Court allows incidental appeal on litigation costs, holding the third party must pay expenses caused by the losing defendant's baseless claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Giuseppe Peirano's incidental appeal regarding litigation costs while dismissing Immobiliare Palù's main appeal. The lower courts had incorrectly assigned costs to the third party, the Diocesan Opera, despite the main defendant's baseless claims triggering the third party's involvement. The court ruled that the third party must bear these expenses because the defendant's infounded precepts directly caused the third party's participation in the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 c.p.c.; In cases of vindication where a third party is called due to the defendant's baseless claims, the third party must bear the litigation costs even without a direct substantive relationship with the defendant.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25497/2019 R.G. proposto da: IMMOBILIARE PALU' SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato dall’ Avv. DA PASSANO FILIPPO (DPSFPP70A02D969B) - ricorrente - contro OPERA DIOCESANA PER LA PRESERVAZIONE DELLA FEDE, rappresentata e difeso dagli avvocati GAZZOLO ALESSANDRO (GZZLSN51R10D969S), BAJETTO FABIO (BJTFBA68T16D969C) - controricorrente - nonchè PEIRANO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 34, presso lo studio dell’avvocato NUNE' FABRIZIO (NNUFRZ68H02H501W) rappresentato e difeso dagli avvocati CUOMO ULLOA GIOVANNI (CMLGNN52B26D969N), VEZZOSO STEFANO (VZZSFN68T28D969D) -controricorrente Ricorrente i ncidentale avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 89/2019 depositata il24/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Giuseppe Peirano convenne davanti al Tribunale di Genova la Immobiliare Palù s.p.a.e l’Opera Diocesana per la Preservazione della Fede per fare accertar e il diritto di proprietà su di una striscia di terreno illegittimamente recintata dalla convenuta società e per ottenerne la restituzione; in subordine, l’attore chiese la condanna dell’Opera Diocesana per la Preservazione della Fede, da cui aveva acquistato l’immobile, a tenerlo indenne in caso di evizione parziale, oltre alla riduzione del prezzo.
Si costituì l’Immobiliare Palù s.p.a ed eccepì di essere proprietaria per titolo della striscia di terreno oggetto di causa e, in subordine, di averlo acquistata per usucapione. L’Opera Diocesana per la Preservazione della Fede si costituì sostenendo che l’area in questione rientrava tra i beni venduti all’attore. Il Tribunale accolse la domanda di restituzione dell’attore e la Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 20.11.2018, depositata il 24.1.2019, confermò la sentenza di primo grado, qualificando diversamente la domanda come azione di regolamento di confini e restituzione di suolo.
Secondo la Corte d’Appello non si discuteva dei titoli di provenienza , ma dell’estensione delle rispettive aree sulla base dei titoli. Quanto alle spese di lite, la Corte distrettuale ritenne che dovessero gravare sull’attore quelle sostenute dall’Opera Diocesana perché era stata dal medesimo convenuta direttamente in giudizio, senza che la chiamata sorgesse dalle difese dell’altraconvenuta Immobiliare Palù . Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso l’Immobiliare Palù s.r.l. sulla base di cinque motivi, contrastati con controricorso dal Peirano che propone altresì ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.
L’Opera Diocesana per la Preservazione della Fede ha resistito con distinto controricorso. L’’Immobiliare Palù e l’Opera Diocesana per la Preservazione della Fede hanno resistito con distinti controricorsi al ricorso incidentale Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, sono pervenute memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Va, in primo luogo, rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dall’Opera Diocesana per la Preservazione della Fede per carente e confusionaria esposizione dei fatti in quanto il ricorso consente in modo compiuto di comprendere la vicend a processual e e le censure mosse alla Corte d’Appello.
Passando all’esame dei motivi di ricorso principale della società Immobiliare Palù, il primo di essi è così rubricato “ nullità della sentenza perextrapetizione. Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.: la riqualificazione della domanda in appello può essere effettuata solo in presenza di specifica impugnazione, nella specie insussistente”. La ricorrente deduce che sulla qualificazione giuridica della domanda come rivendica si era formato il giudicato interno e, non avendo nessuna delle parti impugnato la decisione di primo grado, il giudice d’appello non avrebbe potuto qualificare diversamente la domanda come azione di regolamento di confini.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello errato nell’accertare la proprietà del Peirano sulla base del solo titolo di acquisto mentre, nell’azione di rivendica, la proprietà del bene immobile avrebbe dovuto essere provata dimostrando la legittimità di tutti gli acquisti a titolo derivativo sino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario (c.d. probatio diabolica)”. I due motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito mentre a questa Corte è demandato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2017, n. 30684; Cassazione civile, sez. lav., 24/07/2008, n. 20373; Cassazione civile, sez. I, 07/07/2006, n. 15603). Ne consegue che non sussiste violazione né del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato,stabilito dall'art. 112 cod. proc. civ., né del principio del divieto del ius novorum in appello, stabilito dall'art. 345 dello stesso codice, nell'ipotesi in cui il giudice di appello, nel rispetto dei termini della controversia delineati in primo grado, accolga la domanda sulla basedi una diversa qualificazione giuridica dei fatti, già implicitamente o esplicitamente acquisiti al processo (Ordinanza n. 1244/2019 Cassazione Civile - Sezione VI).
E ancora, l a diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso da parte del giudice d'appello rispetto a quanto ritenuto dal giudice di primo grado non costituisce vizio di extrapetizione, rientrando tale potere-dovere nelle attribuzioni del giudice dell'impugnazione, senza necessità, quindi, di specifica impugnazione o doglianza di parte, purchè egli operi nell'ambito delle questioni riproposte con il gravame e lasci inalterati il "petitum" e la "causa petendi", non introducendo nel tema controverso nuovi elementi di fatto(v. Sez. 1, Sentenza n. 16213 del 31/07/2015 ;
Sez. 1, Sentenza n. 19090 del 11/09/2007). Nel caso di specie, la Corte d’appello, sulla base dei fatti già acquisiti al processo,ha qualificato la domanda come azione di regolamento di confini rilevando che non erano in discussione i titoli di provenienza ma l’estensione delle rispettive aree sulla base dei titoli (pag.5 della sentenza impugnata). Mentre l'azione di rivendica presuppone un conflitto di titoli determinato dal convenuto, il quale oppone a suo favore un titolo - anche non negoziale- diverso da quello su cui l'attore fonda la sua istanza, nell'azione diregolamento di confini il conflitto è tra fondi, in quanto il convenuto deduce che, in forza del titolo dedotto dall'attore e del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, il confine è diverso; a nulla rileva l’incertezza del confine per avvenuta usurpazione di parte del terreno, atteso l'effetto recuperatorio della domanda di regolamento dei confini (Cassazione civile sez.
VI, 13/10/2020, n.22095). Questa Corte ha, infatti, precisato che l’azione di regolamento dei confini non muta natura quando insieme con la determinazione del confine si chiede anche il rilascio di una zona determinata, configurandosi tale richiesta come mero corollario del suddetto accertamento. Inoltre, la proposizione dell'eccezione (o domanda) di usucapionenon comporta la trasformazione in "revindica" dell'azione proposta in quanto non viene in contestazione l'originario titolo del diritto di proprietà ma una situazione di fatto che, se riconosciuta fondata, elimina l’incertezza del confine (Cassazione civile sez.
II, 20/04/2001, n.5899; Cass. Civ. 9913/2004). Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per difetto assolutodi motivazione, ai sensi dell’art. 132, comma 2 c.p.c. e dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. perché la sentenza d’appello avrebbe motivato per relationem alla sentenzadi primo grado, senza esaminare i motivi di gravame. Il motivo è infondato. Come affermato dalle sezioni unite di questa Corte, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr.
Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Nel caso in esame, contrariamente a quanto si assume in ricorso, la Corte d’Appello di Genova ha esaminato i motivi di gravame ed ha spiegato, in modo autonomo rispetto alla sentenza di primo grado, le ragioni della decisione, basata sulla condivisione delle conclusioni del CTU. Risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che la Corte d’appello ha dato conto delle conclusioni del CTU, che, con la memoria integrativa, ha esaminato i documenti tardivamente prodotti, per escluderne la decisività (si trattava dell’atto notarile del 5.12.1921 e dalle risultanze del posizionamento dei confini come risultante dalla mappe catastali).
Sulla base di esauriente e completa motivazione, la Corte d’appello ha accertato che il tratto di terreno oggetto di causa era compreso nella vendita effettuata al Peirano dall’Opera Diocesana di Preservazione della Fede con atto Notaio Ansaldo 31/10/1996 mentre non era compreso nell’atto di vendita Notaio Barletti 5.5.1970 in favore dell’Immobiliare Palù. La critica della ricorrente pertanto non coglie nel segno. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la nullitàdella sentenza per violazionedell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia sul secondo motivo di appello avente ad oggetto la domanda di usucapione.
Il motivo è infondato. La Corte d’appello si è pronunciata sulla domanda di usucapione (pag.6-7 della sentenza), condividendo il giudizio di inammissibil ità della prova per testi per genericità in quanto i capitoli di prova non consentivano di stabilire la decorrenza del possesso, né le caratteristiche con cui la relazione con la res si era esplicata sotto il profilo siadell’animus che del corpus possessionis. In sostanza si censura la valutazione circa la ammissibilità dei mezzi di prova, tipica attività riservata al giudice d merito.
Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte d’appello condannato l’Immobiliare Palù alle spese sostenute in favore dell’opera Diocesana per la Preservazione della Fede, nonostante l’appello fosse stato alla stessa notificato quale litis denuntiatio in causa scindibile, dal momento che era stato il Peirano a convenirla direttamente in giudizio. Sostiene il ricorrente che, non sussistendo alcun rapporto processuale con l’Opera Diocesana, non sarebbe ravvisabile una situazione di soccombenza che giustificasse la condanna alle spese del giudizio d’appello.
Detto motivo di ricorso va esaminato congiuntamente al ricorso incidentale proposto da Giuseppe Peirano, perché riguardante anch’esso il regime delle spese sostenute dall’Opera Diocesana per la Preservazione della Fede. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, infatti, si deduce la violazione dell’art. 1485 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che le spese di lite del giudizio di primo grado sostenute dall’Opera Diocesana dovessero gravare sull’attore per averla citata direttamentein giudizio unitamente all’immobiliare Palù, senza che la chiamata sorgesse dalle difese del convenuto.
Secondo il ricorrente, la citazione in giudizio sarebbe, invece, prevista dall’art.1485 c.c. , che fa onere al compratore convenuto da un terzo che reclami diritti reali sulla cosa di chiamare in causa il venditore, pena la perdita della garanzia per evizione. Il ricorso incidentale è fondato mentre va rigettato il quinto motivo del ricorso principale. Se è vero, infatti, che dell’Opera Diocesana per la Preservazione della Fede è stata evocata in giudizio direttamente da Peirano Giuseppe, è parimenti vero che tale iniziativa si è resa necessaria in virtù del comportamento dell’Immobiliare Palù s.pa. che, prima del presente giudizio, aveva addirittura agito in sede possessoria (lo riporta la sentenzaa pag.
2) sicchè era giustificata appieno la scelta dell’attore dichiamare in giudizio direttamente la propria dante causa al fine di essere garantita in caso di evizione parziale del bene, come previsto dall’art.1495c.c. L’art.1495 c.c. fa onere al compratore convenuto da un terzo che reclami diritti reali sulla cosa di chiamare in causa il venditore, pena la perdita della garanzia ove dimostri che esistevano ragioni per respingere la domanda. Il principio in esame trova applicazione anche nel caso in cui il compratore, anziché essere convenuto, agisca in rivendica, se la proprietà della cosa è contestata da un terzo; in assenza della chiamata in causa, il compratore corre il rischio di perdere il diritto alla garanzia per evizione.
Ne consegue che il Peirano era tenuto a convenire in giudizio l’Opera Diocesana per la Preservazione della Fede e le spese del giudizio dovevano essere poste a carico della parte soccombente dell’azione di rivendica. Nell'attribuire le spese di lite del giudizio di primo grado all’attore, e non a colui che, con le proprie pretese, aveva dato causa al coinvolgimento in giudizio dell’Opera Diocesana, la Corte d'appello ha reso una statuizione difforme rispetto all'orientamento di questa Corte, la quale ha chiarito che l'acquirente di un bene immobile posseduto illegittimamente da un terzo il quale ne rifiuti il rilascio, nel promuovere l'azione di rivendica ben può chiamare in giudizio il venditore suo dante causa per eventuale garanzia nel caso in cui le pretese del possessore si rivelino fondate.
In tale ipotesi, pur mancando un rapporto processuale e sostanziale diretto tra il convenuto ed il chiamato in causa - onde tra loro non è ipotizzabile la soccombenza di cui all'art.91 c.p.c.- in caso di accoglimento della domanda di rivendica, il giudice deve porre a carico del convenuto anche l'onere di rivalere delle spese giudiziali il terzo chiamato in causa, trovando tale provvedimento giustificazione nel comportamento processuale del convenuto che con le proprie infondate pretese sul bene controverso ha determinato non solo l'azione dell'attore in rivendica, ma anche la chiamata in causa del terzo (Cassazione civile sez.
II, 21/04/2023, n.10767; Cass. Civ., Sez. II, 3.6.1991, n.6255; Cass. Civ., Sez. III, 24.9.1981, n. 5173). Il ricorso incidentale deve, pertanto, essere accolto e, sulla base del medesimo principio, va rigettato il quinto motivo del ricorso principale in quanto le spese del giudizio d’appello, sulla base del principio di causalità, sono state correttamente poste a carico dell’Immobiliare Palù, che era soccombente nel giudizio d’appello ed aveva notificato il gravame all’Opera Diocesana, litisconsorte processuale. La sentenza impugnata va, pertanto cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito.
Pertanto, l’appello incidentale proposto da Peirano Giuseppe va accolto e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, le spese sostenute dall’Opera Diocesana per la Preservazione della Fede,come liquidate dal primo giudice, vanno poste a carico dell’Immobiliare Palù s.p.a. Il ricorso principale va, invece,interamente rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’appello incidentale proposto da Peirano Giuseppe e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, pone le spese sostenute dall’Opera Diocesana per la Preservazione della Fede, come liquidate dal Tribunale , a carico dell’Immobiliare Palù s.p.a. Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussi