l'azione, con la quale il condominio di un edificio chiede la rimozione di opere che un condomino abbia effettuato sulla cosa comune, oppure nella propria unità immobiliare, con danno alle parti comuni, in violazione degliartt.1102, 1120 e 1122 c.c., ha natura reale, e, pertanto, giacché estrinsecazione di facoltà insita nel diritto di proprietà, non è suscettibile diprescrizione, in applicazione del principio per cui "in facultativis non datur praescriptio" (Cassazione civile sez.
VI, 06/06/2018, n.14622 non massimata; Cassazione civile sez. II, 04/02/2004, n.2106). Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 92 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per ultrapetizione, per avere il Tribunale condannato la ricorrente anche alle spese sostenute per il procedimento di mediazione in assenza di domanda del Condominio vittorioso. Il motivo è infondato. L’art.13 del D. Lgs 4.3.2010, n.28, ratione temporis applicabile così recita: “1 Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.
Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96 c.p.c. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi' alle spese per l'indennita' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'art.8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennita' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'art.8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente”. Dalla lettura della citata norma, che richiama esplicitamente l’art.92 c.p.c., si evince chiaramente che anche le spese del giudizio di mediazione fanno parte delle spese del giudizio e sono regolate sulla base del principio della soccombenza, soluzione che è, peraltro, in linea con la ratio dell’istituto, avente funzione deflattiva.
Con l’ulteriore conseguenza che per il loro riconoscimento è sufficiente la prova dell’esborso, non richiedendosi una specifica domanda. Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente confermato la condanna della convenuta , soccombente, alle spese di mediazione in considerazione del suo rifiuto a concludere l’accordo conciliativo, rilevando che dalla copia del verbale di mediazione del 28.11.2017 emergeva l’accettazione da parte del solo Condominio della proposta di conciliazione formulata dal mediatore,avendola invece la ricorrente rifiutata.
Il ricorso va pertanto rigettato. Non deve provvedersi sulle spese non avendo il Condominio svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto