Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5357/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding seismic reconstruction subsidy and partial litigation cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5357/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Meridionale Prefabbricati SRL against the Court of Appeal's decision denying a seismic reconstruction subsidy and dismissing incidental claims. The lower court found the trial court's rejection of the subsidy claim based on lack of proof regarding the contribution's amount, while deeming the municipality's incidental appeal inadmissible. The cassation court upheld this ruling, noting the partial cost compensation was justified by the disparity in the number and complexity of arguments presented by the parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.: The court of appeal may dismiss an appeal when the lower court explicitly rejected claims due to lack of proof, and partial cost compensation in reciprocal cases is justified by the disparity in the number and complexity of arguments presented by the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
seismic reconstruction subsidy litigation cost compensation insufficient evidence of damage inadmissible incidental appeal discretionary cost allocation sussidio per la costruzione difetti di costruzione diritto di ricostruire

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1.con il primo, articolato, motivo di ricorso, proposto in riferimento all’art. 360.cmma 1, n.3 c.p.c., viene lamentata la “violazione dell’art.
Art. 92 c.p.c.
la violazione dell’art. 92 c.p.c. e, in relazione all’art.
Art. 132 c.p.c.
la violazione dell’art. 132 c.p.c., per avere la Corte di Appello disposto, senza alcuna motivazione, la compensazione parziale invece che integrale delle spese del secondo grado di giudizio malgrado vi fosse soccombenza reciproca.
Law n. 219/1981
Law n. 263/2005
art. 99 c.p
360.cmma 1, n.3 c.p.c., viene lamentata la “violazione dell’art. 99 c.p.c.” (errata qualificazione giuridica della domanda.
art. 115 c.p
Errata individuazione dei fatti costitutivi della domanda) e viene lamentata la “violazione dell’art. 115 c.p.c.”(violazione del principio di non contestazione).
art. 2697 c.c
viene riproposto ancora per lamentare la medesima violazione nonché la violazione dell’art. 2697 c.c.
art. 100 c.p
i tre motivi di ricorso sono inammissibili (art. 100 c.p.c.).
art. 366 c.p
In riferimento al secondo e al terzo motivo si osserva che essi sono inammissibili altresì perché carenti di autosufficienza (art. 366 c.p.c.) in quanto centrati sul richiamo ad atti o documenti il cui contenuto non è neppure trascritto e che non risultano essere stati prodottinel giudizio di merito .

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 11130 del 28/05/2015
Cass. n. 7766 del 30/03/2010
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36834/2019 R.G. proposto da : MERIDIONALE PREFABBRICATI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 59, presso lo studio dell’avvocato SANDULLI EMILIO PAOLO (SNDMPL60H13F839Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE SOLOFRA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FREDA VALERIO (FRDVLR68B01D643B) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4434/2019 depositata il12/09/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che: 1.la srl Meridionale Prefabbricati ricorre, con quattro motivi avversati dal Comune di Solofra, per la cassazione della sentenza in epigrafe. La Corte di Appello di Napoli, dopo che il Tribunale di Avellino aveva affermato che la ricorrente “avrebbe avuto ed avrebbe diritto al contributo” di cui alla l.219/1981 per la ricostruzione di un edificio danneggiato da eventi sismici della Campania di cui a detta legge e che il Tribunale aveva tuttavia respinto la domanda avanzata dalla ricorrente per danni da mancata erogazione del contributo attesa l’impossibilità di quantificare l’entità del contributo erogabile e quindi l’impossibilità di determinare il danno, ha ritenuto (v. pagina 17 ed anche pagina 15 della sentenza impugnata) che il Tribunale non avesse, se non “incidentalmente e in termini ipotetici”, riconosciuto la fondatezza della domanda di accertamento della spettanza del contributo ed avesse invece “esplicitamente rigettato le domande per l’assorbente considerazione della mancanza di prova dell’entità del contributo erogabile e della conseguente perdita”.

Su tale base la Corte di Appello ha dichiarato, da un lato, “privi di pregio” i motivi di appello proposti dalla ricorrente per censurare il mancato riconoscimento del diritto al contributo e del danno (v. pagina 15 sentenza), dall’altro lato, “inammissibile” l’appello incidentale proposto dal Comune contro l’assunto - secondo, la Corte di Appello, erroneamente assunto- riconoscimento del diritto della ricorrente al contributo (v. pagina 17 sentenza). La Corte di Appello ha anche dichiarato “infondato” il primo motivo di appello della ricorrente volto a far valere in primo luogo che l’entità del contributo non doveva essere dimostrata in quanto risultante da perizie mai contestate dal Comune di Solofra e in secondo luogo che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto di non poter utilizzare la quantificazione del contributo effettuata dal consulente tecnico d’ufficio trattandosi di quantificazione non basata su documenti ritualmente prodotti dalle parti ma resa possibile dall’acquisizione - secondo il Tribunale, illegittima - , da parte dello stesso consulente, di ulteriori documenti;

2. la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1.con il primo, articolato, motivo di ricorso, proposto in riferimento all’art. 360.cmma 1, n.3 c.p.c., viene lamentata la “violazione dell’art. 99 c.p.c.” (errata qualificazione giuridica della domanda. Errata individuazione dei fatti costitutivi della domanda) e viene lamentata la “violazione dell’art. 115 c.p.c.”(violazione del principio di non contestazione). Si deduce che, contrariamente a quanto affermatodalla Corte di Appello , e prima dal Tribunale, la domanda non era volta alla condanna del Comune all’accertamento del diritto al pagamento di un ben individuato e quantificato importo dovutole a titolo di contributo ex lege n. 219/1981; essa ricorrente aveva invece proposto una domanda di chiara natura risarcitoria diretta al ristoro del pregiudizio subito per la perdita del contributo ex lege 219/1981 e dunque subordinata al preliminare accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per il suo riconoscimento.

Deduce poi la ricorrente che la violazione dell’art.115 c.p.c. sarebbe stata commessa per non avere la Corte di Appello rilevato che l’entità del contributo - entità a cui era correlata l’entità del richiesto risarcimento- non doveva essere dimostrata in quanto risultante da perizie mai contestate dal Comune di Solofra;

2. con il secondo motivo di ricorso, proposto in riferimento all’art. 360.cmma 1, n.5 c.p.c., viene lamentato l’omesso esame delle perizie prodotte dalla ricorrente nelle quali è quantificato il contributo richiesto. Deduce ancora la ricorrente che la Corte di Appello avrebbe dovuto ritenere detta quantificazione ai fini della domanda di risarcimento, siccome non contestata dal Comune;

3. con il terzo motivo di ricorso, proposto in riferimento all’art. 360.cmma 1, n.5 c.p.c., quanto dedotto con il primo motivo di ricorso in riferimento alla lamentata violazione dell’art. 115 c.p.c. viene riproposto ancora per lamentare la medesima violazione nonché la violazione dell’art. 2697 c.c. Con il terzo motivo viene altresì proposta la violazione del “principio di ragionevole durata del processo”, del “principio di economia processuale” nonché dei “principi sulle preclusioni istruttorie” per avere la Corte di Appello ribadito la inutilizzabilità da parte del consulente d’ufficio nominato in primo grado di documenti dallo stesso usati per il calcolo del contributo de quo;

4. i tre motivi di ricorso sono inammissibili (art. 100 c.p.c.). Innanzitutto (quanto al primo motivo) la critica si risolve in una alternativa interpretazione del contenuto delle domande e delle difese del convenuto che, come è noto, spetta al giudice di merito ed è sindacabile solo qualora l'inesatta rilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinente all'individuazione del petitum, sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (tra le varie, Sez. 5 - , Ordinanza n. 30770 del 06/11/2023).

Nel caso in esame la Corte d’Appello ha riportato esattamente il tenore delle richieste dell’attrice (v. pag. 2 sentenza) e le difese del Comune rilevando che l’ente aveva eccepito – a monte – l’infondatezza. (ciò risulta anche dalla lettura della comparsa di costituzione del Comune, che la natura del vizio dedotto consente di esaminare). Inoltre, i motivi sono scollegati da quella che logicamente è la affermazione centrale nella sentenza impugnata: non essere stato accertato che alla ricorrente spettasse il contributo richiesto (v. pagina 17 sentenza).

La Corte di Appello ha anche esaminato e respinto le questioni -oggetto dei tre motivi di ricorso e oggetto del primo motivo di appello- della assenza di contestazioni in ordine all’entità del contributo e della possibilità di assumere la quantificazione siccome risultante dall’elaborato del consulente d’ufficio. Né- si aggiunge - la ricorrente ha lamentato alcunché in relazione al passaggio della sentenza in cui sono stati dichiarati “privi di pregio” i motivi di appello relativi al mancato riconoscimento del diritto al contributo perché essi avrebbero “trascurato la ratio decidendi della sentenza gravata, fondata sull’assorbente considerazione della mancanza di prova dell’entità del contributo erogabile e del conseguente danno”.

5. In riferimento al secondo e al terzo motivo si osserva che essi sono inammissibili altresì perché carenti di autosufficienza (art. 366 c.p.c.) in quanto centrati sul richiamo ad atti o documenti il cui contenuto non è neppure trascritto e che non risultano essere stati prodottinel giudizio di merito .

6. Con il quarto motivo di ricorso vengono lamentate, in relazione all’art. 360, comma primo, n.3, c.p.c. la violazione dell’art. 92 c.p.c. e, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. la violazione dell’art. 132 c.p.c., per avere la Corte di Appello disposto, senza alcuna motivazione, la compensazione parziale invece che integrale delle spese del secondo grado di giudizio malgrado vi fosse soccombenza reciproca.

6. Il motivo è infondato. 6.1. Va ricordato che nel regime introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e anteriore a quello modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, applicabile nel caso di specie, il provvedimento dicompensazione parziale o totale delle spese poteva essere basato sulla soccombenza reciproca o su "per giusti motivi" da esplicitarsi in motivazione (v. Cass,n. 11130 del 28/05/2015). La Corte ha precisato che, “Al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, i "giusti motivi" dicompensazione totale o parziale delle spese previsti dall'art. 92 cod. proc. civ. possono essere evincibili anche dal complessivo tenore della sentenza, con riguardo alla particolare complessità sia degli aspetti sostanziali che processuali” (Cass.n.7766 del 30/03/2010).

Ed ha anche evidenziato che “nel regolare le spese di lite in caso direciproca soccombenza, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell'operare una idealecompensazione tra essi, sempre che non sussistano particolari motivi, da esplicitare in motivazione, per unaintegrale compensazione o comunque una modifica del carico delle spese in base alle circostanze di cui è possibile tenere conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel testo temporalmente vigente”.

Nel caso di specie la ragione della solo parziale compensazione è chiaramente evincibile dal complessivo tenore della sentenza impugnata ed appare affatto non arbitraria, avuto riguardo al numero dei motivi di appello della ricorrente (tre) rispetto all’unico motivo di appello del Comune e alla ampiezza delle argomentazioni spese dalla Corte di Appello per esaminare e confutare gli uni, segnatamente il primo (a cui sono dedicate le sei pagine da 8 a 14), e l’altro (a cui sono dedicate solo 8 righe a pagina 17). 4.in conclusione,il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente alle spese; sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto;

PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Solofra le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000,00 per compensi professionali, €. 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della rico