Cassation court quashes lower court's partial lis pendens ruling because the prior lawsuit was extinguished without resumption.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Alessandria Labor Tribunal's order declaring partial lis pendens regarding a family business co-adjutant claim. The appellant argued the prior suit was no longer pending after its extinction in February 2022, while the respondent maintained the parallel proceedings justified the stay. The court ruled that lis pendens requires concurrent pendency, which was absent since the earlier case was cancelled and never resumed within the statutory deadline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39 c.p.c.; Art. 309 c.p.c.; Art. 307 c.p.c.; Art. 50 c.p.c.: Partial lis pendens presupposes the simultaneous pendency of identical causes before different judges and does not subsist if the prior judgment has been cancelled and the cause not resumed within the prescribed term.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19815/2022 R.G. proposto da CANELLA STEFANO, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Canova, con domicilio in Ciriè, Via Rossetti n. 19. –RICORRENTE– contro PERTOSA CLAUDIA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Giannetti e Laura Caputo, con domicilio in Torino, Via Avigliana n. 7/76. –CONTRORICORRENTE– avverso l’ordinanza del Tribunale di Alessandria pubblicata in data 17.7.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.1.2024 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Rosa Maria Dell’Erba, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale del lavoro di Alessandria, pronunciando nel giudizio introdotto da Claudia Pertosa per ottenere la condanna di Stefano Canella al pagamento delle spettanze per l’attività di coadiuvante in Oggetto: regolamento di competenza un’impresa familiare ai sensi e per gli effetti di cui art. 230 bis c.c., ha separato le domande e ha dichiarato la litispendenza parziale, ordinando la cancellazione dal ruolo, limitatamente alla riconvenzionale con cui il convenuto aveva chiesto il pagamento di € 40.000,00 sulla base della scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 20 dicembre 2019, rilevando che analoga domanda era stata precedentemente proposta in via monitoria da Claudio Pertosa e pendeva in fase di opposizione dinanzi al Tribunale di Torino.
Per la cassazione dell’ordinanza propone ricorso Stefano Canella, affidato a due motivi; Claudia Pertosa ha depositato memoria difensiva a norma dell’art. 47 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È infondata l’eccezione di inammissibilità ( recte , improcedibilità)del ricorso avendo il ricorrente chiesto, con istanza ex art. 369 c.p.c., la trasmissione degli atti del giudizio di merito, essendo comunque pacifiche le vicende processuali che vengono in rilievo ai fini della decisione.
2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 39 c.p.c. Sostiene il ricorrente che i presupposti della litispendenza non erano più sussistenti al momento della pronuncia impugnata, emessa nel giugno 2022 allorquando il giudizio in cui era stata precedentemente proposta la domanda di pagamento, oggetto anche della successiva riconvenzionale, non era più pendente, essendosi estinto nel febbraio 2022. Il ricorso è fondato. La litispendenza, totale o parziale, presuppone la contemporanea pendenza della stessa causa dinanzi a giudici diversi e non sussiste, quindi, nell'ipotesi in cui il giudizio precedente sia stato cancellato dal ruolo ai sensi dell'art. 309 c.p.c. e non sia stata fornita la prova dell'avvenuta riassunzione nel termine previsto dall'art. 307 c.p.c. (Cass. 8522/1993;
Cass. 1626/2006). Viene – a tal fine – in considerazione la situazione processuale, anche sopravvenuta rispetto all’introduzione dei giudizi, per come sussistente al momento della decisione (Cass. 26862/16; Cass.18252/2015; Cass. 18937/2019; Cass. 10106/2022). Nel caso in esame, il Tribunale di Torino, adito in via monitoria da Stefano Canella per ottenere il pagamento del credito azionato successivamente in via riconvenzionale dinanzi al tribunale di Alessandria, si era dichiarato incompetente per territorio all’esito del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., disponendo la revoca dell’ingiunzione di pagamento e ordinando la cancellazione della causa dal ruolo in data 27.10.2021, con ordine di riassunzione della causa dinanzi al giudice ad quem.
Al momento della pronuncia impugnata, con cui è stata dichiarata la litispendenza parziale relativamente alla riconvenzionale, il processo precedentemente instaurato si era estinto e non era più pendente per l’intervenuto decorso del termine previsto dall’art. 50 c.p.c., poiché, come è pacifico tra le parti, nessuna delle parti ha proceduto alla riassunzione. Mancando i presupposti di cui all’art. 39 c.p.c., il Tribunale di Alessandria doveva pronunciare anche sulla riconvenzionale, non potendo dichiarare la litispendenza. In conclusione, è accolto l’unico motivo di ricorso, l’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Alessandria per l’ulteriore prosieguo, con termine di legge per la riassunzione.
P.Q.M.
accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Alessandria anche per la regolazione delle spese di legittimità, con termine di legge per la riassunzione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione c