Cassation appeal dismissed due to withdrawal; heirs renounced claim against condominium regarding servitude disputes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following a formal withdrawal by the heirs of the appellant. Although the original case involved complex disputes over condominium servitudes, parking arrangements, and easement extensions, the heirs of Claudio Haupt voluntarily renounced the appeal after the hearing date was set. Consequently, the Court issued an ordinance dismissing the proceedings without addressing the substantive legal arguments or the merits of the condominium's decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: When a party or their heirs renounce a cassation appeal after the hearing is fixed, the judgment declaring the appeal extinct terminates the proceedings without ruling on the merits or assigning costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35810/2018 R.G. proposto da: HAUPT CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocata GRADARA RITA, rappresentato e difesodagli avvocati NARDINI MARIO e GALLONE ERMES FRANCESCO -ricorrente- contro CONDOMINIO VIA SOLARI 56 MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato RIZZELLI ANDREA, rappresentato e difeso dalle avvocate RATTI ANTONELLA e RATTI ALESSANDRA -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 4417/2018 depositata il 09/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Claudio Haupt ha proposto ricorso articolato in sette motivi avverso la sentenza n. 4417/2018 della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 9 ottobre 2018. Ha resistito con controricorso il Condominio via Solari 56, Milano.
2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c.
3. La Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello di Claudio Haupt avverso la sentenza n. 12670/2016 del Tribunale di Milano, con cui era stata rigettata l’impugnazione ex art. 1137 c.c. delle deliberazioni approvate dall’assemblea del Condominio via Solari 56 nelle riunioni del 27 giugno 2014 e 29 settembre 2014, nella parte relativa alla decisione di creare, nel cortile condominiale, posti auto e per parcheggio di motociclette, nonché di posizionare rastrelliere per biciclette.
4. Il primo motivo del ricorso di Claudio Haupt censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli art. 2909 c.c. 132 n. 4 c.p.c. e 118, comma 2, disp. att. c.p.c., nella parte della motivazione in cui la Corte d’appello ha dichiarato nuova la domanda di aggravamento della servitù. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 2909 c.c., dell’art. 132, comma 4, e dell’art. 324 c.p.c., in relazione alla pretesa efficacia in questo giudizio della rinuncia alla domanda di aggravamento della servitù ed al preteso passaggio in giudicato della predetta domanda.
Il terzo motivo del ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 112 c.p.c.,2697 e 1067 c.c., per il rigetto dell’accertame nto della estensione del diritto di servitù e della domanda circa la riduzione dello spazio di manovra del carrello elevatore. Il quarto motivo allega la violazione e falsa applicazione degli artt.112 c.p.c., 2697, 1067 e 1064 c.c., quanto alla pretesa inammissibilità della domanda relativa alla modalità di esercizio della servitù nel tempo. Il quinto motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza e l’assoluto difetto di motivazione, in relazione alla omessa valutazione dei documenti, dei capitoli di prova e di parte della sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1818/2017.
Il sesto motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 112 e 136 c.p.c. e degli artt. 2697 e 1064 c.c., quanto al rigetto della domanda di individuazione di uno spazio ove parcheggiare temporaneamente il furgone delle Coltellerie e il muletto. Il settimo motivo di ricorso deduce, infine , la violazione degli artt. 2697, 1064 comma 2, 1067 e 1068 c.c., e dell’art. 112 c.p.c., quanto alla statuizione della Corte di appello di Milano: le proposte alternative di Haupt sono decise esclusivamente dall’assemblea.
5. In data 25 gennaio 2024 l’avvocato Ermes Gallone, difensore di Thomas Haupt, Monika Haupt e Erika Haupt, quali eredi del ricorrente Claudio Haupt (nelle more deceduto il 18 novembre 2019 , come da certificato di morte ritualmente prodotto ed acquisito agli atti), ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dai citati eredi e dallo stesso difensore, cui ha aderito il controricorrente Condominio via Solari 56, con contestuale sottoscrizione dell’atto di rinuncia da parte del suo amministratore e del suo difensore avvocata Antonella Raiti.
Essendo la rinuncia intervenuta dopo la comunicazione della fissazione dell’adunanza per la decisione sul ricorso, sulla stessa deve provvedersi con ordinanza (art. 391, comma 1, c.p.c.). Risultando– come evidenziato - che il controricorrente ha aderito alla rinuncia, non deveadottarsi alcuna pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, che peraltro nell’atto di rinuncia le parti hanno indicatocome “compensate”. In caso di rinuncia al ricorso, infine, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella cam