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Ordinanza — n. 4734/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows consumer code application to professional services linked to agricultural business activities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4734/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court overturned the lower court's decision, which had declared jurisdiction based on the consumer code. The appellant argued that the contract was consumer-related because the professional did not explicitly use the 'farmer' title, while the respondent contended the services were tied to agricultural business operations. The court ruled that the purpose of the contract, rather than the formal title used, determines consumer status, finding the services were integral to the agricultural enterprise.

Regesto Legislator

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Art. 1362 c.c.; Art. 1230 c.c.; Art. 1363 c.c.: A contract is subject to the consumer code if its purpose is connected to the professional's business activities, regardless of whether the specific professional title was formally assumed.

Parole chiave

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consumer code application professional services agricultural business jurisdiction transfer contractual purpose consumer status business connection aggiudicazione d'appalto edile

Disposizioni normative citate

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Art. 1362 c.c.
Art. 1363 c.c.
Art. 1230 c.c.
Art. 1235 c.c.
Art. 1965 c.c.
Art. 1976 c.c.
Art. 1988 c.c.
art. 47 c.p
Emanuele Gambardella ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 47 c.p.c.
art. 633 c.p
La scrittura del 20.10.2018, utilizzata quale prova scritta dei crediti ai sensi dell’art. 633 c.p.c., difetta dei requisiti che caratterizzano le transazioni novative.

Giurisprudenza citata

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Cass. 13337/2007
Non è necessario neppure che il contratto sia stato concluso nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente che esso venga posto in essere al fine dello svolgimento o per le esigenze dell'attività imprenditoriale o professionale (Cass. 13337/2007; Cass.
Cass. 15331/2011
13337/2007; Cass. 15331/2011; Cass.11773/2013; Cass.
Cass. 11773/2013
Cass. 21673/2013
15331/2011; Cass.11773/2013; Cass. 21673/2013; Cass.
Cass. 6578/2021
21673/2013; Cass. 6578/2021).
Cass. 21763/2013
Tale scopo non deve essere necessariamente esclusivo, poiché è sufficiente che il contratto sia diretto a soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto allo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale (Cass. 21763/2013;
Cass. 8419/2019
Cass. 11933/2006
Cass.8419/2019; Cass. 11933/2006; Cass.
Cass. 5097/2023
Consumer status denied to lawyer buying phone for professional use despite partial personal use.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18894/2023 R.G. proposto da CANDEO GAVINO, rappresentato e difeso dall’avv. Marco De Cristofaro, con domicilio digitale come in atti. –RICORRENTE– contro GAMBALONGA EMANUELE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Massaro e Daniele Toffanin, domiciliati in Rovigo, Via Mazzini n. 24/A. –CONTRORICORRENTE– avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1551/2023, pubblicata in data 18.7.2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.1.2024 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tommaso Basile, che ha chiesto di accogliere il ricorso e dichiarare la competenza del Tribunale di Padova.

FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Padova, in accoglimento dell’eccezione proposta da Emanuele Gambalonga, ha dichiarato la competenza del Tribunale di Belluno ai sensi dell’art. 33, comma II, lettera u), d.lgs. 206/2005, e ha revocato il decreto ingiuntivo. 2140/2022 , Oggetto: regolamento di competenza provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Padova in data 10.8.2022, in favore di Gavino Candeo per l’importo di euro 67.796,90 oltre accessori, quale compenso per consulenza ed assistenza in talune pratiche edilizie. Il giudice di merito ha posto in rilievo che la domanda monitoria era fondata su una scrittura privata di transazione del 20.18.2018, con cui erano state novate le precedenti obbligazioni contratte dall’opponente e dal padre di questi Elio Gambalonga, dando vita ad un nuovo rapporto, incompatibile con quello preesistente dal punto di vista soggettivo e oggettivo, poiché l’atto era stato sottoscritto dal solo Emanuele Gambalonga in proprio senza spendere la qualità di imprenditore agricolo, rendeva inopponibili eventuali preclusioni all’esercizio del diritto al compenso e dava atto del corretto espletamento del mandato professionale, con esonero del Gandeo da eventuali responsabilità.

Per la cassazione della sentenza Gavino Candeo ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo. Emanuele Gambardella ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 47 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo si deduce v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonché degli artt. 1230, 1235, 1965, 1976 e 1988 c.c., per avere il Tribunale declinato la propria competenza, ritenendo che la scrittura posta a base del ricorso monitorio costituisse un “accordo transattivo novativo” concluso dal Gambalonga in qualità di consumatore.

Evidenzia il ricorrente che le attività professionali avevano ad oggetto anche pratiche edilizie relative a fabbricati impiegati per l’esercizio di un’impresa agricola e che, inoltre, la stessa scrittura del 2018 posta a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo menzionava debiti contratti da entrambe le “ditte Lino ed Emanuele Gambalonga”, espressione, questa, che doveva intendersi come un chiaro riferimento al fatto che il rapporto professionale era stato costituito per scopi ricollegabili all’esercizio di un’attività imprenditoriale dei debitori.

Il ricorso è fondato. La scrittura del 20.10.2018, utilizzata quale prova scritta dei crediti ai sensi dell’art. 633 c.p.c., difetta dei requisiti che caratterizzano le transazioni novative. L’atto era – esplicitamente - volto alla ricognizione de i debiti verso il professionista e conteneva una mera promessa di pagamento, senza comportare la necessaria estinzione dei rapporti preesistenti per effetto dell’adozione di disposizioni nuove ed incompatibili, tali non essendo né la sottoscrizione in proprio da parte dell’opponente, né l’esonero da responsabilità per eventuali (e neppure specificate) responsabilità del professionista (Cass. 1407/1971;

Cass.12039/2000; Cass. 14857/2001, secondo cui perché possa verificarsi novazione oggettiva di una precedente obbligazione occorre che vi sia un mutamento sostanziale dell'obbligazione e, cioè, che con la seconda obbligazione siano apportati alla prima cambiamenti riguardanti l'oggetto della prestazione o la natura giuridica dell'obbligazione che trasformino questa in una nuova obbligazione incompatibile con la prima). Per ritenere concluso un contratto sottoposto alla disciplina del codice del consumo non rileva, difatti, la mancata spendita della qualità di imprenditore, ma lo scopo del negozio, essendo professionista, ai fini dell'applicabilità del Codice del consumo, tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che utilizzi il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale.

Non è necessario neppure che il contratto sia stato concluso nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente che esso venga posto in essere al fine dello svolgimento o per le esigenze dell'attività imprenditoriale o professionale (Cass. 13337/2007; Cass. 15331/2011; Cass.11773/2013; Cass. 21673/2013; Cass. 6578/2021). Tale scopo non deve essere necessariamente esclusivo, poiché è sufficiente che il contratto sia diretto a soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto allo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale (Cass. 21763/2013;

Cass.8419/2019; Cass. 11933/2006; Cass. 5097/2023), a meno che detto scopo non sia marginale o comunque secondario (Cass.5097/2023). Nel caso in esame l’attività professionale era certamente finalizzata all’esecuzione di interventi su immobili ove si svolgeva l’attività dell’impresa agricola esercitata dal resistente unitamente a Lino Gambalonga, nel frattempo deceduto. Nella scrittura è esplicita la menzione dei debiti delle “ditte”, chiaro riferimento a quelli contratti da Emanuele e Lino Gambalonga nella qualità di imprenditori agricoli, il cui possesso è documentato dalla richiesta di iscrizione all’anagrafe delle ditte agricole del settore primario.

Anche nella comunicazione di recesso dal rapporto professionale, indirizzata per conoscenza anche al Sindaco di Cinto Euganeo del 9.9.2019, il Gandeo aveva evidenziato che il rapporto professionale si era sviluppato per anni sulla base di un unico incarico finalizzato al recupero dell’azienda agricola, deduzione quest’ultima avvalorata dalle altre risultanze processuali , mentre nulla è allegato – né emerge dagli atti - riguardo alla consistenza e tipologia degli interventi che avevano interessato gli immobili a destinazione abitativa, che non possono ritenersi oggetto prevalente dell’attività professionale svolta dal ricorrente.

In definitiva, deve accogliersi l’unico motivo di ricorso. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e va dichiarata la competenza del Tribunale di Padova, dinanzi al quale sono rimesse le parti, con riassunzione nel termine di legge, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Padova, dinanzi al quale rimette le parti, anche per la regolazione delle spese di legittimità, con termine di legge per la riassunzione. Così deciso in Roma, nella camera di consig