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Ordinanza Interlocutoria — n. 5015/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 5015/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5015/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 33217-2019proposto da: D’ALONZO ANNA, COSENTINO EVA CLAUDIA, MARTUSCELLI ROSANNA, MARTUSCELLI MARIA GIOVANNA, MARTUSCELLI PAOLA e MARTUSCELLI ROBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. NICOTERA n. 31 , nello studio dell’ avv. FRANCESCO ASTONE , che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DEL DEMANIO, e D’ALONZO DANIELA -intimati - avverso la sentenza n. 8939/2019 della CORTE D I CASSAZIONE , depositata il 29/03/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni ricorrenti, unitamente a D’Alonzo Daniela, proponevano domanda di rivendicazione della proprietà di un fondo evocando in giudizio l’Amministrazione delle Finanze e l’Intendenza di Finanza di Salerno innanzi il Tribunale di Napoli.

Regesto Legislator

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art. 391-bis c.p, art. 375 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 5015/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Con successiva sentenza definitiva, il giudice di secondo grado rigettava il gravame, ordinando agli appellanti il rilascio del fondo e condannandoli al risarcimento del danno da occupazione dello stesso. Avverso detta sentenza hanno proposto separati ricorsi, poi riuniti, D’Alonzo Daniela, da un lato, e gli odierni ricorrenti, dall’altro lato. Con sentenza n. 8939/2019 la Corte di Cassazione ha rigettato ambedue i ricorsi. Propongono ricorso per la revocazione di detta decisione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 391-bis c.p.c., D’Alonzo Anna, Cosentino Eva Claudia, Martuscelli Rosanna, Martuscelli Maria Giovanna, Martuscelli Paola e Martuscelli Roberto, affidandosi a due motivi.

Parole chiave

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restituzione delle indennità di disoccupazione revoca della sospensione condizionale ripristino delle prestazioni d'invalidità esecuzione della sentenza impugnabilità della decisione di rinvio remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 391-bis c.p
Propongono ricorso per la revocazione di detta decisione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 391-bis c.p.c., D’Alonzo Anna, Cosentino Eva Claudia, Martuscelli Rosanna, Martuscelli Maria Giovanna, Martuscelli Paola e Martuscelli Roberto, affidandosi a due motivi.
art. 375 c.p
149 del 2022, che ha modificato, tra gli altri, l’art. 375 c.p.c., poiché alla data della sua entrata in vigore (1.1.2023) l’adunanza camerale era stata già fissata e celebrata dinanzi la sesta sezione civile di questa Corte.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 33217-2019proposto da: D’ALONZO ANNA, COSENTINO EVA CLAUDIA, MARTUSCELLI ROSANNA, MARTUSCELLI MARIA GIOVANNA, MARTUSCELLI PAOLA e MARTUSCELLI ROBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. NICOTERA n. 31 , nello studio dell’ avv. FRANCESCO ASTONE , che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DEL DEMANIO, e D’ALONZO DANIELA -intimati - avverso la sentenza n. 8939/2019 della CORTE D I CASSAZIONE , depositata il 29/03/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni ricorrenti, unitamente a D’Alonzo Daniela, proponevano domanda di rivendicazione della proprietà di un fondo evocando in giudizio l’Amministrazione delle Finanze e l’Intendenza di Finanza di Salerno innanzi il Tribunale di Napoli.

Le amministrazioni convenute si costituivano resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al rilascio del cespite oggetto di causa ed al risarcimento del danno da occupazione dello stesso. A seguito della dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Napoli, il giudizio veniva riassunto dinanzi il Tribunale di Salerno, il quale rigettava la domanda principale accogliendo la riconvenzionale. Con sentenza non definitiva, la Corte di Appello di Salerno dichiarava la nullità della notificazione dell’atto di riassunzione del giudizio di primo grado, senza disporre l’estinzione dello stesso.

Con successiva sentenza definitiva, il giudice di secondo grado rigettava il gravame, ordinando agli appellanti il rilascio del fondo e condannandoli al risarcimento del danno da occupazione dello stesso. Avverso detta sentenza hanno proposto separati ricorsi, poi riuniti, D’Alonzo Daniela, da un lato, e gli odierni ricorrenti, dall’altro lato. Con sentenza n. 8939/2019 la Corte di Cassazione ha rigettato ambedue i ricorsi. Propongono ricorso per la revocazione di detta decisione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 391-bis c.p.c., D’Alonzo Anna, Cosentino Eva Claudia, Martuscelli Rosanna, Martuscelli Maria Giovanna, Martuscelli Paola e Martuscelli Roberto, affidandosi a due motivi.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di revocazione. Il ricorso, chiamato una prima volta all’adunanza camerale del 17.2.2021 dinanzi la sesta sezione civile di questa Corte, è stato rinviato, con ordinanza interlocutoria n. 8071/2021, depositata il 23.3.2021, alla pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE Prima di esaminare i motivi del ricorso va dato atto che lo stesso era stato rinviato a nuovo ruolo, all’esito dell’adunanza camerale tenutasi in data 17.2.2021, per essere trattato in pubblica udienza.

Non è applica bile, inoltre, il rito introdotto dal D. Lgs. n. 149 del 2022, che ha modificato, tra gli altri, l’art. 375 c.p.c., poiché alla data della sua entrata in vigore (1.1.2023) l’adunanza camerale era stata già fissata e celebrata dinanzi la sesta sezione civile di questa Corte. Va pertanto disposto il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia trattato in udienza pubblica. PQM la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia trattato in udienza pubblica. Così deciso in Roma, ne