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Ordinanza — n. 4619/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal on bankruptcy closure delay, ruling one-year statute of limitations applies to endo-fallimentary procedures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4619/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Ministry of Justice's appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to award equitable compensation for excessive bankruptcy duration. The Ministry argued for a six-month limitation period based on the closure decree date, while the debtor contended the one-year period applied from the bankruptcy opening date. The court ruled that closure procedures are endo-fallimentary, meaning the one-year limitation period from the original bankruptcy filing governs, rendering the appeal untimely.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 5-ter legge n. 89/2001: The one-year limitation period for equitable compensation claims applies to endo-fallimentary procedures regarding bankruptcy closure, calculated from the opening of the main bankruptcy proceedings rather than the closure decree.

Parole chiave

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equitable compensation bankruptcy duration limitation period endofallimentary procedures statute of limitations closure decree transitional rules termini processuali

Disposizioni normative citate

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Art. 327 cod. proc. civ.
267, e dell'art. 327 cod. proc. civ., in relazione all'art.
Art. 5-ter legge n. 89 del 2001
Il Ministero della Giustizia proponeva ricorso avverso detto decreto, ex art. 5-ter legge n. 89 del 2001.
Art. 334, comma 2, cod. proc. civ.
L’inammissibilità del ricorso principale comporta, ex art. 334, comma 2, cod. proc. civ., l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, notificato il 03.10 .202 1 , quindi ben oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (25.1.2021).
Art. 119 della legge fallimentare
327 c.p.c., in luogo del termine di un anno, ai fini della proposizione del reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento non comunicato (secondo la versione dell'art. 119 della legge fallimentare anteriore alle riforme di cui al d.lgs.
Art. 58 della legge n. 69/2009
69 del 2009 ha ridotto il termine «lungo» da un anno a sei mesi, rendendolo applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma1, della legge predetta ai giudizi instaurati dopo il 04.07.2009.
art. 327 cod. proc. civ
267, e dell'art. 327 cod. proc. civ., in relazione all'art.
art. 2233 cod. civ
civ., dell'art. 2233 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, n. 24732 del 17.08.2023
Cass. Sez. 2, n. 30606 del 18.10.22
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 33733 del 04/12/2023
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15220 del 12/06/2018
Giudice delle leggi, n. 279 del 23 luglio 2010
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20229/2021 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, N.12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MACELLARI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato ACCIARI MATTEO (CCRMTT77R21H501K), rappresentato e difeso dall'avvocato GUARALDI BRUNO (GRLBRN66R29A944O); -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso il DECRETO di CORTE D'APPELLO DI ANCONA n. 392/2020 depositata il25/01/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023dal Consigliere CRISTINA AMATO.

FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso alla Corte d'appello di Ancona in data 17.02.2020, Giovanni Macellari chiedeva il riconoscimento dell’equa riparazione per l'eccessiva durata del fallimento del calzaturificio Denny di Macellari Giovanni C. s.a.s. e di Macellari Giovanni personalmente, quale socio accomandatario. La sentenza di dichiarazione di fallimento veniva depositata in cancelleria dal Tribunale di Fermo il 16.12.1988, mentre il decreto di chiusura della procedura fallimentare veniva depositato in data 17.07.2018, per un tempo dunque eccedente la durata ragionevole complessivamente pari a 23 anni, sei mesi e 16 giorni. 1.1.

Il Giudice Designato accoglieva il ricorso, riconosceva un indennizzo pari ad €15.800,00, dichiarava infondata la censura con la quale la difesa erariale lamentava la tardività della domanda di equa riparazione, sul presupposto che - stante l’unitarietà della procedura fallimentare - fosse applicabile il termine lungo annuale della previgente versione dell’art. 327 cod. proc. civ., e non il termine semestrale subentrato a seguito della riforma. Il Ministero della Giustizia proponeva ricorso avverso detto decreto, ex art. 5-ter legge n. 89 del 2001.

2. La Corte d'Appello di Ancona in composizione collegiale, con decreto 292/2001 qui impugnato, rigettava l'opposizione e condannava il Ministero opponente alla rifusione delle spese in favore di Giovanni Macellari quantificate in complessivi €. 500,00. Riteneva il giudice dell’opposizionedi dover aderire all'orientamento in virtù del quale l a Corte di legittimità ha riconosciuto ratione temporis per le procedure fallimentari temporalmente compatibili con quella presupposta l'applicabilità, ex art. 327 cod.proc. civ ., del termine lungo annuale e non di quello semestrale,sulla base del fatto che il decreto di chiusura del fallimento costituisca un subprocedimento che si innesta all'interno del procedimento fallimentare e , come tale , è necessariamente regolato dalla legge applicabile al procedimento principale.

3. Il decreto collegiale è impugnato per la cassazione dalla difesa erariale,e il ricorso affidato ad un unico motivo. Ad esso resiste Giovanni Macellari con controricorso contenente ricorso incidentale basato su un unico motivo, illustrato da memoria depositata in prossimità dell’adunanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1Con l'unico motivo di ricorso principale , il Ministero della Giustizia denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, dell'art. 119 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e dell'art. 327 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.

3) cod. proc. civ. Si censura il decreto impugnato per avere la Corte d'Appello di Ancona erroneamente ritenuto che il decreto di chiusura del fallimento fosse divenuto definitivo nel termine di un anno, secondo la previgente versione dell'art. 327 cod. proc. civ. e non di sei mesi, con tutte le conseguenze sul termine di decadenza semestrale per la proposizione della domanda di equa riparazione.Nella prospettazione della dell'amministrazione ricorrente, l'odierno resistente era legittimato a proporre reclamo avverso il decreto di chiusura della procedura fallimentare entro il termine di sei mesi dal suo deposito, vale a dire entro il 19.09.2019: ciò inquanto l’art. 46 , comma 1, della legge n. 69 del 2009 ha ridotto il termine «lungo» da un anno a sei mesi, rendendolo applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma1, della legge predetta ai giudizi instaurati dopo il 04.07.2009.

Poiché il ricorso ex artt. 2 e 3 legge n. 89 del 2001 è stato depositato in data 17.02.2020, esso deve considerarsi tardivo, in quanto depositato ben oltre lo spirare del termine decadenziale dei sei mesi previsto dall'art. 4 della legge Pinto. 2 Con il ricorso incidentale il Macellari denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., dell'art. 2233 cod. civ. e del D.M. n. 55 del 2014, con riferimento all'art. 360, comma 1, n.

3) cod. proc. civ. Il ricorrente incidentale si duole del fatto che la Corte d'Appello di Ancona, dopo aver riconosciuto al Macellari l'indennizzo per eccessiva durata del processo presupposto per un importo di €15.800,00, ha proceduto alla liquidazione del compenso professionale per la somma di €500,00 senza nulla argomentare o spiegare con riferimento alla scelta operata. Nella prospettazione del ricorrente incidentale detta liquidazione è stata operata in violazione di legge, posto che - anche applicando i minimi tabellari ex art. 4 D.M. n. 55/2014 nel terzo scaglione di riferimento –il compenso professionale ammonterebbe ad €3.118,00, non già ad €500,00.

3Il ricorso principale del

Ministero è in ammissibile , ai sensi dell’art. 360-bis, 1), cod. proc. civ., avendo la Corte di merito deciso le questioni di diritto in conformità della giurisprudenza di legittimità e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare l’orientamento (cfr. anche Cass. Sez. U - , Sentenza n. 7155 del 21/03/2017 ; Sez. 2 - , Ordinanza n. 29629 del 28/12/2020). Come ripetutamente affermato da questa Corte, il reclamo ex art.119 legge fall. è diretto ad introdurre una fase endofallimentare che ha natura di procedimento incidentale all'interno della procedura concorsuale e, come tale, non può essere assoggettato ad una disciplina processuale differente da quella regolatrice del procedimento principale in cui si inserisce (Cass.

Sez. 2, ordinanza n. 8088 del 21.03.19, confermata da: Cass. nn. 4020/20, 19735/20, 19735/20, 19736/20, 19740/20, 28496/20, 4531/21, 17070/21, 32009/21, 34665/21, 35519/21, 36156/21, 13267/22, 13348/22, 13350/22, 15547/22, 17384/22, 21186/22, 30606/22 e 4465/23). Tale recente giurisprudenza (che ha superato precedenti incertezze: così Cass. Sez. 2, n. 24732 del 17.08.2023) risulta, ormai, del tutto consolidata,come puntualmente messo in rilievo nella memoria del controricorrente: non può, pertanto, trovare accoglimento la richiesta della difesa erariale di rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte.

In definitiva, «deve ribadirsi che al fine di stabilire se sia applicabile il termine lungo di sei mesi exart. 327 c.p.c., in luogo del termine di un anno, ai fini della proposizione del reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento non comunicato (secondo la versione dell'art. 119 della legge fallimentare anteriore alle riforme di cui al d.lgs. n. 5/2006 e al d.lgs. n. 169/2007 e all'esito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza del Giudice delle leggi 23 luglio 2010, n. 279), occorre considerare non la data di instaurazione del subprocedimento di chiusura, bensì la data di apertura della procedura fallimentare, che rappresenta il giudizio presupposto rispetto al quale si lamenta la non ragionevole durata.

E ciò perché il procedimento di reclamo e, a monte, il procedimento di chiusura del fallimento non costituiscono procedimenti autonomi occasionati dal fallimento - rispetto ai quali può applicarsi il principio tempus regit actum, con la conseguente applicabilità del termine lungo semestrale, ove ad essi sia stato dato impulso successivamente alla data del 4 luglio 2009, ai sensi dell'art. 58 della legge n. 69/2009 - ma sono piuttosto procedimenti endofallimentari, avverso l'esito della procedura, ai quali si applica la disciplina transitoria, da cui la riferibilità al termine di un anno oltre a quello della sospensione feriale dei termini» (così, in motivazione, Cass.

Sez. 2,n. 30606 del 18.10.22). Pertanto, nel caso di specie la data di apertura della procedura fallimentare era quella del 30.12.1988 : pertanto , ai fini della proposizione del reclamo e quindi della individuazione della data di definitività del provvedimento, trovava applicazione il termine lungo annuale ex art. 327 cod. proc. civ. nella versione precedente alla riforma. Il giudice dell’opposizione ha, dunque, fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte e sopra riportati, rilevando di conseguenza la tempestivitàdel ricorso per equa riparazione.

4. L’inammissibilità del ricorso principale comporta, ex art. 334, comma 2, cod. proc. civ., l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, notificato il 03.10 .202 1 , quindi ben oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (25.1.2021). Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del solo ricorrente principale ( v. Sez. 3 - , Ordinanza n. 33733 del 04/12/2023; Sez. 3 -, Ordinanza n. 15220 del 12/06/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara inefficace il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 1.500,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli