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Ordinanza — n. 4618/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific appeal reasons, rendering the appeal inadmissible under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4618/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific reasons in the appellate act. The appellant had previously lost an appeal against a revocation of an enforcement title, and the appellate court found the new arguments merely reiterated without specific development. The court ruled that this failure to provide specific reasons in the appeal act precluded a substantive review, resulting in the loss of the right to challenge the inadmissibility decision at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 342 c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the reasons are not specific, causing the loss of the right to challenge the inadmissibility ruling at the cassation stage.

Parole chiave

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lack of specific reasons inadmissible appeal appellate act defect loss of right to challenge civil procedure code allegazioni insufficientemente motivate legittimazione a contestare licenza legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 342 c.p.c.
6458 del 2019 la Corte d’appello di Roma dichiarò inammissibile ex art. 342 cod.
Art. 96 c.p.c.
e dopo aver esteso il contraddittorio a Giuseppe Passalacqua, revocato il decreto ingiuntivo da lui ottenuto per l’importo di Euro 100.000, a titolo di restituzione di indebito; pronunciò altresì condanna ex art. 96 cod.
Art. 83 c.p.c.
36057 del 09/12/2022) hanno affermato che a seguito della riforma dell'art. 83 cod.
Art. 13 D.P.R. n. 115/02
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 342 cod. proc. civ
6458 del 2019 la Corte d’appello di Roma dichiarò inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ., per difetto di specificità dei motivi, l'appello proposto da Pasquale De Filippis avverso la sentenza n.
art. 96 cod. proc. civ
e dopo aver esteso il contraddittorio a Giuseppe Passalacqua, revocato il decreto ingiuntivo da lui ottenuto per l’importo di Euro 100.000, a titolo di restituzione di indebito; pronunciò altresì condanna ex art. 96 cod. proc. civ..
art. 83 cod. proc. civ
36057 del 09/12/2022) hanno affermato che a seguito della riforma dell'art. 83 cod. proc. civ.
art. 365 cod. proc. civ
141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 cod. proc. civ.
art. 1367 cod.civ
art. 159 cod. proc. civ
e dall'art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 24550 del 11/08/2023
Sez. 2, n. 36057 del 09/12/2022
Sez. 6, n. 25803 del 30/10/2017
Sez. 1, n. 518 del 2022
25803 del 30/10/2017; Sez. 1, n. 518 del 2022).
Sez. U n. 36057/2022
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 38298 –2019 proposto da: DE FILIPPIS PASQUALE, elettivamente domiciliato in Roma, via Appia Nuova 439, presso lo studio dell'avv. Achille Rainone dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro PASSALACQUA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare 71, presso lo studio dell'avv. Gianluca Indaco dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente – e contro ALTHEA IMMOBILIARE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare 71, presso lo Ric. 2019 n. 38298 sez.

S2 -ad. 25-10-2023 - 2 - studio dell'avv. Gianluca Indaco dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente – e LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ALTHEA IMMOBILIARE s.r.l., in persona del Curatore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Angelico 32, presso lo studio dell'avv. Corrado Giacchi dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -intervenuta - avverso la sentenza n. 6458/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 24/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal consigliere PATRIZIA PAPA.

FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza n. 6458 del 2019 la Corte d’appello di Roma dichiarò inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ., per difetto di specificità dei motivi, l'appello proposto da Pasquale De Filippis avverso la sentenza n. 8960 del 2019 con cui il Tribunale di Roma aveva, in accoglimento dell’opposizione di Althea Immobiliare s.r.l. e dopo aver esteso il contraddittorio a Giuseppe Passalacqua, revocato il decreto ingiuntivo da lui ottenuto per l’importo di Euro 100.000, a titolo di restituzione di indebito; pronunciò altresì condanna ex art. 96 cod. proc. civ.. 2.Avverso questa sentenza Pasquale De Filippis ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, a cui Althea immobiliare e Giuseppe Passalacqua hanno resistito con separati controricorsi, a mezzo dello stesso difensore.

6. In data 10 ottobre 2023è pervenuta una memoria del Curatore della Liquidazione giudiziale di Althea Immobiliare s.r.l., (liquidazione dichiarata in pendenza del presente giudizio di legittimità con sentenza del Tribunale di Roma del 16.03.2023 n. 178). RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2019 n. 38298 sez. S2 -ad. 25-10-2023 - 3 - 1. Preliminarmente, deve esaminarsi la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di ius postulandi, proposta da entrambi i controricorrenti, non risultando, a loro dire,il rilascio di una valida procura speciale.

L’eccezione è infondata. Le sezioni unite (v. sentenza n. 36057 del 09/12/2022) hanno affermato che a seguito della riforma dell'art. 83 cod. proc. civ. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 cod.civ. e dall'art. 159 cod. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti.

Non è rilevante, dunque, che la procura risulti soltanto materialmente congiunta, dovendosi unicamente verificare se sia impossibile, «per evidenza contraria», riferirla al ricorso cui è allegata. E’ poi intervenuta la recentissima sentenza n. 2075 del 19/01/2024 con cui sempre le Sezioni unite hanno affermato che i n tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla Ric. 2019 n. 38298 sez.

S2 -ad. 25-10-2023 - 4 - pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso. Venendo al caso in esame, il ricorso è statonotificato con un mandato alle liti rilasciato su foglio separato, ma materialmente congiunto. La procura è priva di data e di riferimento alla sentenza impugnata e al giudizio di legittimitàed è del seguente tenore: «il sottoscritto […], informato ai sensi dell'articolo 4 terzo comma del d.lgs. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del medesimo decreto come da allegato, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio ed eventuale esecuzione l'avvocato Achille Rainone, conferendogli ampio mandato anche di chiamare terzi in causa e in garanzia, di transigere, quietanzare, incassare nella fase esecutiva, nominare sostituti e domiciliatari».

Come si è detto, la procura comunque è stata notificata contestualmente al ricorso, sicché se ne deve certamente escludere il suo conferimento in un momento successivo alla notificazione dell’atto di impugnazione. Il dubbio si pone, quindi unicamente sul conferimento in data successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte d’Appello, ma può, ad avviso del Collegio,agevolmente risolversi in senso favorevole alla validità proprio in base al principio di conservazione e al fatto che esiste, nella giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte, una tendenza interpretativa volta a valutare con sempre maggiore elasticità il requisito di specialità della procura, anche al fine dichiarato di evitare la definizione delle controversie in base a questioni meramente formali e favorire così la possibilità di pervenire alla loro soluzione sotto il profilo sostanziale». (così, in Sez.

U n. 36057/2022 cit. e, da ultimo, Sez. U, n. 2077 del 2024). Del resto –come ricordano sempre le sezioni unite con la sentenza n. 27199/2017 - è una regola generale quella per cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo Ric. 2019 n. 38298 sez. S2 -ad. 25-10-2023 - 5 - costituiscono un'ipotesi residuale. Né deve dimenticarsi, come leSezioni Unite abbianogià ribadito nella sentenza n. 10878 del 2015, che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha chiarito in più occasioni che le limitazioni all'accesso ad un giudice sono consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (v., tra le altre, la sentenza CEDU 24 febbraio 2009, in causa C.G.I.L. e Cofferati contro Italia).

3. Escluso, perciò, il difetto di ius postulandi, può passarsi all’esame delle singole censure. 3.1. Con il primo motivo, De Filippis ha denunciato, in relazione all'articolo 360 comma I numero 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 132 secondo comma cod. proc. civ.: la Corte d'Appello non avrebbe esaminato la censura di contraddittorietà e di mancanza di motivazione della sentenza di primo grado. 3.2. Con il secondo motivo, pure articolato in relazione al numero 4, il ricorrente ha prospettato la nullità della sentenza per mancata valutazione della prova documentale ex articolo 116 cod. proc. civ.. 3.3.

Con il terzo motivo, sussunto nei n. 4 e 5, ha sostenuto la nullità della sentenza per violazione del 132 secondo comma per mancata ammissione della chiesta c.t.u. 3.4. Con il quarto motivo, ancora una volta sviluppato in riferimento al n. 4, De Filippis ha denunciato la nullità della sentenza, perché la Corte non avrebbe esaminato alcuni documenti prodotti (le mail). 3.5. Il quinto motivo, articolato in riferimento al numero 3, censura la sentenza per violazione degli art. 2702 e 1988 cod. civ. per mancata valutazione della promessa di pagamento e della ricognizione di debito del 2 febbraio 2012. 3.6.

Tutti questi motivi sono evidentemente inammissibili perché il ricorrente omette di considerare che il suo atto di appello non è stato esaminato nel merito, ma è stato giudicato inammissibile per sua formulazione, ex art. 342 cod. proc. civ. Ric. 2019 n. 38298 sez. S2 -ad. 25-10-2023 - 6 - Per principio ormai consolidato, nel giudizio di cassazione, i motivi che, a fronte della dichiarazione di inammissibilità del gravame, attingano direttamente l'apprezzamento di merito operato dal giudice d'appello, senza censurare l'error in procedendo cui questi è incorso, così da rimuovere la ragione in rito che aveva impedito la valutazione nel merito delle censure mosse con l'atto di appello, determinano l'inammissibilità del ricorso, derivando da tale omissione il passaggio in giudicato della statuizione di inammissibilità e il conseguente venir meno dell'interesse della parte a far valere in sede di legittimità l'erroneità delle ulteriori statuizioni della decisione impugnata (in ultimo, Sez. 2 -, n. 24550 del 11/08/2023). 3.7 Conseguentemente, pure inammissibile è il sesto motivo, con cui si censura l’«inesatta applicazione dell'articolo 96 cod. proc civ. senza alcuna motivazione», perché la condanna ex art. 96 è stata motivata proprio in riferimento alla ritenuta inammissibilità dell’appello “ le tesi già proposte in primo grado e dibattute in quella sede sono state reiterate in appello senza una specifica argomentazione, tanto da non consentire nemmeno una pronuncia nel merito”: v. pag. 6 sentenza impugnata).

4. Il ricorso dev’essere perciò dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono perciò poste a carico del ricorrente De Filippis con unica liquidazione ed aumento in considerazione dellasostanziale identità testuale dei due atti difensivi dei controricorrenti (ad eccezione delle pagine 7,8 e 9 del controricorso di Passalacqua, proprie della sua posizione processuale); secondoun principio consolidato, infatti, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale, allo stesso avvocato che sia per loro costituito è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate); non rileva, invero, la circostanza che il detto comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro diverso legale, in quanto la ratio della disposizione di cui al menzionato art. 8, comma 1, è quella di fare carico al soccombente soltanto delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a Ric. 2019 n. 38298 sez.

S2 -ad. 25-10-2023 - 7 - numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall’art. 92, comma 1, cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6 -1, n. 25803 del 30/10/2017; Sez. 1, n. 518 del 2022). Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida complessivamente per entrambi i controricorrenti in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del