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Ordinanza — n. 4615/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appellate court's refusal to recognize equitable compensation for excessive civil trial duration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4615/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The appellant, Ferdinando Buranelli, sought equitable compensation for the excessive duration of a civil trial, arguing the lower court failed to apply correct fee liquidation parameters. The Court of Appeal of Perugia rejected the claim, erroneously classifying the proceedings as voluntary jurisdiction rather than contentious. The Supreme Court of Cassation found this legal error fatal, ordering the cassation of the lower decision and remanding the case for a new determination of the compensation amount.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92, 132 c.p.c.; Art. 2233 c.c.; D.M. 55/2014; Art. 6 CEDU: Proceedings for equitable compensation due to excessive trial duration are contentious in nature, requiring application of contentious fee tables, and the lower court's misclassification as voluntary jurisdiction constitutes a ground for cassation.

Parole chiave

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equitable compensation excessive trial duration contentious proceedings voluntary jurisdiction error fee liquidation parameters Cassation remand legal decorum risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 91, 92, 132 c.p.c.
Art. 2233 c.c.
civ., dell'art. 2233 cod.
D.M. 55/2014
Art. 6 CEDU
55 2014, dell’art. 6 CEDU, in relazione alle spese liquidate (art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
6 CEDU, in relazione alle spese liquidate (art. 360, comma 1, n.
art. 2233 cod. civ
civ., dell'art. 2233 cod. civ., degli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15493 del 21/07/2020
tra le varie, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15493 del 21/07/2020).
Cass. Sez. 2, 17/01/2018, n. 1018
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26920/2021 R.G. proposto da: BURANELLI FERDINANDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE,N. 148, presso lo studio dell’avvocato RAGAZZONI MARIO (RGZMRA45P18B595A),che lo rappresenta e difende ; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, N.12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso il DECRETOdella CORTE D'APPELLO DI PERUGIA n. 1084/2019 depositatoil 23/03/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023dal Consigliere CRISTINA AMATO.

FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso exartt. 2 e 3 legge 24 marzo 2001, n. 89, depositato il 24.08.2012,Ferdinando Buranelli adiva la Corte d'Appello di Perugia al fine di vedersi riconoscere l'equo indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio civile intrapreso dallo stesso ricorrente nel novembre 1999 innanzi al Tribunale di Roma, definito con sentenza della Corte d'Appello di Roma depositata il 29 maggio 2012. 1.1. La Corte d’Appello di Perugia si pronunciava con decreto del 31.08.17. Il ricorrente proponeva, pertanto, ricorso per Cassazione: questa Corte, con ordinanza n. 14834 del 30.05.19, cassava il decreto impugnato e rinviava il giudizio alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spesedel giudizio di legittimità. 1.2.

La Corte d'Appello di Perugia in sede di rinvio, chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla richiesta indennitaria, ha riconosciuto al Buranelli -con il decreto n. 138/2021 qui impugnato - la somma di €. 3.750,00 (sulla base del moltiplicatore annuo di €. 500,00) quale equo indennizzo per l’eccedenza del processo presupposto (rispetto alla durata ragionevole) pari ad anni 7 e mesi 6; liquidava,altresì, le spese del procedimento in €. 405,00 per ciascuna delle due fasi di merito, e in €. 893,00 per la fase di legittimità, oltre alle maggiorazioni di legge e il rimborso delle spese vive.

2. Avverso detto decreto propone ricorso per Cassazione Ferdinando Buranelli, affidandolo ad un unico motivo, al quale resiste il Ministero della Giustizia depositando controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di gravame si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 132 cod. proc. civ., dell'art. 2233 cod. civ., degli artt. 2, 4 e 11 D.M.n. 55 2014, dell’art. 6 CEDU, in relazione alle spese liquidate (art. 360, comma 1, n.

3) cod. proc. civ.) Nella prospettazione del ricorrente, la liquidazione delle spese effettuata dalla Corte territoriale -quantomeno con riferimento ai giudizi di merito -non appare rispettare i minimi di legge, non tiene conto delle spese esenti indicate dai parametri di cui al decreto ministeriale, non chiarisce le modalità con cui sono state calcolate (soprattutto con riferimento alle fasi del giudizio) né il relativo scaglione di riferimento, né prende in considerazione le indennità di trasferta pure richieste e quantificate. 1.1. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già precisato come il procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo -di cui alla legge n. 89 del 2001 -vada considerato, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato, quale procedimento avente natura contenziosa, con la conseguenza che, nel caso in esame, trova applicazione la tabella 12 allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (cfr. tra le varie, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15493 del 21/07/2020). 1.1.1. Peraltro, è stato anche chiarito come, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M.n. 55 del 2014 (c he detta i criteri da applicare nel regolare le spese di causa,mentre il D.M. n. 140 del 2012 regola la materia dei compensitra professionista e cliente:

Cass. Sez. 2 , 17/01/2018, n. 1018), non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233,comma 2, cod. civ., il quale preclude di liquidare sommepraticamente simboliche, non consone al decoro dellaprofessione. 1.2.

La Corte d ’Appello ha ritenuto che si trattasse di un procedimento di volontaria giurisdizione e quindi è incorsa in errore di diritto.

2. La pronuncia, pertanto, merita di essere cassata e il giudizio va rinviato alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia in div