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Ordinanza — n. 5044/2024 — snciv Generato dall'IA

Court corrects material error in judgment regarding conditional payment of unified contribution to court fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5044/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered an ex officio correction of a material error in a 2017 judgment regarding the unified contribution to court fees. The appellant argued the error concerned the mandatory nature of a second payment, while the Court clarified that such a payment is conditional on specific procedural and substantive requirements. Consequently, the Court amended the text to explicitly state that the second contribution is due only if the initial one is owed.

Regesto Legislator

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Art. 13 co.1-quater d.P.R. 115/2002; Art. 391-bis co.1 cod. proc. civ.: The court must correct material errors where a judge erroneously certifies the substantive obligation to pay the initial unified contribution, which falls within the jurisdiction of the judicial administration rather than the court's own assessment.

Parole chiave

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material error correction unified contribution fees judicial administration jurisdiction ex officio amendment conditional payment obligation computo dei contributi pagamento di supplementi procedura straordinaria di fissazione dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 13 co.1-quater d.P.R. 115/2002
9-2-2024 laddove in motivazione e dispositivo ha dato atto dell’esistenza ai sensi dell’art. 13 co.1-quater d.P.R. 115/2002 dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso ai sensi dello stesso art.
Art. 391-bis co.1 cod. proc. civ.
26566/2017 è effettivamente affetta da errore materiale, che deve essere corretto d’ufficio ex art. 391-bis co.1 cod.
Art. 375 co.2 n.4bis cod. proc. civ.
Art. 380bis.1 cod. proc. civ.
Art. 86 cod. proc. civ.
Art. 32 disp. att. cod. proc. civ.
13 co.1-bis; ha evidenziato che la causa aveva oggetto credito professionale del difensore d’ufficio e ai sensi dell’art. 32 disp. att. cod. proc. civ. le procedure per il recupero dei crediti vantati dai difensori d’ufficio sono esenti da bolli, imposte e tasse.
art. 32 disp. att. cod. proc. civ
13 co.1-bis; ha evidenziato che la causa aveva oggetto credito professionale del difensore d’ufficio e ai sensi dell’art. 32 disp. att. cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U 17-7-2023 n. 20621
115/2002 non ha natura sanzionatoria ma di tributo giudiziario, in quanto presuppone l’obbligo del versamento del primo contributo unificato (Cass. Sez. U 17-7-2023 n. 20621 Rv.
Cass. Sez. U 20-2-2020 n. 4315
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso n. 21080/2023 R.G. avente a oggetto la correzione d’ufficio di errore materiale della sentenza n. 26566/2017 di questa Corte depositata il 9-11-2017 nella causa tra: ZIZZARI AVV. MASSIMO, c.f. ZZZMSM75R29H501Y, in proprio ex art.86 cod. proc. civ. e rappresentato e difeso dall’avv. Marco Di Lotti, elettivamente domiciliato in Roma nel suo studio in via Sistina n. 125 ricorrente contro BIANCHINI ROMANO, c.f. BNCRMN53M11H501R, rappresentato e difeso dall’avv. Guido Valori, elettivamente domiciliato in Roma presso di lui, nel suo studio in viale Delle Milizie n. 106 controricorrente udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9-2-2024 dal consigliere Linalisa Cavallino RILEVATO CHE: 1.In data 27-10-2023 l’avv.

Massimo Zizzari ha segnalato l’errore materiale contenuto nella sentenza n. 26566/2017 di questa Corte, OGGETTO: correzione di errore materiale R.G.21080/2023 C.C. 9-2-2024 laddove in motivazione e dispositivo ha dato atto dell’esistenza ai sensi dell’art. 13 co.1-quater d.P.R. 115/2002 dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso ai sensi dello stesso art. 13 co.1-bis; ha evidenziato che la causa aveva oggetto credito professionale del difensore d’ufficio e ai sensi dell’art. 32 disp. att. cod. proc. civ. le procedure per il recupero dei crediti vantati dai difensori d’ufficio sono esenti da bolli, imposte e tasse. 2.Il Presidente ha disposto la trattazione del procedimento di correzione, per cui è stata fissata udienza in camera di consiglio ex artt.375 co.2 n.4bis e 380bis.1 cod. proc. civ. e a ll’esito della camera di consiglio del 9 - 2 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.

RITENUTO CHE: 1.Il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. 115/2002 non ha natura sanzionatoria ma di tributo giudiziario, in quanto presuppone l’obbligo del versamento del primo contributo unificato (Cass. Sez. U 17-7-2023 n. 20621 Rv. 668224-01); nessuna statuizione della sentenza n. 26566/2017 di questa Corte è stata di segno diverso, per cui si deve escludere che la sentenza abbia inteso imporre il versamento a titolo sanzionatorio in forza di decisione che non possaessere oggetto di correzione quale errore materiale.

Inoltre, la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l’impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall’adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell’attestazione resa dal giudice dell’impugnazione ai sensi dell’art. 13 co.1 quater d.P.R. 115/2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato inziale, il cui accertamento spetta invece all’amministrazione giudiziaria (Cass.

Sez. U 20-2-2020 n. 4315 Rv. 657198-03). 2.Nella fattispecie la dichiarazione relativa al raddoppio del contributo unificato contenuta nella sentenza n. 26566/2017 è effettivamente affetta da errore materiale, che deve essere corretto d’ufficio ex art. 391-bis co.1 cod. proc. civ., in quanto, per le modalità con le quali la dichiarazione è stata resa, risulta che il giudice dell’impugnazione non si sia limitato a dare atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo,ma abbia accertato anche l’esistenza dell’obbligo di versare il contributo unificato iniziale, nonostante tale accertamento spetti all’amministrazione.

Per l’effetto si dispone la correzione dell’errore materiale nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dispone d’ufficio la correzione dell’errore materiale nella sentenza n. 26566/2017 di questa Corte, nel senso che: -nella motivazione, a pag. 7 nell’ultima riga prima di “P.Q.M.”, dopo “a norma del co.1-bis dell’art.13 cit.” si aggiunga e si legga “se il contributo unificato è dovuto.”; -nel dispositivo, a pag. 8 all’ottava riga, dopo “a norma del co.1-bis dell’art. 13 cit.” si aggiunga e si legga “se il contributo unificato è dovuto.”. Manda alla cancelleria per le annotazioni. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sec