Italian Court dismisses appeal on property distance rules, ruling urban planning norms integrate civil code distance requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the appeal filed by Germano and Angela Sciarra against the Second Instance Court's decision to reject their demolition claim. The appellants argued that the opposing party's building violated distance requirements, but the appellate court had ruled the structure complied with regulations by measuring distance from the intermediate strip of land rather than the direct boundary. The Supreme Court held that urban planning norms regarding construction distances are merely technical applications of the civil code's general principles on neighbor relations, meaning the correct legal standard applies regardless of the specific measurement method used by the lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 873 e segg. c.c.; Art. 21 norme tecniche attuazione Piano Regolatore Generale: Le disposizioni degli strumenti urbanistici prescriventi le distanze nelle costruzioni conservano il carattere integrativo delle previsioni del codice civile, disciplinando i rapporti di vicinato e assicurando l'utilizzazione edilizia dei suoli privati, con la conseguenza che la loro violazione consente al privato di ottenere la riduzione in pristino.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23098/2019 R.G. proposto da GERMANO SCIARRA e ANGELA SCIARRA, elettivamente dom iciliat i in Roma al la Laura Mantegazza n. 24 p res so lo studio dell ’ avv. Marco Gardin, rappresentati e dife s i da gl i avv. ti Piergiorgio Merli e Maurizio Colaiacovo -ricorrenti- contro AUGUSTO MARCELLITTI e CLARETTA DE BLASIS , elettiva men te domiciliati in Roma alla via Marianna Dionigi n. 57 presso lo studio dell’avv. Dorangela Di Stefano, rappresentat i e difes i dall ’ avv. Antonio Di Mizio -controricorrenti avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELL O DI L ’ AQUIL A n. 587/2019depositata il 27 marz o 201 9 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del28 novembre dal Consigliere Danilo CHIECA FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 312/2018 del 18 maggio 2018, in accoglimento delle domande proposte da Germano e Angela Sciarra , comproprietari di un immobile adibito a civile abitazione sito in Civitella Roveto (AQ), nei confronti dei coniugi Augusto Marcellitti e Claretta De Blasis, comproprietari di un edificio a uso residenziale costruito su un fondo frontistante, separato da quello degli attori da una striscia di terreno inedificata apparten ente a terzi , il Trib unale di Avezzano condannava i convenuti a demolire il loro fabbricato e ad arretrarlo fino al rispetto della distanza di cinque me tri dalla linea di confine indicata nella planimetria allegata alla relazione del c.t.u. nominato in corso di causa; condannava, inoltre, i convenuti al risarcimento dei danni patiti dagli attori, quantificati in 4.000 euro, oltre agli interessi legali , nonch è all a rif usione delle spese di lite.
La decisione veniva impugnata dai soccombenti davanti alla Corte d’Appello di L’Aquila, la quale, con sentenza n. 587/2019depositata il 27 marzo 2019, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava le domande proposte da gli Sciarra , compensando interamente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Diversamente dal primo giudice, riteneva il collegio distrettuale che la costruzione realizza ta dai Ma rcellitti - De Blasis si trovasse a una distanza non inferiore a cinque metri dal confine, secondo quanto prescritto dall ’ art. 21 delle n orme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Civitella Roveto, dovendo tale distanza misurarsi non gi à fra i l f abbricat o costrui to da i predetti coniugi e la li nea di s eparazione del loro terreno dal la stri scia di terreno in terposta d i proprietà d i terzi, bensì assumendo come punto di riferimento la demarcazione fra il fondo degli attori e lo spazio intermedio, in osservanza del la disciplina dettata per l’ipotesi dicostruzione « con dist ac co » .
Contro quest’ultima sentenza Germano e A n gela S ciarra hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. I Marcellitti-De Blasis hanno resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione incamera di consiglio , ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Non sono state depositate memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata la falsa applicaz ione dell’art. 833 c.c. e delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Civitella Roveto. Si assume che avrebbe errato la Corte d’Appello nell’affermare, a differenza d e l primo giudice, che il co nfine rispet to al quale d eve essere verificato il rispetto della distanza minima d i cinque metri prescritta dallenorme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Civitella Roveto è costituito dalla li nea ideale che s epara il fondo degli Sciarra dallo spazio intermedio di prop rietà di terzi, anzichè dalla linea di demarcazione fra l’area interpost a e il terreno de i costruttori Marcellitti-De Blasis.
Il ricorso è infondato, non sussistendo la lamenta ta violazione di legge. La decisione assunta dalla Corte aquilana si pone, infatti, in linea con la gi urisprudenza di questa Corte, la quale è ormai da tempo attestata nel senso ch e, ove due fondi siano se parati - come nel caso di specie- da una strisc ia di terreno intermedia, inedificata o inedificabile, avente una larghezza inferiore al distacco d al confine prescritto per le costruzioni, ciascuno dei proprietari deve edificare sul proprio fondo a una distanza, rispetto a l confine con il terreno di proprietà aliena, non inferiore alla metà della differ enza che residua sottraendo dal distacco imposto dalla normativa edilizia la misura dello spazio occupato dalla detta striscia di terreno, quest’ultima risultando cos ì « ne utralizzata » dal computo della distanza minima (cfr.
Cass. n. 4833/2019, Cass. n. 3968/2013, Cass. n.5154/2012, Cass. Sez. Un. n. 5349/ 1 982 ). Si è al riguardo evidenziato che le disposizioni degli strumenti urbanistici prescriventi le distanze nelle costruzioni, o come spazio fra le medesime o come distacco dal confine o in rapporto con l’altezza dell e st esse, ancorchè inserite in un contesto normativo volto a tutelare il paesaggio o a regolare l’assetto del territorio, conservano ilcarattere integrativo delle previsioni del codice civile, in quanto tendono a disciplinare i rapporti di vicinato e ad assicurare in modo equo l’utilizzazione edilizia dei suoli privati, con la conseguenza che la loro violazione consente al privato di ottenere la riduzione in pristino (cfr.
Cass. n. 7384/2001, Cass. n. 6209/1996, Cass. n. 12918/1991). Nel contesto edilizio, pertanto, le norme degli strumenti urbanistici che impongono l’osservanza di una determinata distanza della costruzione dal confine non esprimono una regola diversa rispetto a quella codicistica basata sulla distanza tra fabbricati, ma soltanto una differente tecnica di protezione interna alla medesima regola del distacco, che in tutte le sue applicazioni va declinata unitariamente. Una volta ricondotta la fattispecie nell’alveo degli artt. 873 e segg. c.c., così come integrati dall ’ intera disciplina local e in tema di distanze, per de rilievo anche la giusta obiezione mossa a lla sentenza n. 7525/2002 resa da questa C ort e - posta a fondamento della decisione di primo grado, poi riformata in appello - , ossia quella di non dare contezza del fondamento normativo del reciproco diritto dei proprietari dei fondi vicini di pretendere il rispetto di una distanza maggiore di quella legale e calcolata non dal confine comune, ma da quello con il fondo intermedio (cfr.
Cass. n. 3968/2013). Alla stregua del surriferito insegnamento giurisprudenz iale di legittimità, che va qui ribadito, il ricorso si appalesa privo di fondamento e va, quindi,respinto. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti de i ricorrentil’attestazione di cui all’art. 13, comma 1- quater , D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i r icorrent i, in solido fra loro, a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 4 . 2 00 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Ro