Court remits case to public hearing due to complex facts and extensive documentary evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione remitted the interlocutory order to a public hearing rather than deciding the case in chambers. The parties presented a complex dispute involving extensive documentary evidence that necessitated a detailed factual examination. Consequently, the court declined to rule without discussion, citing the need for a full public trial to properly address the intricate legal and factual issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 372 c.p.c.; Art. 373 c.p.c.: When a case involves complex facts or a large volume of documentary evidence, the court must remit it to a public hearing to ensure proper examination and discussion by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
INANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11236/2019 R.G. proposto da: La EURODUEMILA DI MARAGLINO ANTONELLA e c. snc (C.F. 02228450736) rappresentata e difesa dall’avvocato GRIPPA NICOLA (C.F. GRPNCL62A20F027G), ed elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIORGIO VASARI 4 presso lo studio dell’avvocato CENSI SIMONA, giusta procura in atti; –ricorrente – contro MURCIANO ELISABETTA (C.F. MRCLBT40L55E469L), rappresentata e difesa dall’avvocato D’ELIA DANIELE (C.F. DLEDNL63T01L049A); –controricorrente – avverso la sentenza n. 75/2019 della CORTE DI APPELLO DI LECCE, SEZ.DIST.
TARANTO, depositata il 31.01.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Il Collegio osserva che la causa impone uno studio della rappresentazione della vicenda non agevole, tenendo conto della esposizione di cui agli atti di causa (in specie la sentenza, il ricorso e il controricorso); che in punto di diritto occorre far luogo a puntualizzazioni rilevanti sotto il profilo nomofilattico; che l’entità del materiale documentale ritualmente prodotto, unitamente al ricorso, controricorso e memorie sconsiglia trattazione in adunanza camerale, senza discussione delle parti e del P.G.;
P.Q.M.
rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio del 23 gennai