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Decreto — n. 4728/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request ruling within 40 days, extinguishing proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 4728/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the mandatory 40-day period. The appellant, Circo Lucio Rodolfo, had not responded to the court's proposal for case definition, while the respondent, Furnò Sebastiano, argued for dismissal based on this procedural lapse. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a ruling within forty days following the court's proposal for case definition constitutes a formal renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction forty day rule procedural renunciation case definition proposal Civil Procedure Code titolo esecutivo per i crediti non contestati condanna al pagamento pecuniario spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16759/2022 R.G. proposto da : CIRCO LUCIO RODOLFO, elettivamente domiciliato in CARLENTINI VIA DUILIO RONCO III N. 2, presso lo studio dell’avvocato MOTTA SILVESTRO (MTTSVS63S24E532H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FURNÒ SEBASTIANO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MONTE BALDO, 8, presso lo studio dell’avvocato INGLESE STEFANIA (NGLSFN78R43F152D) rappresentato e difeso dall'avvocato TRIBULATO FILADELFO (TRBFDL78R23C351G) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.2449/2022 depositata il 21/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legg