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Ordinanza — n. 4810/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for lack of new facts regarding common property usage limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4810/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi De Nisco's appeal against the Genoa Court of Appeal inadmissible under Article 360-bis(1) of the Code of Civil Procedure. De Nisco argued that the lower court failed to verify if the gas meter structure violated common property usage limits under Articles 1102 and 1120 of the Civil Code. The court ruled that determining compliance with these substantive civil code provisions is a matter reserved for the trial judge and constitutes a factual assessment not subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 1102 c.c.; Art. 1120 c.c.; Art. 360-bis(1) c.p.c.: The court's review of whether a modification of common property violates usage limits or constitutes innovation is reserved for the trial judge and is inadmissible in cassation.

Parole chiave

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common property usage limits innovation of common property cassation inadmissibility factual assessment review Article 360-bis CPC divieto di demolizione abuso di impianti di telecomunicazioni rimozione di termini

Disposizioni normative citate

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Art. 1102 c.c.
Art. 1120 c.c.
all’uso della cosa comune, e così pure l ’ indagine diretta a stabilire se la modificazione della cosa comune integri gli estremi dell’innovazione prevista d all ’ art. 1120 c.c. , c ostituisc ono attiv i tà riservata al giudice di merito e ins indacabil e i n sede di legittimità (cfr.
Art. 1122 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
con riferimento all’art. 360, comma 1, n.
Art. 348-ter c.p.c.
doppia conforme ) , in forza del d ivieto risultantedal combinato disp osto dei commi 4 e 5 dell ’ art. 348 - ter c.p.c., applicabileratione temporis.
Art. 360-bis(1) c.p.c.
con riferimento all’art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bisdello stesso articolo, se dovuto.
art. 101 c.p
Con l ’ unico motivo di ricorso , rub ricato violazione e omessa applicazione della legge, ed in particolaredell’art. 101 c.p.c.
artt. 1102 c.c
art. 1120 c.c
all’uso della cosa comune, e così pure l ’ indagine diretta a stabilire se la modificazione della cosa comune integri gli estremi dell’innovazione prevista d all ’ art. 1120 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30760/2018
Cass. n. 30760/2018 , Cass.
Cass. n. 17603/2011
30760/2018 , Cass. n. 17603/2011,Cass.
Cass. n. 7237/2006
17603/2011,Cass. n. 7237/2006, Cass.
Cass. n. 7260/2005
7237/2006, Cass. n. 7260/2005).
Cass. n. 1072/2005
Cass. n. 1072/2005, Cass.
Cass. n. 7914/2002
1072/2005, Cass. n. 7914/2002, Cass.
Cass. n. 3549/1989
7914/2002, Cass. n. 3549/1989, Cass.n.
Cass. n. 5101/1986
Cass. n. 30307/2022
Cass. n. 30307/2022 , Cass.
Cass. n. 5122/1990
30307/2022 , Cass. n. 5122/1990).
Cass. Sez. Un. n. 7155/2017
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11119/2020 R.G. proposto da LUIGI DE NISCO, elettivamente domiciliat o in R oma al la via Celimontana n. 98 presso lo studio dell’avv . Paolo Panariti, dal quale èrappresentato e dife s o, uni tamente all ’ avv. Roberto Trevia -ricorrente- contro LUIGI BETTEGA, elettivamente domiciliat o in R oma al la via Ulpiano n. 29, scala B /6 , p res so lo studio dell’avv . Fabrizio Brochiero Magrone, dal quale è rappresent a t o e dife s o, uni tamente all ’ avv. Guido Belmondo -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELL O DI GENOV A n. 1205/2019pubblicata il 22 agos to 201 9 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 8 novem bre dal Consigliere Danilo CHIECA FATTI DI CAUSA Luigi De Nisco, nell’allegata qualità di proprietario di alcuni posti auto scoperti ubicati all’esterno dell’edificio sito in Diano Marina al viale Kennedy n. 71, denominato Condominio Aldebaran , c ita va in giudizio, davanti al Tribunale di I mperia, Luigi Bette ga , lamentando che quest’ultimo avesse arbitrariamente collocato su una parete comune un a struttura metal lic a contenente i l pr oprio contatore del gas, in tal modo occupando e restringendo l’area destinata a parcheggio appartenente in via esc l usiva a d esso attore.

Chiedeva, pertanto, la condanna del convenutoalla rimozione o allo spostamento di tale manufatto, oltre che al risarcimento del danno arrecato. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il Bettega, il quale resisteva alle avvers e pretese, contestando che la stru ttura metallica in questione occupasse un ’ ar e a di proprietà del De N i sco ; chiedeva, inoltre, via riconv enzionale , l a condanna dell ’ attore alla demolizione della rampa di accesso ai posti auto innanzi descritti e al ripristino dello stato dei luoghi, nonchè l ’ accert amento dell’inesistenza in capo al medesimo di un diritto di servitù di passo carraio o di uso esclusivo, deducendo che l’opera predetta era sta ta realizzatadalla dante causa del De Nisco, tale Lina Garrone, su una fascia di terreno di proprietà condominiale da lei arbitrariamente occupata.

In corso di causa il convenuto sposta va il manufatto contenente il proprio cont atore del gas , po siziona nd ol o s u altra parete ; ciononostante, l’attore insisteva per l ’ accoglimento de lle proprie originarie richieste. Quindi, all’esito dell’espletata istruttoria, il Tribunale imperiese così definitivamente statuiva c on sentenza n. 320/ 2014 de l 2 8 novembre 2014: (a) rigettava ( rec te : dichiarava inammissibile - n.d.r.) per sopravvenut o difetto di interesse la domanda di ripristino avanzata dalDe Nisco; (b) in accogli mento del l a spiegata riconvenzionale, accertato che la rampa di accesso ai posti autoera stata realizzata su una fascia di terreno di proprietà con dominiale , condannava l’attore ademolire l ’opera ; (c) compe nsava per l a metà lespese di lite, po nen do l a restante frazione a carico del De Nis co .

Il gravame successivamente esperi to da quest ’ u ltimo v eniva respinto dall ’ adìta Corte d ’ Appello di Geno v a con sentenza n. 1205/2019 del 22 agosto 2019, che condannava l’impugnante alla rifusione delle ulteriori spese del grado. Avverso tale sentenza il De Nisco ha proposto ricorso per cassazione sullabase di un unico motivo . Il Bettega haresistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione i n camera di consiglio , ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Nel termine all’uopo stabilito le parti ha nno depositat o sintetiche memorieillustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l ’ unico motivo di ricorso , rub ricato violazione e omessa applicazione della legge, ed in particolaredell’art. 101 c.p.c. e degli artt. 1102 c.c. e 1122 c.c. con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. , si sostiene: - che l ’ impugnata sentenza d ’ appello, come già quella di primo grado, risulterebbe inutil iter data , in quan to le statuizioni in essa con tenute a ndrebbero ad incidere anche sulla proprietà di… ”terzi estranei“ al g iudi z i o, come si r i leva dagli stessi allegati alla Consulenza Tecnica d’Ufficio ;- che la r ampa di accesso ai posti auto di proprietà del De Nisco, costituente un ”modesto reliquato di terreno“ , non potrebbe essere demolita perchè, oltread interessare per una parte, una proprietà di ” terzi estranei“ al presente giudizio, titolari di alt ri posti macchina , e ad essere destinata al prolungamento di un marciapiede pubblico, quale è il sedime della ” strada pubblica “ , non avrebbe alcuna importanza e rilevanza per il Condominio ”Aldebaran“e tanto meno peril condòmino Bettega Luigi .

Deve anzitutto rilevarsi che i l ric orso , benchè caratterizzato da un’eccessiva e non neces saria lu nghezza e da un ’esposizione piuttosto farraginosa, consente d i comprendere lo svolgimento della vicenda processuale e di individuare con sufficiente chia rezza le censure rivolte alla sentenza impugnata, sì da super are il preliminare vaglio di ammissibilità ex art. 366, comma 1, nn.

3) e 4) c.p.c. (cfr., sull’argomento,Cass. Sez. Un. n . 3 7552/2021). Cionondimeno, esso va u gualmente di chiarat o inammissibile per le ragioni appresso illustrate. Per co nsolidat a giurisprudenza di questa Corte , l ’ eccezione di difetto del contraddittorio può essere sollevata per la prima volta anche in sede di legittimità, ma a condizione che l ’ esistenza de i litisconsorti necessari pretermessirisulti dagli atti e dai documenti del giudizio di merito e che la parte eccipiente ottemperi all ’ onere di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al processo, di provare la loro esistenza e di dimostrare i presupposti di fatto e didiritto che giustifichino l’integrazione del contraddittorio (cfr.

Cass. n. 11043/2022, Cass. n. 23634/2018, Cass. n. 11318/2018, Cass.Sez. Un. n. 15289/2001, Cass. n. 4696/1987). Nel caso di specie, l’onere anzidetto non è stato assolto dal ricorrente, il quale si è limitato a un generico richiamo ai documenti allegati alla relazione redatta dal c.t.u. nominato in prime cure - da i quali si ricaverebbe che la rampa da demolire è in u s o (o di proprietà) di terz i estr anei “ a l giudizio - , senza individuar e nominativamente le persone da coin volger e nel presente processo in veste di litisconsortinecessari e provarne l’esistenza.

Il primo profilo di doglianza non può , pertanto, trova re ingresso perchéprivo del requisito di autos ufficienza ex art. 366, comma 1, n.

6) c.p.c.. Néil vizio da l quale il ricorso risulta affetto p uò ritenersi sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria ex art. 380-bis.1, comm a 1, c.p.c. depositata dal De Nisco , avendo tale scritto difensivo la sola funzione di illustrare le ragioni giustific atric i dei motivi già debitamente enuncia ti ( cf r . Cass. n. 30760/2018 , Cass. n. 17603/2011,Cass. n. 7237/2006, Cass. n. 7260/2005). Con riferimento alle ulteriori critiche rivolte dal ricorrente alla sentenza d’appello,deve rilevarsi quanto segue. L’accertamento in ordi ne all ’ osservanza dei limiti imposti da ll ’ art.1102 c.c. all’uso della cosa comune, e così pure l ’ indagine diretta a stabilire se la modificazione della cosa comune integri gli estremi dell’innovazione prevista d all ’ art. 1120 c.c. , c ostituisc ono attiv i tà riservata al giudice di merito e ins indacabil e i n sede di legittimità (cfr.

Cass. n. 1072/2005, Cass. n. 7914/2002, Cass. n. 3549/1989, Cass.n. 5101/1986). Spetta, inoltre, al giudice del merito verifica re, in rapporto all ’ art.1122 c.c., se l ’ opera realizzata su part i di proprietà o uso individuale pregiudichi in modo apprezzabile la fruibilità del b ene comune da parte degli altri condòmini, avendo riguardo alla destinazione funzionale dello stesso ealle utilità che possano trarne le restanti unità di proprietà esclusiva (cfr. Cass. n. 30307/2022 , Cass. n. 5122/1990). Detta verifica postula un a valutazione in fatto censura bile in cassazione nei ristretti limiti di cui al novellato art. 360, comma 1, n.

5) c.p.c. , paradigma processuale ch e non è stato evocato dal ricorrente, né poteva esserlo a fronte di una duplice conforme pronuncia di merito (cd. doppia conforme ) , in forza del d ivieto risultantedal combinato disp osto dei commi 4 e 5 dell ’ art. 348 - ter c.p.c., applicabileratione temporis. Il ricorso prescinde completamente dai suen unciati princìpi di diritto, costitu enti o rmai ius receptu m nella giurisprudenza di legittimità, senza peraltro offrire elementi che possano i ndur r e la Corte arivedere il p roprio costa n te ori entamento . Anche i n pa rte qua l ’ esperito gravame va , quindi , incontro a una declaratoria di inammissibilità, questa volta ai sensi dell’art. 360- bisn.

1) c.p.c. (cfr. Cas s. Sez. Un. n. 7 155/2017). Lespese del p r esente grado di giudizio seguono la s o ccombenza e siliquidano come in dispositivo. Stantel’esito dell ’ impugnazion e , viene resa nei confront i del la parte che l’ha proposta l ’at testazione di cui all’art. 13, comma 1 - quater , D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i l ricorrent e a rifondere alla co n troparte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 2.700 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bisdello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di cons