Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4620/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows incidental appeal on bankruptcy delay damages, overturning lower court's fee award and remanding case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4620/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the incidental appeal regarding the calculation of damages for unreasonable bankruptcy procedure duration while dismissing the main appeal on litigation costs. The lower court had rejected the claimants' request to base the indemnity on the original claim amount rather than the final distribution share. The court ruled that the 'value of the cause' must be determined by the amount requested in the original bankruptcy petition, not the actual recovery, and ordered the lower court to recalculate the damages and fees.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2-bis, comma 3, legge n. 89 del 2001; Art. 10 e ss. cod. proc. civ.: In bankruptcy proceedings, the value of the cause for calculating damages due to unreasonable delay must be based on the amount requested in the original petition, not the final distribution share.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy procedure delay indemnity calculation value of the cause unreasonable duration litigation costs allocation durata del diritto alla prestazione d'assicurazione durata della rendita di invalidità inattività successiva alla sospensione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91, 92 cod. proc. civ.
Art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 2-bis, comma 3, legge n. 89 del 2001
Il Giudice Designato accoglieva in parte i ricorsi commisurando la misura dell'indennizzo exart. 2-bis, comma 3, legge n. 89 del 2001 alle somme ricevute da Schettino e Iaria in sede di riparto finale.
Art. 5-ter legge n. 89 del 2001
Seguendo l'orientamento della Corte di legittimità, sebbene l'opposizione di cui all'art. 5-ter legge n .
Art. 10 e ss. cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 2, n. 5757 del 24.02.2023
Cass. Sez. 2, n. 5757 del 24.02.2023; Cass.
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22373 del 01.08.2023
Cass. Sez. 2, n. 35319 del 30.11.2022
2023 ; Cass. Sez. 2, n. 35319 del 30.11.2022; Cass.
Cass. Sez. 2, n. 25181 del 17.09.2021
35319 del 30.11.2022; Cass. Sez. 2, n. 25181 del 17.09.2021, Rv.
Cass. Sez. 2, n. 11372 del 2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2665/2022 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, N.12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende; -ricorrente – contro IARIA MARIA ANTONIETTA, SCHETTINO CATERINA, elettivamente domiciliatein MOLITERNO VIA PARCO DEL SEGGIO 41, presso lo studio dell’avvocato CASSINO GELSOMINA (CSSGSM62D52F295B), che l e rappresenta e difende; -controricorrenti e ricorrenti incidental i - avverso il DECRETO di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 88/2020 depositata il25/06/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023dal Consigliere CRISTINA AMATO.

FATTI DI CAUSA 1. Con separati ricorsi ex lege 24 marzo 2001 n 89, Caterina Schettino e Maria Antonietta Iaria chiedevano alla Corte d'Appello di Potenza il riconoscimento dell'indennizzo per equa riparazione dell’irragionevole durata della procedura fallimentare della Manifatture Maratea s.p.a., durata 17 anni e 8 mesi in eccedenza rispetto alla durata ragionevole della procedura. 1.1. Il Giudice Designato accoglieva in parte i ricorsi commisurando la misura dell'indennizzo exart. 2-bis, comma 3, legge n. 89 del 2001 alle somme ricevute da Schettino e Iaria in sede di riparto finale.

2. Il decreto del giudice monocratico veniva impugnato con separate opposizioni da Caterina Schettino e Maria Antonietta Iaria innanzi alla medesima Corte d'Appello in composizione collegiale, che – riunite le due opposizioni pendenti – resp ingeva i ricorsi e condannava il Ministero al pagamento della metà delle spese di lite del giudizio di opposizione,stante l’unicità del giudizio in esame articolato in due fasi, monitoria e di opposizione, liquidate in complessivi €1.888,50 per compensi, oltre agli esborsi pari ad €108,00 secondo soccombenza parziale. 2.1. A sostegno della sua decisione, la Corte d’Appello affermava che il giudizio fallimentare si era chiuso con il decreto contenente il piano di riparto, mentre lo stato passivo dichiarato con decreto esecutivo è atto giurisdizionale endo-processuale, non opponibile all’esterno.

3. Avverso detto decreto propo ne ricorso per Cassazione il Ministero della Giustizia affidandolo ad un unico motivo, illustrato da memoria depositata in prossimità dell’adunanza. ResistonoMaria Antonietta Iaria e Caterina Schettino depositando controricorso conricorso incidentale, illustrato da memoria depositata in prossimità dell’adunanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivodi ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.

3) cod. proc. civ., per avere la Corte d'Appello condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite della fase di opposizione nonostante l'integrale rigetto della medesima, per un importo,oltretutto, nettamente superiore rispetto a quello liquidato nel giudizio monitorio. Seguendo l'orientamento della Corte di legittimità, sebbene l'opposizione di cui all'art. 5-ter legge n . 89 del 2001 non introduca un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, realizzando una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento,le spese vanno regolate comunque in maniera del tutto autonoma e,quindi, nel caso di specie devono essere poste a carico integrale della parte privata opponente la cui opposizione è stata rigettata, in base al criterio della soccombenza.

2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale Caterina Schettino e Maria Antonietta Iaria chiedono a questaCorte di enunciare il corretto principio di diritto sull’interpretazione della norma di cui all'art. 2-bis, comma 3, legge n. 89 del 2001: se - n el caso di una procedura fallimentare presupposta - la misura dell'indennizzo deve essere parametrata alla somma accertata e ammessa al passivo del fallimento, ovvero alla somma ricevuta in sede di riparto finale corrispondente ad una percentuale dell'importo dovuto per incapienza dell'attivo del fallimento.

3. Deve logicamente essere affrontato per primo il ricorso incidentale. Il mezzo è fondato, in applicazione del principio, reiteratamente affermato da questa Corte, per cui nell'individuazione della nozione di «valore della causa» ex art. 2 - bis , comma 3, legge n. 89/2001 nelle procedure fallimentari presupposte e, in generale, tutte le volte che si debba avere riguardo a tale valore ai fini dell'equa riparazione del danno da durata non ragionevole del processo, deve farsi ricorso, in via di interpretazione analogica, al criterio fissato dagli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e quindi all'importo richiesto con la domanda proposta nel processo presupposto, mentre non viene in considerazione né la somma per la quale il creditore sia stato ammesso al riparto, né l'importo che sia stato attribuito in sede concorsuale (cfr. ex multisdi recente:

Cass. Sez. 2, n. 5757 del 24.02.2023; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22373 del 01.08. 2023 ; Cass. Sez. 2, n. 35319 del 30.11.2022; Cass. Sez. 2, n. 25181 del 17.09.2021, Rv. 662165 –01). 3.1. Come già osservato da questa Corte, infatti, in materia di processo fallimentare, l’ancoraggio della nozione di «valore della causa» «all'importo che il creditore concretamente finisce con il ricavare dall'esecuzione appare, per un verso, del tutto sfornito di basi normative e, per altro verso, intrinsecamente irrazionale giacché l'entità di detto importo dipende da variabili molteplici e totalmente indipendenti sia dalla natura ed entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore» (Cass.

Sez. 2, n. 11372 del 2019). 3.2. Il decreto impugnato deve, pertanto, essere cassato e rinviato alla medesima Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

4. Avendo il Collegio accolto il ricorso incidentale, il ricorso principale(sulle spese del giudizio) resta assorbito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito il ricorso principale; cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di