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Ordinanza — n. 5259/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for failure to specify legal violations and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5259/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the Iacono family against a lower court ruling denying their claim for a right of way over a shared courtyard. The appellants alleged violations of civil code articles regarding servitudes and community property, but the court found their arguments vague and failed to cite specific legal provisions. Consequently, the appeal was dismissed because the second-instance judgment adequately addressed the factual disputes and the appellants offered no new evidence or precise legal grounds for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 348-ter c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to specify the exact legal violations alleged or if the appeal relies solely on re-litigating facts already examined by the court of first instance without presenting new evidence.

Parole chiave

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servitù di passaggio presunzione di comunione omesso esame di fatto inammissibilità ricorso art. 360 c.p.c. diritto di passo necessario strada d'accesso zona pedonale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
Il secondo motivo contesta, ai sensi dei numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., violazione degli artt.
Art. 348-ter c.p.c.
art. 348 ter ultimo commacpc applicabile ratione temporis).
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R.
Art. 1117 c.c.
Art. 1061 c.c.
art. 1117 c.c
art. 112 c.p
Il primo motivo denuncia “violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360 c.p
Il secondo motivo contesta, ai sensi dei numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., violazione degli artt.
art. 244 c.p
1117 e 1061 c.c., 2°.c in cui si richiama l’art. 244 c.p.c., con una ultima parte rubricata “quanto alle altre domande” in cui si richiamano gli artt.
art. 348-ter c.p
art. 348 ter ultimo commacpc applicabile ratione temporis).

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite n. 23745/2020
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13158/2019 R.G. proposto da : IACONO TERESA, IACONO STANISLAO CARLO, IACONO GIOVANNI, rappresentatie difesi dagli avvocati DI MEGLIO VITTORIO (DMGVTR33E21L049O), CUOMO FRANCESCO (CMUFNC57A28E329G); -ricorrenti- contro ANNUNZIATA DARIO, OLIVA LUCIA, rappresentatie difesi dall'avvocato PUCA DOMENICO (PCUDNC67M07A617G); -controricorrenti- nonchécontro IACONO PASQUALE, IACONO ASSUNTA, rappresentatie difesi dagli avvocati RISPOLI ANTONIO (RSPNTN70E20H703Z), PUCA DOMENICO (PCUDNC67M07A617G); -controricorrenti- nonchécontro LUBRANO D'ALENA RAFFAELLA, elettivamente domiciliatain ROMA , VIA D.

CIMAROSA 18, presso lo studio AMBROSONE PIERLUIGI, rappresentatae difesa dall’avvocato AMBROSONE ACHILLE (MBRCLL64R31F839S); -controricorrente- nonchécontro IACONO PIETRO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 594/2019,depositata il 6/02/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Giovanni, Teresa, Stanislao Carlo e Pietro Iacono hanno citato in giudizio i coniugi Dario Annunziata e Lucia Oliva, esponendo di essere proprietari di due edifici siti in Barano d’Ischia, preceduti dal cortile antistante condominiale, a sua volta preceduto da un altro cortile a confine con la via pubblica, asservito oltre che ai loro edifici ad altro edificio adiacente di proprietà dei convenuti, che i convenuti avevano arbitrariamente installato all'ingresso del secondo cortile di proprietà comune un paletto estraibile in ferro munito di lucchetto, parcheggiando una propria autovettura e impedendo così il passaggio pedonale e carrabile.

Gli attori chiedevano quindi al Tribunale di Napoli di dichiarare in via principale che il cortile era necessario all'uso comune dei tre edifici ai sensi dell’art. 1117 c.c., cui era funzionalmente collegato, e in subordine di dichiarare l’acquisto per usucapione della servitù pedonale e carrabile sul cortile medesimo, con condanna dei convenuti al ripristino dei luoghi. I convenuti si costituivano, affermando l'esclusiva e piena proprietà del cortile, negando la pratica di passaggio carrabile e non contestando quello pedonale, esercitato però solo in rare occasioni; chiedevano di chiamare in causa i loro danti causa, Assunta e Pasquale Iacono, per la prestata garanzia per evizione e, in caso di accoglimento della domanda attrice, proponevano domanda per ottenere la riduzione del prezzo pagato.

Si costituivano i germani Assunta e Pasquale Iacono, chiamati in causa, contestando anch'essi le pretese attoree ed affermando l'esclusiva e piena proprietà del cortile da parte del loro dante causa Francesco Iacono. Interveniva nel processo Werner Schroeder, che aveva acquistato dai convenuti Dario Annunziata e Lucia Oliva l'edificio di loro proprietà. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 1715 del 3 febbraio 2015, rigettava le domande degli attori.

2. La sentenza era impugnata da Teresa, Stanislao Carlo e Pietro Iacono (i primi due anche quali eredi di Giovanni Iacono, deceduto nelle more del giudizio). Si costituivano tutti gli appellati e in particolare Werner Schroeder formulava appello incidentale. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza 6 febbraio 2019, n. 594, ha rigettato sia l'appello principale che quello incidentale.

3. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione Teresa e Stanislao Carlo Iacono. Resistono con distinti atti di controricorso Dario Annunziata e Lucia Oliva, Raffaella Lubrano D'Alena (quale successore a titolo particolare di Werner Schroeder), nonché Pasquale e Assunta Iacono. L’intimato Pietro Iacono non ha proposto difese. Memoria è stata depositata dalla ricorrente Teresa Iacono e dai controricorrenti Dario Annunziata e Lucia Oliva. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1. Il primo motivo denuncia “violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame sul primo motivo d'appello”: la Corte d'appello, pur avendo dato atto della distinzione delle due domande proposte in primo grado, ha rigettato il primo motivo di appello, con espressioni che mostrerebbero l'omesso esame del motivo, dato che rinviano per relationem e alle “arbitrarie” negazioni del giudice di primo grado dell'esistenza o efficacia delle prove acquisite, senza accedere all'esame del motivo con cui era stata dimostrata la loro esistenza e decisività.

Il motivo allega poi anche violazione di norme di diritto e emesso esame di fatto decisivo. Esso è in parte inammissibile e, in parte infondato, Inammissibile laddove lamenta il vizio di omesso esame di fatti decisivi perché si tratta di cd. doppia conforme (cfr. art. 348 ter ultimo commacpc applicabile ratione temporis). E’ altresì’ inammissibile laddove denunzia vizi di violazione di norme di diritto. Ed infatti, per giurisprudenza costante, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. tra le varie, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 ;

Sez. 1 - , Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Nel caso in esame, è evidente che non si pone alcun problema di interpretazione della norma. Per il resto, il motivo è infondato in quanto non sussiste il denunciato vizio di omessa pronuncia. Il giudice d’appello ha infatti risposto alla censura dei ricorrenti, che lamentava l’omessa pronuncia del Tribunale, avendo il primo giudice rigettato “con pronuncia unica le due domande reali proposte la prima in via principale e la seconda in via alternativa” (v. le pagg. 13-14 del ricorso in cui viene riportato il primo motivo di gravame).

La Corte d’appello ha infatti osservato che la “sentenza impugnata, seppur sinteticamente, ha comunque indicato le ragioni per le quali ha rigettato la domanda sia proposta in via principale che in via subordinata, per cui l’obbligo di motivazione deve dirsi adempiuto in ordine alla prova dei fatti controversi, avendo il giudice indicato e valutato le fonti di prova da cui poi ha tratto il relativa convincimento” (v. pag. 6 della sentenza impugnata). Inoltre, a pagg. 7 e ss ha affrontato il tema della servitù di passaggio carrabile e a pagg. 11 e ss si è soffermata sulla presunzione di comunione.

2. Il secondo motivo contesta, ai sensi dei numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 1061, 1117, 2697 e 2712 c.c., 192 e 112 c.p.c., censure che, “essendo strettamente collegate, debbono essere esposte in unico testo”, poi articolate in 2°.b, in cui sono di nuovo richiamati gli artt. 1117 e 1061 c.c., 2°.c in cui si richiama l’art. 244 c.p.c., con una ultima parte rubricata “quanto alle altre domande” in cui si richiamano gli artt. 2697, 2712, 49, 889 c.c. e 192 c.p.c. Il motivo è inammissibile: di lettura oltremodo difficile, affastella varie denunzie di violazioni di legge senza specificarle (v. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 23745/2020) e per il resto –a quanto è dato di capire - contesta l’omesso esame di fatti decisivi non considerandoancora una volta che – come già esposto - ove la sentenza d’appello abbia confermato la decisione di primo grado fondandosi sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto, il ricorso per cassazione non può essere proposto ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (cfr. l’ultimo comma dell’art. 348-ter c.p.c.) ovvero lamenta la valutazione di inattendibilità dei testimoni, valutazione che spettava al giudice di merito e che non è sindacabile da parte di questa Corte di legittimità, senza peraltro cogliere la ratio della pronuncia impugnata (in particolare in relazione all’asserita presunzione di comunione del cortile la Corte ha sottolineato, a monte, la mancanza di qualsiasi elemento di collegamento con i beni degli attori, v. le pagg. 12 e 13 della pronuncia impugnata).

II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, si d̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore di Dario Annunziata e Lucia Oliva, che liquida in euro 4.200,00 di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge; in favore di Raffaella Lubrano D’Alena, che liquida in euro 3.700,00 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge; e in favore di Pasquale Iacono e Assunta Iacono, che liquida in euro 3.700,00di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo